FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 150/AA del 02/10/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GORI VANNUCCI ACU GRIGNANO ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1016 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio GORI e Simone VANNUCCI, e della società ACU GRIGNANO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIO GORI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.C.U. Grignano ASD, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 36, comma 2 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 12.3.2022 in occasione della gara AC Capostrada - ACU Grignano ASD valevole per il campionato Giovanissimi B, proferito nei confronti del sig. Alessio Banfi, arbitro effettivo con funzione di tutoraggio nello svolgimento della propria funzione, espressioni dal contenuto minaccioso. Nel pronunciare tali espressioni il sig. Fabio Gori si è avvicinato a ridotta distanza dal viso del sig. Banfi per un periodo prolungato;

SIMONE VANNUCCI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.C.U. Grignano ASD, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 36, comma 2 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 12.3.2022 in occasione della gara AC Capostrada - ACU Grignano ASD valevole per il campionato Giovanissimi B, proferito nei confronti del sig. Alessio Banfi, arbitro effettivo con funzione di tutoraggio nello svolgimento della propria funzione, espressioni dal contenuto minaccioso. Nel proferire tali espressioni, poi, il sig. Simone Vannucci ha posizionato su una coscia del sig. Banfi la bandierina in uso agli assistenti spingendo ripetutamente la stessa contro l’arto di quest’ultimo;

ACU GRIGNANO ASD, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Simone Vannucci e Fabio Gori; -

 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio GORI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ACU GRIGNANO ASD, e dal Sig. Simone VANNUCCI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabio GORI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Simone VANNUCCI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ACU GRIGNANO ASD;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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