FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 157/AA del 04/10/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da STOMEO GIRARDI SSD ELIS

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1022 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco STOMEO e Ugo GIRARDI, e della società SSD ELIS A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO STOMEO, all’epoca dei fatti allenatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.S.D. Elis a r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, durante la stagione sportiva 2022-2023, svolto l’attività di responsabile tecnico – amministrativo ed assunto le decisioni di carattere tecnico delle varie squadre della società S.S.D. Elis a r.l., benché fosse privo di tesseramento per tale società; UGO GIRARDI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Elis a r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., e all’art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società S.S.D. Elis a r.l., consentito e comunque non impedito al Sig. Marco Stomeo, di svolgere nella stagione sportiva 2022-2023 l’attività di responsabile tecnico – amministrativo e facendogli assumere le decisioni di carattere tecnico delle varie squadre della società S.S.D. Elis a r.l., benché lo stesso fosse privo di tesseramento per tale società;

SSD ELIS A RL, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto socieà per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Ugo Girardi ed al cui interno e nel cui interesse ha posto in essere i comportamenti sopra descritti il sig. Marco Stomeo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco STOMEO e dal Sig. Ugo GIRARDI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD ELIS A RL;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Marco STOMEO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Ugo GIRARDI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSD ELIS A RL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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