FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 144/AA del 28/09/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BREMBILLA DE SIMONE ASD CELADINA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 916 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Tommaso BREMBILLA, Jacopo DE SIMONE, e della società A.S.D. CELADINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

TOMMASO BREMBILLA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Celadina, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in data 26.2.2023, in occasione del rientro delle squadre negli spogliatoi al termine della gara U.S. Pianico A.S.D. - A.S.D. Celadina valevole per il Campionato Allievi Provinciale Under 17, rivolto frasi offensive e denigratorie per motivi di origine etnica al Sig. Michele Braho, calciatore tesserato per la U.S. Pianico A.S.D.;

JACOPO DE SIMONE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Celadina, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in data 16.3.2023, in occasione dell’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Lombardia, reso all’Organo di Giustizia Sportiva dichiarazioni non veritiere in ordine alla mancata conoscenza del compagno di squadra che ha rivolto le espressioni riportate nel precedente capo di incolpazione al calciatore della squadra avversaria sig. Michele Braho in occasione della gara U.S. Pianico A.S.D. - A.S.D. Celadina del 26.2.2023, valevole per il Campionato Allievi Provinciale Under 17;

A.S.D. CELADINA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Tommaso Brembilla e Jacopo De Simone; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Tommaso BREMBILLA e Jacopo DE SIMONE e dal Sig. Fabrizio VISMARA, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CELADINA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Tommaso BREMBILLA, di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Jacopo DE SIMONE, di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CELADINA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it