FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 176/AA del 19/10/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da NAVARRA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 918 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Rosettano NAVARRA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROSETTANO NAVARRA, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società AS Livorno Calcio S.r.l. dall’11 settembre 2020 al 23 ottobre 2020, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. ed anche in relazione all’art.19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver omesso di attivare le disposizioni civilistiche di cui all’art. 2446 c.c., che prevedono, stante la persistente situazione negativa della società, la convocazione – senza indugio – dell’assemblea per gli opportuni provvedimenti del caso e per aver determinato con il proprio comportamento il grave dissesto economico-patrimoniale della società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rosettano NAVARRA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Rosettano NAVARRA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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