FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 165/AA del 16/10/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ROBERTO ASD NEW TEAM NOCI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1222 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Piero ROBERTO, e della società ASD NEW TEAM NOCI, avente ad oggetto la seguente condotta:

PIERO ROBERTO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società A.S.D. New Team Noci, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per non aver provveduto al tesseramento di un allenatore per la stagione sportiva 2022-2023;

ASD NEW TEAM NOCI, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio presidente dotato di poteri di legale rappresentanza all’epoca dei fatti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Piero ROBERTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD NEW TEAM NOCI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Piero ROBERTO, e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società ASD NEW TEAM NOCI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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