F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0102/TFN – SD del 22 Novembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 10617/162pf 23-24 GC/CASM/mg del 20 ottobre 2023, depositato il 23 ottobre 2023, nei confronti della sig.ra Mariachiara Rispoli e della società SS Brindisi FC Srl – Reg. Prot. 92/TFN-SD

Decisione/0102/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0092/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Gaetano Berretta – Componente (Relatore)

Claudio Croce – Componente

Fabio Micali – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 15 novembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 10617/162pf 23-24 GC/CASM/mg del 20 ottobre 2023, depositato il 23 ottobre 2023, nei confronti della sig.ra Mariachiara Rispoli e della società SS Brindisi FC Srl,

la seguente

DECISIONE

Con il provvedimento del 20 ottobre 2023 indicato in epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale: 1) la sig.ra Mariachiara Rispoli, all'epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della società S.S. Brindisi F.C. S.r.l. per rispondere della violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9.11.2022 per avere la stessa fatto in modo che la società S.S. Brindisi F.C. S.r.l. per la stagione sportiva 2023 - 2024;

(v) rispettasse tardivamente la prescrizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9.11.2022, Titolo II), Lett. A), punto 4) depositando, soltanto dopo la scadenza del termine del 15.6.2023, l’istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività sportiva per la stagione sportiva 2023 – 2024 presso stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto nonché il nulla osta rilasciato dal Prefetto di Taranto per utilizzo ai medesimi fini del predetto impianto sportivo;

(vi) rispettasse tardivamente la prescrizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9.11.2022, Titolo II), Lett. A), punto 1) depositando, soltanto dopo la scadenza del termine del 15.6.2023, il nulla osta rilasciato dal Sindaco del Comune di Taranto alla società S.S. Brindisi F.C. S.r.l. per utilizzo dello stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto al fine di svolgere l’attività sportiva per la stagione sportiva 2023 – 2024;

(vii) rispettasse tardivamente la prescrizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9.11.2022, Titolo II), Lett. A), punto 2) depositando, soltanto dopo la scadenza del termine del 15.6.2023, la licenza ex art. 68 TULPS concessa dal Comune di Taranto alla società S.S. Brindisi F.C. S.r.l. per utilizzo dello stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto al fine di svolgere l’attività sportiva per la stagione sportiva 2023 – 2024;

(viii) rispettasse tardivamente la prescrizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9.11.2022, Titolo II), Lett. A), punto 3) depositando, soltanto dopo la scadenza del termine del 15.6.2023, il verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo contente parere favorevole all’agibilità dello stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto al fine di svolgere l’attività sportiva della società S.S. Brindisi F.C. S.r.l. per la stagione sportiva 2023 – 2024.

2) la società S.S. Brindisi F.C. S.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per quanto ascritto alla sig.ra Mariachiara Rispoli all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della società.

La fase istruttoria

Il procedimento istruttorio veniva attivato dalla Procura Federale sulla base di una comunicazione del 26.7.2023 con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi – Organizzativi della FIGC riferiva di aver rilevato l’inosservanza, da parte della società S.S. Brindisi Football Club S.r.l., del termine del 15 giugno 2023 - fissato dal Titolo II), Lettera A), punto 4) del Comunicato Ufficiale FIGC n. 67/A del 9 novembre 2022 – per il deposito della seguente documentazione:

1) l’istanza in deroga a svolgere l’attività sportiva 2023/2024 in un impianto non ubicato nel proprio comune. La società avrebbe depositato, soltanto in data 16 giugno 2023, l’istanza per l‘utilizzo dello Stadio “Erasmo lacovone” di Taranto;

2) la documentazione comprovante la proprietà dell’impianto ovvero il contratto, la convenzione d’uso o un documento equivalente, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2023/2024 o per tutte le gare ufficiali della medesima stagione sportiva. La società avrebbe depositato la documentazione richiesta, segnatamente la messa a disposizione dello Stadio “Erasmo lacovone” di Taranto da parte del Sindaco del Comune di Taranto, soltanto in data 16 giugno 2023;

3) la licenza di cui all’art. 68 TULPS, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2023/2024. La società avrebbe depositato la licenza, rilasciata dal Comune di Taranto, soltanto in data 19 giugno 2023;

4) le risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo attestanti, ai sensi dell’art. 80 TULPS, la solidità e la sicurezza dell’impianto sportivo. La società avrebbe depositato soltanto in data 18 giugno 2023 la documentazione richiesta, segnatamente il verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo relativo al sopralluogo effettuato in data 24 giugno 2021, contenente il parere favorevole all’agibilità dell’impianto sportivo; 5) il nulla osta del Prefetto competente. La società avrebbe depositato soltanto in data 16 giugno 2023 il predetto nulla osta, rilasciato in pari data dal Prefetto di Taranto.

L’istruttoria veniva espletata tramite l’analisi della documentazione depositata dalla S.S. Brindisi Football Club S.r.l. presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e sportivi – organizzativi della FIGC e veniva integrata dall’acquisizione del Foglio Censimento della società sportiva per la stagione 2023/2024, della documentazione relativa alla nomina dell’organo di controllo monocratico, intervenuta in data 16 giugno 2023 e della visura ordinaria della compagine sociale presso la CCIA di Brindisi. L’istruttoria si concludeva con l’emersione di una ipotesi di responsabilità in capo alla società sportiva Brindisi Football Club e all’amministratore unico sig.ra Mariachiara Rispoli, in relazione all’accertata violazione delle prescrizioni previste dal Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9.11.2022, Titolo II), Lett. A), punti 1, 2, 3 e 4.

Con memoria difensiva depositata il 28.9.2023, la società sportiva – rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Punzi (pec: punzi.maria@oravta.legalmail.it), con domicilio eletto in Martina Franca (TA) presso lo studio del difensore e presso il suo domicilio digitale - evidenziava che l’istanza di deroga per l’utilizzo di uno stadio alternativo sarebbe stata invero presentata entro il termine del 15 giugno 2023 e che la restante prescritta documentazione sarebbe stata depositata entro l’ulteriore termine del 20 giugno 2023 (in linea con la previsione della lettera B del Titolo II del Comunicato n. 67/A del 9.11.2022), in tal modo potendo essere regolarmente iscritta al corrente campionato di Serie C.

Dopo aver rappresentato le difficoltà incontrate dalla società – neopromossa in Serie C - per far fronte alla necessità di reperire un impianto diverso da quello inidoneo sito in Brindisi che rispettasse le prescrizioni federali per la disputa del campionato 2023/2024 e dopo aver evidenziato che tali problematiche sarebbero state acuite dal limitato tempo avuto a disposizione per dare corso ai richiamati adempimenti (sul punto veniva rimarcato il fatto che la certezza della promozione in Serie C sarebbe intervenuta soltanto a seguito della vittoria dello spareggio con la società calcistica Cavese, in data successiva quindi alla scadenza del campionato di serie D), la società sportiva eccepiva di non essere incorsa in alcuna violazione dei termini federali.

La Procura Federale non accoglieva le deduzioni difensive e, non raggiungendosi l’accordo proposto ex art. 126 CGS FIGC,  disponeva il deferimento della società sportiva Brindisi e dell’amministratore unico Maria Chiara Rispoli con atto del 20 ottobre 2023, depositato in data 23 ottobre 2023.

La fase predibattimentale

Il contraddittorio processuale risulta regolarmente incardinato. L’intervenuta fissazione dell’udienza di discussione per il giorno 15 novembre 2023 risulta regolarmente portata a conoscenza dei soggetti deferiti, come da documentazione agli atti del fascicolo processuale.

Con memoria depositata l’8.11.2023 si costituivano in giudizio la società SS Brindisi FC S.r.l. e la sig.ra Mariachiara Rispoli, rappresentati e difesi dall’Avv. Maria Punzi.

Dopo aver riepilogato i termini della controversia e le conclusioni rassegnate dalla Procura Federale nell’atto di deferimento, la difesa confermava le deduzioni difensive già svolte in sede istruttoria e rappresentava in particolare che se risulta vero che la documentazione richiesta per l’accreditamento dell’impianto sportivo da utilizzare nella stagione sportiva 2023/2024 avrebbe dovuto formare oggetto di deposito entro il termine perentorio del 15 maggio 2023, sarebbe tuttavia altrettanto vero che il Brindisi avrebbe trasmesso gli atti con un solo giorno di ritardo e non per propria responsabilità, in quanto:

1) il termine sarebbe decorso solo dal 14.05.2023, dopo lo spareggio per la promozione vinto contro la società sportiva Cavese, a differenza delle altre squadre che avrebbero goduto di ben altro tempo;

2) la situazione territoriale, sia per la precarietà delle infrastrutture che per le esigenze di ordine pubblico, avrebbe reso molto difficile individuare una sede diversa, ma limitrofa alla città di Brindisi;

3) la documentazione necessaria, sebbene richiesta nei termini, sarebbe stata trasmessa dal Comune e dalla Prefettura di Taranto soltanto in data 16.06.2023.

Ciò nonostante, anche considerando la perentorietà dei termini del richiamato Comunicato, in data 15.06.2023 (entro il termine previsto), il Brindisi avrebbe inoltrato istanza di deroga per l’utilizzo di uno stadio in un Comune diverso da quello dove ha sede la società e, comunque, entro l’ulteriore termine del 20 giugno 2023 (dettato dalla lettera B del Titolo II del Comunicato n. 67/A del 9.11.2022), avrebbe depositato tutta la documentazione prevista, tanto da essere stata regolarmente iscritta al corrente campionato di Serie C.

La società deferita eccepiva che in ogni caso l’eventuale violazione delle prescrizioni federali avrebbe riguardato soltanto il Titolo II), Lett. A), punto n. 4) del C.U. n. 67/A del 9.11.2022 e non già, come invece sostenuto dalla Procura Federale i punti n. 1, 2, 3 e 4 della medesima norma e domandava in conclusione – anche in ragione delle recenti note problematiche che avrebbero coinvolto lo stadio di Taranto (costringendo il Brindisi a disputare due partite casalinghe, a porte chiuse, nello stadio di Cerignola) – l’applicazione delle attenuanti previste dall’art. 13 CGS.

Il dibattimento

All’udienza del 15 novembre 2023 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento e ha concluso domandando l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- nei confronti della sig.ra Maria Chiara Rispoli, mesi 3 (tre) di inibizione;

- nei confronti della società SS Brindisi FC S.r.l., euro 40.000,00 (quarantamila/00) di ammenda.

È altresì comparsa l’Avv. Maria Punzi, che ha contestato le avverse deduzioni e conclusioni formulate dalla Procura Federale e ha concluso in conformità agli atti depositati in giudizio, domandando, in via subordinata, la riduzione dell’addebito ex art. 13 CGS. Su questo specifico punto il rappresentante della Procura Federale ha dichiarato di rimettersi alle decisioni del Tribunale Federale.

La decisione

Sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale - segnatamente le risultanze istruttorie in merito al deposito, da parte della società SS Brindisi FC S.r.l., della documentazione relativa alle infrastrutture destinate allo svolgimento dell’attività sportiva nella stagione 2023/2024 - deve essere ritenuto dimostrato che tale deposito è intervenuto oltre il termine federale del 15 giugno 2023.

Gli obblighi relativi al deposito della suddetta documentazione - correlati al rilascio della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie C per la stagione sportiva 2023/2024 - hanno trovato specifica regolazione nel Cominato Ufficiale FIGC n. 67/A del 9.11.2022, Titolo II), Lett. A), a mente del quale “Le società devono, entro il termine del 15 giugno 2023, osservare i seguenti adempimenti: 1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la documentazione comprovante: a) la proprietà dell’impianto che si intende utilizzare da parte della società richiedente la Licenza ovvero; b) il contratto, la convenzione d’uso o un documento equivalente relativo all’impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2023/2024 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva; 2) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la licenza di cui all’art. 68 del TULPS del suddetto impianto, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2023/2024 e per le società di San Marino omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino; 3) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e SportiviOrganizzativi le risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell’art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto e per le società di San Marino omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull’agibilità dell’impianto antecedenti al termine della stagione sportiva 2023/2024; 4) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nel caso in cui la società non abbia la disponibilità di un impianto nel proprio comune, istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione sportiva 2023/2024 in un impianto non ubicato nel proprio comune, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) nonché dal nulla osta del Prefetto relativo ad un impianto ubicato nella regione del comune in cui ha sede la società, ovvero in una regione confinante con la regione in cui ha sede la società.”

La medesima norma (ultimo cpv.) ha espressamente previsto, a titolo sanzionatorio disciplinare, che “L’inosservanza del termine del 15 giugno 2023, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e per le società che hanno richiesto la deroga con riferimento a ciascuno degli adempimenti di cui al punto 4) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.”

Inquadrata in questi termini la normativa di riferimento, deve essere dato per dimostrato che sia l’istanza formulata dalla società sportiva Brindisi per ottenere “…la deroga a svolgere l’attività per la stagione sportiva 2023/2024 in un impianto non ubicato nel proprio comune”, sia la documentazione amministrativa di supporto prevista dai punti 1, 2 e 3, è stata depositata nel contesto temporale 16 giugno 2023 – 19 giugno 2023, oltre il prescritto termine federale.

Con riferimento all’istanza finalizzata ad ottenere la deroga, il Collegio osserva, contrariamente a quanto eccepito dai soggetti deferiti, che se da un lato il documento reca data 15.6.2023 (cfr. pag. 27 della denuncia del 26.7.2023), esso risulta invero recapitato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e sportivi – organizzativi della FIGC soltanto in data 16.6.2023 ore 15:57, come da certificazione di ricezione (cfr. pag. 28 della denuncia del 26.7.2023).

I restanti documenti, segnatamente quelli previsti ai punti n. 1, 2 e 3 della norma – così come espressamente richiamati al punto n. 4 – risultano depositati, rispettivamente, in data 16.6.2023 (nulla osta Sindaco di Taranto), 19.6.2023 (licenza ex art. 68 TULPS) e 18.6.2023 (attestazione ex art. 80 TULPS), come emerge inequivocabilmente dalla documentazione istruttoria e come invero ammesso dai soggetti deferiti.

La Procura Federale ha contestato 4 (quattro) distinte violazioni. I soggetti deferiti hanno eccepito che la violazione sarebbe in realtà soltanto una, segnatamente quella prevista al numero 4) della norma.

La tesi difensiva non può trovare accoglimento, atteso che dal tenore letterale della normativa emerge chiaramente che l’istanza di deroga contemplata al punto 4) della disposizione federale prevedeva esplicitamente che l’istanza fosse corredata dai documenti “…di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) nonché dal nulla osta del Prefetto….” e, dall’altro lato, che la sanzione dell’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00 sia da imputare, specificamente in caso di istanze di deroga, “….con riferimento a ciascuno degli adempimenti di cui al punto 4)…” (norma citata, ultimo cpv.).

Accertato quindi che la violazione è stata materialmente commessa e che essa debba essere imputata causalmente alla responsabilità disciplinare dell’amministratore unico della società sportiva ex art. 4, comma 1, CGS, oltre che alla stessa società sportiva a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS, il Collegio reputa che alla luce della complessiva analisi della vicenda controversa, sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 2, CGS (a mente del quale gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione del trattamento sanzionatorio).

Si evidenzia quanto segue.

1) Le attività che la società sportiva si trovata a dover fronteggiare per dotarsi di un impianto idoneo giuridicamente e tecnicamente - come tale munito delle prescritte autorizzazioni e licenze – sono risultate obiettivamente complesse, avendo implicato la ricerca sul territorio di un impianto adeguato e l’attivazione di procedimenti amministrativi finalizzati ad ottenere i provvedimenti ampliativi prescritti dalla normativa federale.

2) Il tempo a disposizione della società, che è risultata promossa dalla Serie D alla Serie C professionistica, è risultato obiettivamente limitato, anche in considerazione del fatto che la certezza di poter transitare nei ruoli dei campionati professionistici è intervenuta soltanto a seguito di uno “spareggio - promozione” e quindi in data successiva alla conclusione del campionato di Serie D.

In conclusione, il Collegio reputa equo e giusto limitare la sanzione disciplinare da irrogare alla società SS Brindisi FC S.r.l. ad una ammenda di euro 30.000,00 (trentamila).

Con riguardo alla posizione dell’amministratore unico Maria Chiara Rispoli, la sanzione interdittiva può essere ragionevolmente contenuta in misura pari all’inibizione per mesi 2 (due).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Mariachiara Rispoli, mesi 2 (due) di inibizione;

- per la società SS Brindisi FC Srl, euro 30.000,00 (trentamila/00) di ammenda.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 novembre 2023.

 

IL RELATORE                                                                          IL PRESIDENTE

Gaetano Berretta                                                                        Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 22 novembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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