FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 138/AA del 20/09/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BECCAFICO RAPARELLI MARGIOTTA ASD TEVERE ROMA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 972 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianni BECCAFICO, Luca RAPARELLI, Michele MARGIOTTA e della società ASD TEVERE ROMA, avente ad oggetto la seguente condotta:
GIANNI BECCAFICO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Tevere Roma, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico poiché lo stesso, che risulta iscritto nei ruoli del Settore Tecnico con la qualifica di allenatore di calcio a 5, nella stagione sportiva 2022-2023 si è tesserato ed ha svolto la funzione di presidente della società A.S.D. Tevere Roma senza aver presentato al Settore Tecnico domanda di inserimento nel Ruolo dei sospesi volontari; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art.38, comma 1, delle N.O.I.F. ed altresì dagli artt. 33, comma 1, 37 comma 1, e 39, comma 1, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. N. 33 - 2022-2023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici”, per avere lo stesso svolto, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023, il ruolo e la funzione di allenatore, sia durante gli allenamenti sia in occasione delle gare di campionato, della squadra militante nel campionato Under 14 Regionale della società A.S.D. Tevere Roma, pur non essendo tesserato in qualità di allenatore ed essendo privo della richiesta qualifica; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art.23, comma 1, delle N.O.I.F. ed altresì dall’art. 39, comma 1 lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. N. 33 - 2022-2023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici”, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Tevere Roma, consentito, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, al sig. Luca Raparelli di svolgere, di fatto, l’attività di allenatore della squadra militante nel Campionato Under 14 Regionale della società A.S.D. Tevere Roma, sia durante gli allenamenti sia in occasione delle gare di campionato, pur essendo privo di abilitazione alla funzione non essendo iscritto negli albi, elenchi e ruoli del Settore Tecnico;
LUCA RAPARELLI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società A.S.D. Tevere Roma, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. ed altresì dall’art. 39, comma 1 lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. N. 33 - 2022-2023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici”, per avere lo stesso svolto, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, il ruolo e la funzione di allenatore della squadra militante nel Campionato Under 14 Regionale della società A.S.D. Tevere Roma, sia durante gli allenamenti sia in occasione delle gare di campionato, pur non essendo iscritto negli albi, elenchi e ruoli del Settore Tecnico;
MICHELE MARGIOTTA, all’epoca dei fatti allenatore della società A.S.D. Tevere Roma, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 39, comma 1, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. N. 33 - 2022-2023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici”, per avere lo stesso consentito, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, l’espletamento, di fatto, dell’attività di allenatore della squadra militante nel Campionato Under 14 Regionale della società A.S.D. Tevere Roma, ai sig.ri Gianni Beccafico, non tesserato in qualità di allenatore e altresì privo della richiesta qualifica, e Luca Raparelli, soggetto privo di abilitazione alla funzione in quanto non iscritto negli albi, elenchi e ruoli del Settore Tecnico;
A.S.D. TEVERE ROMA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Gianni Beccafico, presidente, Luca Raparelli, dirigente accompagnatore, e Michele Margiotta, allenatore;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luca RAPARELLI, Michele MARGIOTTA, Gianni BECCAFICO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD TEVERE ROMA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Gianni BECCAFICO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luca RAPARELLI, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Michele MARGIOTTA e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD TEVERE ROMA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.