FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 132/AA del 18/09/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da POLCASSINA NUOVA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 956 pfi 22-23 adottato nei confronti della società POL. D. CASSINA NUOVA, avente ad oggetto la seguente condotta:
POL. D. CASSINA, a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per avere un proprio sostenitore, in occasione della gara Afforese – Cassina Nuova disputata alle ore 15:34 del 2.4.2023 presso l’impianto sportivo “Bovisasca” di Milano/Affori, valevole per il girone M del Campionato di Prima Categoria, proferito nei confronti del padre esercente la potestà genitoriale sul minore sig. Hakeem Walabo Cangelli, calciatore tesserato per la società G.S.D. Afforese, che si trovava insieme al figlio in adiacenza alla rete divisoria tra spalti e recinto di gioco per assistere all’incontro, espressioni razziste;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio MATTIOLO, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. D. CASSINA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda ed obbligo di disputare 1 (una) gara a porte chiuse per la società POL. D. CASSINA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.