F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0103/TFN – SD del 24 Novembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 644/699pf22-23/GC/SA/mg, del 5 luglio 2023, depositato il 10 luglio 2023, nei confronti del sig. Francesco Filippo D’Anna – Reg. Prot. 9/TFN-SD

Decisione/0103/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0009/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentino Fedeli – Componente

Gaia Golia – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Angelo Venturini – Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 14 novembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 644/699pf22-23/GC/SA/mg, del 5 luglio 2023, depositato il 10 luglio 2023, nei confronti del sig. Francesco Filippo D’Anna,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 5.7.2023, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il sig. Francesco Filippo D’Anna, all’epoca dei fatti arbitro benemerito nonché Presidente della sezione A.I.A. di Barcellona Pozzo di Gotto per rispondere: “della violazione dell’art. 42, commi, 1, 2 e 3 lettera a), del Regolamento Associazione Italiana Arbitri, anche in relazione alla violazione dell’art. 23, comma 3 lettera r), del suddetto regolamento e degli artt. 5, comma 2, 6 e 6.1, commi 1 e 2, del Codice Etico e di Comportamento dell’Associazione Italiana Arbitri, e in riferimento all’art. 6, punto 13, del Regolamento degli Organi Tecnici dell’Associazione Italiana Arbitri, per non aver utilizzato l’associato Osservatore Arbitrale, sig. Fernando Stazzone, in ambito A.I.A., per l’intera stagione 2021/2022”.

La fase istruttoria

Con delibera n. 30 del 31.1.2023 la Commissione di Disciplina Nazionale A.I.A., sulla base delle risultanze istruttorie di procedimento disciplinare di propria competenza a carico del sig. Fernando Stazzone, riteneva di inviare gli atti alla Procura Federale per accertare se il sig. D’Anna, Presidente della sezione A.I.A. di Barcellona Pozzo di Gotto, avesse omesso di impiegare il sig. Ferdinando Stazzone, quale osservatore arbitrale della predetta sezione A.I.A., nella stagione sportiva 2021-2022.

La Procura Federale, ricevuta la notizia, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 699 pf 22-23, avente ad oggetto: “Trasmissione atti della Commissione di Disciplina Nazionale AIA con delibera n. 30 del 31.01.2023 in ordine al presunto comportamento antidisciplinare del Presidente della Sezione AIA di Barcellona Pozzo di Gotto, sig. Filippo Francesco D'Anna””.

In sede istruttoria, la Procura Federale acquisiva vari atti e documenti, fra i quali: - il verbale di audizione Francesco Filippo D’Anna; - il verbale di audizione di Fernando Stazzone; - il verbale di seconda audizione di Fernando Stazzone; - la memoria del sig. D’Anna del 03.07.2023.

All’esito dell’istruttoria la Procura riteneva di deferire il sig. D’Anna ritenendo provato, alla luce delle predette audizioni, che il sig. Stazzone, osservatore arbitrale appartenente alla locale sezione, durante la stagione 2021/2022 non era stato impiegato senza giustificato motivo.

Il dibattimento

All’udienza del 14 novembre 2023, svoltasi in videoconferenza, comparivano l’Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, e il sig. Francesco Filippo D’Anna.

La Procura Federale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione della sanzione di quattro mesi (120) giorni di inibizione.

Il deferito, nel contestare quanto asserito dalla Procura Federale, concludeva per il proscioglimento.

La decisione

Il Tribunale ritiene sussistere la propria incompetenza a decidere il presente procedimento, essendo competente il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – LND.

Il tema del riparto delle competenze a giudicare gli associati AIA in ambito disciplinare, tra gli organi di giustizia sportiva di livello nazionale e quelli di livello territoriale, successivamente all’approvazione dell’ultimo Regolamento dell’AIA, è stato già ripetutamente affrontato sia dal Tribunale Federale che dalla Corte Federale di Appello.

Il contrasto interpretativo attiene, in particolare, al criterio da adottare per risolvere l’antinomia, venutasi a creare a seguito del cennato Regolamento AIA, tra l’art. 62 di detto Regolamento, che prevede l’assoggettamento di tutti gli associati AIA esclusivamente alla potestà disciplinare degli organi giudicanti della FIGC di livello nazionale, e gli artt. 84 e 92 del Codice di Giustizia Sportiva, i quali, invece, operano, per ciò che concerne il riparto delle competenze, una distinzione tra Tribunale Nazionale e Tribunale Territoriale, a seconda se l’attività degli associati AIA sia svolta a livello nazionale o territoriale.

Questo Tribunale, pur avendo attentamente considerato la giurisprudenza della Corte Federale di Appello medio tempore intervenuta, continua a ritenere che la suddetta antinomia debba essere risolta facendo ricorso al criterio gerarchico delle fonti, secondo quanto espressamente disposto dall’articolo 2, comma 6, dello Statuto Federale che pone il Regolamento dell’AIA al terzo livello, laddove di Codice di Giustizia Sportiva è posto al secondo, non rilevando in contrario, altrimenti alterandosi l’ordine Statutario di rilevanza, che quel Regolamento sia stato approvato dal Consiglio Federale. Invero, l’articolo 2, comma 6, dello Statuto pone, quale fonte di secondo livello (al pari delle Norme organizzative interne federali e il Codice di Giustizia Sportiva) “le altre disposizioni emanate (enfasi aggiunta) dal Consiglio Federale”, quali specificamente elencate nell’articolo 27, comma 2 prima parte, dello Statuto Federale; laddove la funzione approvativa (non, dunque, di emanazione) del Regolamento dell’AIA è attribuita al Consiglio Federale dalla seconda parte, lettera m, del medesimo articolo 27, comma 2. Né è certamente neppure ipotizzabile che lo Statuto Federale abbia voluto utilizzare le due espressioni verbali (emanare e approvare) indistintamente.

Ciò posto, c’è comunque un rilievo, contenuto nella decisione di questo Tribunale n. 58 – TFN-SD del 25.9.2023, sul quale il Tribunale medesimo non ha trovato considerazione diversa in sede di decisione di secondo grado. Si fa riferimento all’art. 33, comma 7, dello Statuto Federale, che statuisce che “Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale, in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI, nonché dalle disposizioni degli articoli 12 bis, 12 ter, 12 quater dello Statuto del CONI”. La disposizione statutaria, ad avviso di questo Collegio, non lascia spazio in detta materia a fonti di rango inferiore rispetto a quelle dalla stessa espressamente individuate, dovendosi quindi escludere che fonti regolamentari (nella specie l’art. 62 del Regolamento AIA) possano prevalere ridisegnando la competenza degli organi di giustizia sportiva come disciplinata dalle norme del Codice di Giustizia Sportiva (artt. 84 e 92). Diversamente opinando, risulterebbe evidente la violazione del principio Statutario; così come evidente è tale violazione insita nel citato articolo 62 del Regolamento AIA, il quale, in conseguenza di tale palese violazione, non può che essere ritenuto illegittimo e, conseguentemente, non può che essere disapplicato dall’Organo Giudicante.

Da ultimo, a supporto di quanto ritiene questo Tribunale, va altresì ribadito, come già evidenziato nella decisione del Tribunale innanzi citata, che lo Statuto del CONI, all’art. 7, comma 5, lettera L), prevede che la Giunta Nazionale di tale organismo: “l) approva, ai fini sportivi, gli statuti, i regolamenti per l’attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, valutandone la conformità alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale, rinviandoli eventualmente entro il termine di novanta giorni alle Federazioni sportive nazionali ed alle Discipline sportive associate per le opportune modifiche”. A sua volta, il secondo comma dell’art. 27 dello Statuto FIGC, prevede che: “ Il Consiglio Federale emana: le norme organizzative interne; il Codice di giustizia sportiva e la disciplina antidoping, da trasmettere alla Giunta nazionale del CONI, per l’esame di cui allo Statuto del CONI”.

Ne consegue che, laddove si volesse anche ammettere la possibilità per l’art. 62 del Regolamento AIA di incidere sulle norme del Codice di Giustizia Sportiva, addirittura disapplicandole, lo stesso avrebbe dovuto essere preventivamente sottoposto all’attenzione della Giunta Nazionale del CONI per la sua approvazione, come richiesto dall’art. 7 dello Statuto del CONI. La carenza di tale necessario e inderogabile passaggio rende la norma inefficace, con la conseguenza che le uniche norme di riferimento sono e restano quelle di cui agli artt. 84 e 92 del CGS.

Pertanto, in continuità con quanto ampiamente argomentato nei propri precedenti giurisprudenziali (Decisioni n. 57 – TFN-SD del 21.9.2023, n. 58 – TFN-SD del 25.9.2023), questo Tribunale ritiene che l’applicabilità degli artt. 84 e 92 CGS, unica fonte dell’Ordinamento Federale statutariamente legittimata a stabilire le competenze degli Organi della Giustizia Sportiva, comporta la propria declaratoria di incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – LND, essendo contestata la responsabilità disciplinare di un associato A.I.A. che ha, nella fattispecie di procedimento, esercitato la propria attività a livello territoriale siciliano.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, cui rimette gli atti del procedimento, con salvezza dei diritti di prima udienza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 14 novembre 2023.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Angelo Venturini                                                                 Carlo Sica

 

Depositato in data 24 novembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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