FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 134/AA del 18/09/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ACCETTA ASD COMPRENSORIO DEL TINDARI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 977 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Andrea Vincenzo ACCETTA, e della società ASD COMPRENSORIO DEL TINDARI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA VINCENZO ACCETTA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Tyrrenium Club, ora ASD Comprensorio del Tindari, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società ASD Tyrrenium Club pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

ASD COMPRENSORIO DEL TINDARI, già ASD Tyrrenium Club, per la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti erano tesserati i soggetti avvisati nel presente procedimento; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carmelo TRAMONTANA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD COMPRENSORIO DEL TINDARI; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Andrea Vincenzo ACCETTA, e di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD COMPRENSORIO DEL TINDARI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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