FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 137/AA del 20/09/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BOUDOUMA ASD CROCETTA 1920 ACADEMY
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 862 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Abdellah BOUDOUMA, e della società ASD CROCETTA 1920 ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:
BOUDOUMA ABDELLAH, allenatore UEFA PRO – cod. 108.618 - tesserato nella stagione sportiva 2022-2023 in qualità di responsabile prima squadra per la società A.S.D. CROCETTA 1920 ACADEMY, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per avere posto in essere condotte violente ed intimidatorie nei confronti del calciatore della società A.S.D. Asolocalcio 2020 OSMANOVSKI Benan in occasione dell'incontro Crocetta 1920 Academy - Asolocalcio 2020 dell'11 Marzo 2023, consistite nel prenderlo per il collo/nuca stringendogli forte il collo e rivolgendo al suo indirizzo parole offensive;
ASD CROCETTA 1920 ACADEMY, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Boudouma Abdellah;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Abdellah BOUDOUMA e dal Sig. Aziz BOUDOUMA in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CROCETTA 1920 ACADEMY;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Abdellah BOUDOUMA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD CROCETTA 1920 ACADEMY;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.