FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 169/AA del 16/10/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DI PALMA PERONI LUPI ASD REAL CASTEL FONTANA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 2 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Domenico DI PALMA, Tiziano PERONI, Paolo LUPI, e della società A.S.D. REAL CASTEL FONTANA, avente ad oggetto la seguente condotta:
DOMENICO DI PALMA, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società ASD Real Castel Fontana, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per aver consentito, e comunque non impedito, la mancata indicazione nella distinta di gara della società ASD Real Castel Fontana, dell’allenatore tesserato per la predetta società, in occasione della gara Real Ciampino Academy-Real Castel Fontana disputata in data 15.4.2023, valevole per il campionato Nazionale C5 maschile di serie B, girone E, stagione sportiva 2022 - 2023;
TIZIANO PERONI, all’epoca dei fatti Dirigente della società ASD Real Castel Fontana, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 61, comma 1, e 66, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per avere lo stesso, in occasione della gara Real Ciampino Academy-Real Castel Fontana disputata in data 15.4.2023, valevole per il Campionato Nazionale C5 maschile di serie B, girone E, stagione sportiva 2022 - 2023, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della società ASD Real Castel Fontana, nella quale non è stato indicato il nominativo dell’allenatore sig. Lupi Paolo; PAOLO LUPI, all’epoca dei fatti allenatore della società ASD Real Castel Fontana, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per non aver preso parte alla gara Real Ciampino Academy-Real Castel Fontana disputata in data 15.4.2023, valevole per il Campionato Nazionale di C5 maschile, serie B, girone E, della stagione sportiva 2022– 2023, in qualità di allenatore della società, come si evince dalla distinta della medesima gara acquisita in atti;
A.S.D. REAL CASTEL FONTANA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati Domenico DI PALMA, Tiziano PERONI e Paolo LUPI;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico DI PALMA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL CASTEL FONTANA, e dai Sig.ri Tiziano PERONI e Paolo LUPI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Domenico DI PALMA, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Tiziano PERONI, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Paolo LUPI e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL CASTEL FONTANA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.