FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 173/AA del 18/10/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BONGIORNO GSD PREGNANESE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1136 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Alessandro BONGIORNO, e della società G.S.D. PREGNANESE, avente ad oggetto la seguente condotta:
ALESSANDRO BONGIORNO, Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società G.S.D. Pregnanese all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di presentarsi, nonostante fosse stato regolarmente convocato a mezzo pec, dinanzi al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, senza addurre alcun legittimo impedimento;
G.S.D. PREGNANESE, per responsabilità ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere alcuni propri sostenitori rimasti non identificati, in occasione della gara Cuggiono – G.S.D. Pregnanese del 14.5.2023 valevole per i play out del campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2022 - 2023, acceso due fumogeni ed esploso tre petardi nel settore dagli stessi occupato, nonché per avere gli stessi incitato i calciatori della G.S.D. Pregnanese con il coro dal tenore minaccioso rivolto ai calciatori della squadra avversaria, nonché ancora per avere, al termine della stessa gara, minacciato i sostenitori della squadra ospitante U.S. Cuggiono; nonché per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, in quanto società per la quale era tesserato all’epoca il Sig. Alessandro Bongiorno;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro BONGIORNO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società G.S.D. PREGNANESE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Alessandro BONGIORNO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società G.S.D. PREGNANESE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.