FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 133/AA del 18/09/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PEROSSA ASD MUGLIA F

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1029 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Davide PEROSSA, e della società A.S.D. MUGLIA F., avente ad oggetto la seguente condotta:

DAVIDE PEROSSA, calciatore tesserato per la società ASD Muglia F. all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 2.4.2023 ed in occasione della gara Audax Sanrocchese – Muglia valevole per il campionato di Seconda Categoria, una volta abbandonato il terreno di gioco a seguito della sua espulsione al 54° minuto del secondo tempo, posto in essere una condotta gravemente antisportiva consistita nell’aver tirato un violento calcio alla porta di accesso al corridoio che conduce agli spogliatoi della squadra ospite dello Stadio Vizzari di Gorizia, provocando il danneggiamento del pannello inferiore della stessa;

A.S.D. MUGLIA F., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Davide Perossa;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Davide PEROSSA, e dal Sig. Cristiano ROMANO, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società ASD MUGLIA F.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Davide PEROSSA, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. MUGLIA F;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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