FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 161/AA del 09/10/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PEDRETTI BENEDETTO US ALESSANDRIA CALCIO 1912

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 116 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Alain Jacques PEDRETTI e Enea BENEDETTO, e della società US ALESSANDRIA CALCIO 1912, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALAIN JACQUES PEDRETTI, n.q. di socio della U.S. Alessandria Calcio 1912 S.R.L., acquirente con rogito notarile del 12 maggio 2023 della quota pari al 40,00% del capitale della società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 5° e 6° comma, delle N.O.I.F., 32, comma 5-quater, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 8 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F, la documentazione completa e idonea a comprovare i requisiti di onorabilità nonché la documentazione sufficiente a comprovare, anche sotto il profilo sostanziale, il requisito di solidità finanziaria;

ENEA BENEDETTO, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della U.S. Alessandria Calcio 1912 S.R.L. nonché di socio della medesima società, acquirente con rogito notarile del 12 maggio 2023 della quota pari al 60,00% del capitale della società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.R.L., dal 12/05/2023, in violazione: - degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 5° e 6° comma, delle N.O.I.F., 32, comma 5-quater del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della U.S. Alessandria Calcio 1912 S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 8 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F, dal sig. PEDRETTI Alain Jacques, n.q. di socio della U.S. Alessandria Calcio 1912 S.R.L., acquirente con rogito notarile del 12 maggio 2023 della quota pari al 40,00% del capitale della società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.R.L., la documentazione completa e idonea a comprovare i requisiti di onorabilità nonché la documentazione sufficiente a comprovare, anche sotto il profilo sostanziale, il requisito di solidità finanziaria; - degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-quater del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della U.S. Alessandria Calcio 1912 S.R.L. nonché di socio della medesima società, acquirente con rogito notarile del 12 maggio 2023 della quota pari al 60,00% del capitale della società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.R.L., alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 8 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione sufficiente a comprovare, anche sotto il profilo sostanziale, il requisito di solidità finanziaria

US ALESSANDRIA CALCIO 1912, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alain Jacques PEDRETTI, e dal Sig. Enea BENEDETTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US ALESSANDRIA CALCIO 1912;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Alain Jacques PEDRETTI, di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Enea BENEDETTO, di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società US ALESSANDRIA CALCIO 1912;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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