FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 164/AA del 16/10/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GUCCIO ASD GEAR SIAZ ARMERINA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1184 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Gaetano GUCCIO, e della società A.S.D. GEAR SIAZ PIAZZA ARMERINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GAETANO GUCCIO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società A.S.D. Gear Siaz Piazza Armerina partecipante al campionato di A2 Maschile girone C calcio a 5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per non aver provveduto al tesseramento di un allenatore per la s.s. 2022-2023;

A.S.D. GEAR SIAZ PIAZZA ARMERINA, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gaetano GUCCIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GEAR SIAZ PIAZZA ARMERINA; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Gaetano GUCCIO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. GEAR SIAZ PIAZZA ARMERINA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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