FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 162/AA del 09/10/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MUSOLO CONTESSA ASD US SAN GIORGIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1127 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Domenico MUSOLO e Luigi CONTESSA, e della società ASD US SAN GIORGIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

DOMENICO MUSOLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società USD San Giogio, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022–2023, omesso di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere affidato, per l’intera stagione sportiva 2022-2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria al sig. Luigi Contessa, nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

LUIGI CONTESSA, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società USD San Giorgio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, per l’intera stagione sportiva 2022–2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società USD San Giorgio militante nel campionato di Seconda Categoria, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD US SAN GIORGIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Domenico Musolo e Luigi Contessa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi CONTESSA e dal Sig. Domenico MUSOLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD US SAN GIORGIO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Domenico MUSOLO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi CONTESSA, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD US SAN GIORGIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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