FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 163/AA del 16/10/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MONTINI ALCIONE MILANO SSD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1152 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Marcello Roberto Marco MONTINI, e della società ALCIONE MILANO SSD a RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCELLO ROBERTO MARCO MONTINI, all’epoca dei fatti Presidente della Società Alcione Milano SSD a RL, in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. N. 1 s.s. 22/23 del Settore Giovanile e Scolastico, punto 2.6, per aver fatto svolgere un provino– allenamento, nel mese di maggio 2023, al calciatore Marco Mirrione, minore all'epoca tesserato con la Società SSD Ausonia 1931, in assenza del necessario “nulla osta” della Società di appartenenza e comunque senza porre in essere l’adozione di idonei accorgimenti volti ad accertare l’eventuale tesseramento del minore presso altra società;

ALCIONE MILANO SSD a RL, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento tenuto dal Sig. Marcello Roberto Marco MONTINI;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marcello Roberto Marco MONTINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ALCIONE MILANO SSD a RL;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marcello Roberto Marco MONTINI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ALCIONE MILANO SSD a RL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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