FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 152/AA del 02/10/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da COSTANTINO BURBELLO RUSSO ACD ACADEMY LEGNANO CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 978 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Alfonso COSTANTINO, Walter BURBELLO e Giovanni RUSSO, e della società ACD ACADEMY LEGNANO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALFONSO COSTANTINO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Academy Legnano Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, e dal C.U. N. 33 - 2022-2023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici”, per aver consentito e comunque non impedito al sig. Giovanni Russo, dirigente accompagnatore della società A.C.D. Academy Legnano Calcio, durante tutta la stagione sportiva 2022-2023, di svolgere di fatto l’attività di allenatore della squadra under 15 giovanissimi regionali in favore della Società A.C.D. Academy Legnano al posto dell’allenatore abilitato Walter Burbello, benché non iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica così come emerso nel corso delle indagini dalla documentazione acquisita e dalle audizioni espletate;

WALTER BURBELLO, all’epoca dei fatti, ed attualmente, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con la qualifica di Allenatore UEFA B (Terza Categoria) - codice 27474, e tesserato per la stagione sportiva 2022-2023 per la Società A.C.D. Academy Legnano Calcio in qualità di allenatore squadra under 15 giovanissimi regionali, in violazione dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dall’art. 37, comma 1, e 39, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, e dal C.U. N. 33 - 2022-2023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici”, perché durante tutta la stagione sportiva 2022-2023, tesserato per la Società A.C.D. Academy Legnano Calcio in qualità di allenatore squadra under 15 giovanissimi regionali, ha consentito al sig. Giovanni Russo, dirigente accompagnatore della medesima società, non iscritto nei ruoli del settore tecnico, e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, di svolgere nella stagione 2022-2023 le funzioni di allenatore di fatto della squadra under 15 giovanissimi regionali della Società A.C.D. Academy Legnano Calcio così come emerso nel corso delle indagini dalla documentazione acquisita e dalle audizioni espletate;

GIOVANNI RUSSO, tesserato per la stagione sportiva 2022-2023 per la Società A.C.D. Academy Legnano Calcio come dirigente accompagnatore, in violazione dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, e dal C.U. N. 33 - 2022-2023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici”, perché durante tutta la stagione sportiva 2022-2023, benché non iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, ha svolto le funzioni di allenatore di fatto della squadra under 15 giovanissimi regionali in favore della Società A.C.D. Academy Legnano Calcio così come emerso nel corso delle indagini dalla documentazione acquisita e dalle audizioni espletate;

ACD ACADEMY LEGNANO CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dai signori Walter Burbello, Giovanni Russo e Alfonso Costantino, tutti soggetti tesserati per la suddetta società per la stagione sportiva 2022-2023;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alfonso COSTANTINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ACD ACADEMY LEGNANO CALCIO, e dai Sig.ri Walter BURBELLO e Giovanni RUSSO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alfonso COSTANTINO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Walter BURBELLO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giovani RUSSO, e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società ACD ACADEMY LEGNANO CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it