FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 145/AA del 28/09/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SUMMA CAPILLO MAIMONE GRIOLI LEO CRISOSTOMO USD PROVINCIALE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 969 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco SUMMA, Samuele CAPILLO, Giuseppe MAIMONE, Roberto GRIOLI, Mariano LEO, Christian CRISOSTAMO, e della società U.S.D. PROVINCIALE, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO SUMMA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società USD Provinciale, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., nonché dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2021 - 2022, ai calciatori sigg.ri Capillo Samuele, Maimone Giuseppe, Grioli Roberto, Leo Mariano e Crisostamo Christian di svolgere attività agonistica per la predetta società nonostante fossero privi della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva;

SAMUELE CAPILLO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società USD Provinciale, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società USD Provinciale pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

GIUSEPPE MAIMONE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società USD Provinciale, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società USD Provinciale pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

 ROBERTO GRIOLI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società USD Provinciale, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società USD Provinciale pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

MARIANO LEO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società USD Provinciale, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società USD Provinciale pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

CHRISTIAN CRISOSTAMO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società USD Provinciale, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società USD Provinciale pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

U.S.D. PROVINCIALE, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Summa Marco, Capillo Samuele, Maimone Giuseppe, Grioli Roberto, Leo Mariano e Crisostamo Christian; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco SUMMA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. PROVINCIALE, e dai Sig.ri Samuele CAPILLO, Giuseppe MAIMONE, Roberto GRIOLI, Mariano LEO, Christian CRISOSTAMO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Marco SUMMA, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Samuele CAPILLO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Giuseppe MAIMONE, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Roberto GRIOLI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Mariano LEO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Christian CRISOSTAMO, e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S.D. PROVINCIALE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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