FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 175/AA del 19/10/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DALL’olio LASI ASD CALCIO ZOLA PEDROSA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1117 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Davide DALL’OLIO e Mauro LASI, e della società ASD CALCIO ZOLA PEDROSA, avente ad oggetto la seguente condotta:

DAVIDE DALL’OLIO, allenatore con qualifica UEFA B, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 37, comma 1, e art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nell’interesse della società ASD Calcio Zola Pedrosa, dal giorno 28 marzo al giorno 14 aprile 2023, contattato il sig. Gabriele Muratori, genitore del calciatore minore sig. Alessio Muratori, già tesserato con la società ASD FC Valsa Savignano, proponendo il trasferimento del figlio presso la società ASD Calcio Zola Pedrosa;

MAURO LASI, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Calcio Zola Pedrosa, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito e comunque non impedito al sig. Davide Dall’Olio di contattare, dal giorno 28 marzo al giorno 14 aprile 2023, il sig. Gabriele Muratori, papà del calciatore minore, sig. Alessio Muratori, già tesserato con la società ASD FC Valsa Savignano, proponendo il trasferimento del figlio presso la società ASD Calcio Zola Pedrosa”;

ASD CALCIO ZOLA PEDROSA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Mauro Lasi, ed a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Davide Dall’Olio, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco LASI in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD CALCIO ZOLA PEDROSA, e dal Sig. Davide DALL’OLIO; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Davide DALL’OLIO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Mauro LASI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD CALCIO ZOLA PEDROSA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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