FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 149/AA del 02/10/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PAPPALARDO CARANNANTE ASD US FAIANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 989 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Guido PAPPALARDO, Vincenzo CARANNANTE, e della società A.S.D. U.S. FAIANO 1965, avente ad oggetto la seguente condotta:

GUIDO PAPPALARDO, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. U.S. FAIANO 1965, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33 comma 1, 35 comma 1 e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all’art. 38, commi 1 e 4 delle NOIF, per aver consentito o, comunque, non impedito al sig. Vincenzo CARANNANTE di svolgere, a far tempo dal 17 febbraio 2023, l’attività di allenatore per la società A.S.D. U.S. FAIANO 1965 (militante nel campionato di Eccellenza Campania, girone B) benché privo di valido tesseramento in quanto già tesserato nella medesima stagione sportiva in qualità di allenatore per la società A.S.D. VILLA LITERNO e per averlo tesserato in qualità di dirigente senza che lo stesso avanzasse domanda di sospensione volontaria dal ruolo del Settore tecnico;

VINCENZO CARANNANTE, allenatore terza categoria – cod. 27.441 - tesserato nella stagione sportiva 2022-2023 in qualità di responsabile prima squadra per la società A.S.D. VILLA LITERNO e tesserato nella stagione sportiva 2022 – 2023 a far tempo dal 17 febbraio 2023 per la Società A.S.D. U.S. FAIANO 1965 in qualità di dirigente, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1, 37, comma 1, 35 comma 1 e 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione agli artt. 23, comma 2 e 38, commi 1 e 4 delle NOIF, per aver svolto, scientemente e consapevolmente nella stagione sportiva 2022-2023, a far tempo dal 17 febbraio 2023, l’attività di allenatore per la società A.S.D. U.S. FAIANO 1965 (militante nel campionato di Eccellenza Campania, girone B) benché privo di valido tesseramento in quanto già tesserato nella medesima stagione sportiva in qualità di allenatore per la società A.S.D. VILLA LITERNO e per aver richiesto il tesseramento in qualità di dirigente per la Società A.S.D. U.S. FAIANO 1965 senza avanzare domanda di sospensione volontaria dal ruolo del Settore tecnico;

A.S.D. U.S. FAIANO 1965, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Guido PAPPALARDO e Vincenzo CARANNANTE;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Guido PAPPALARDO in proprio e, in qualità legale rappresentante, per conto della società A.S.D. U.S. FAIANO 1965, e dal Sig. Vincenzo CARANNANTE; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Guido PAPPALARDO, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Vincenzo CARANNANTE, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. U.S. FAIANO 1965;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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