FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 131/AA del 18/09/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SICILIA ASD CASTELLAMONTE CALCIO A5
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1140 pf 22-23 adottato nei confronti della Sig.ra Cinzia SICILIA, e della società A.S.D. CASTELLAMONTE CALCIO A5, avente ad oggetto la seguente condotta:
CINZIA SICILIA, Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società A.S.D. Castellamonte Calcio A5 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per non aver provveduto, a seguito dell'esonero del tecnico tesserato Sig. Fabio Pennisi, avvenuto in data 16.11.2022, al tesseramento di un nuovo allenatore per la s.s. 2022-2023 entro e non oltre il termine di 30 giorni dall'intervenuto esonero, nel rispetto di quanto stabilito dal C.U. n. 1 s.s. 2022-2023 della Divisione Calcio a 5;
A.S.D. CASTELLAMONTE CALCIO A5, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante all'epoca dei fatti; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Cinzia SICILIA in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. CASTELLAMONTE CALCIO A5; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Cinzia SICILIA, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CASTELLAMONTE CALCIO A5; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.