F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0105/TFN – SD del 24 Novembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 5327/999pf22-23/PM/ps del 29 agosto 2023, depositato il 30 agosto 2023, nei confronti del sig. Andrea Arnone – Reg. Prot. 47/TFN-SD

Decisione/0105/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0047/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Monica Coscia – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Gaia Golia – Componente (Relatore)

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 14 novembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5327/999pf22-23/PM/ps del 29 agosto 2023, depositato il 30 agosto 2023, nei confronti del sig. Andrea Arnone,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con provvedimento prot. n. 327/999pf22- 23/PM/ps del 29 agosto 2023, depositato il 30 agosto 2023 ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Andrea Arnone, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Genova, designato per la gara Nuova Oregina Srl - A.N.P.I. Sport E. Casassa, valevole per il Campionato Provinciale Under 14 della D.P. Genova, per rispondere della:

a) violazione dell’art. 42, comma 1 e 3, lett. a) e c), del vigente Regolamento AIA così come integrato anche dagli artt. 3, comma 2, 4 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA per avere questi, in data 26.2.2023, in occasione e nel corso della gara Nuova Oregina Srl - A.N.P.I. Sport E. Casassa, valevole per il Campionato Prov.le Under 14 della D.P. Genova e da lui arbitrata, proferito all’indirizzo di alcuni giovani calciatori della Società A.S.D. Nuova Oregina Srl, le seguenti testuali parole: "stai zitto, bambino di merda";

b) violazione dell’art. 42, comma 1 e 3, lett. a) e c), del vigente Regolamento AIA così come integrato anche dagli artt. 3, comma 2, 4 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA per avere lo stesso, in data 26.2.2023, al termine della gara Nuova Oregina Srl — A.N.P.I. Sport E. Casassa, valevole per il Campionato Prov.le Under 14 della D.P. Genova e da lui arbitrata, una volta rientrato nella zona spogliatoi, proferito all’indirizzo del sig. Andrea De Vita, dirigente della A.S.D. Nuova Oregina Srl, gli epiteti "merda" e "coglione", nonché per aver impugnato una sedia ed aver tentato di lanciarla contro lo stesso sig. Andrea De Vita, non riuscendo nel suo intento poiché bloccato da altri dirigenti della A.S.D. Nuova Oregina Srl.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla segnalazione a mezzo PEC inviata alla Procura Federale dal Comitato Regionale LND Liguria in data 13.04.2023 in ottemperanza a quanto stabilito dalla Corte Sportiva d’Appello territoriale (C.U. n. 74 del 30/03/2023) al fine di valutare la rilevanza disciplinare dei fatti accaduti il 26.02.2023 in occasione della gara Nuova Oregina Srl - A.N.P.I. Sport E. Casassa, valevole per il Campionato Provinciale Under 14 della D.P.

La Corte Sportiva d’Appello nel decidere sul reclamo proposto dal sig. De Vita Andrea (dirigente tesserato per la ASD Nuova Oregina), in merito ai fatti occorsi in occasione della predetta gara, stante le doglianze del medesimo in ordine alla condotta tenuta dal direttore di gara, sig. Arnone Andrea, riteneva doverosa la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché disponesse le opportune indagini.

Nel corso dell’attività istruttoria, veniva sentito il sig. De Vita il quale riferiva che a fine gara, al rientro negli spogliatoi,  aveva contestato ad Arnone una decisione arbitrale ed il direttore di gara gli si era avvicinato, petto contro petto, spingendolo, insultandolo e provocando una sua reazione, anche in seguito, andando via dall’impianto sportivo era ripassato davanti allo spogliatoio e il direttore di gara gli era nuovamente andato vicino ripetendo le medesime offese; il De Vita riferiva quindi di averlo spinto per allontanarlo, di essere riuscito a fermare un pugno e, infine , che il dirigente Pistoia Mario aveva bloccato Arnone che aveva sollevato una sedia con il chiaro intento di scagliargliela contro. In sede di audizione anche il Pistoia aveva confermato di aver assistito ai fatti e che l’arbitro aveva tentato di scagliare una sedia verso il De Vita, ma di essere riuscito a bloccarlo in tempo. Veniva sentito anche il sig. Magro Manuel, dirigente tesserato per la società ASD Nuova Oregina che confermava i fatti avendo assistito personalmente a tutti gli eventi oggetto di indagine.

I medesimi fatti venivano confermati in fase di indagine anche dal sig. Bardanelli Francesco, soggetto non tesserato ma autorizzato ad accedere nella zona degli spogliatoi in quanto genitore del calciatore infortunatosi nel corso della partita, Bardanelli Lorenzo, tesserato per la ASD Nuova Oregina.

Inoltre, in sede di audizione, i sig.ri Bardanelli e Magro riferivano di aver appreso dai rispettivi figli che l’arbitro Arnone, durante la gara, aveva ripetutamente insultato i calciatori, tutti minori; circostanza riferita al Pistoia dai giovani calciatori nei giorni successivi, come dichiarato in audizione.

In data 07.06.2023 veniva sentito il sig. Arnone il quale negava gli addebiti, riferiva di essere stato aggredito verbalmente e fisicamente negli spogliatoi a fine gara dal De Vita e di non aver mai pronunciato frasi offensive o cercato il contatto fisico, ma di essersi limitato a difendersi.

La Procura Federale, ritenendo istruito il procedimento e valutata la responsabilità disciplinare del sig. Andrea Arnone, provvedeva, con atto del 28.07.2023, alla notifica allo stesso della comunicazione di chiusura delle indagini con la quale gli contestava la violazione delle norme indicate.

Nessuna attività difensiva veniva posta in essere dall’avvisato di talché l’Ufficio si determinava, con atto del giorno 29 agosto 2023, depositato il 30 agosto 2023, a deferire innanzi a questo Tribunale il sig. Andrea Arnone ascrivendo allo stesso le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

Il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 19.09.2023.

All’udienza del 19.09.2023, nessuno compariva per il deferito.

Il Tribunale, preso atto dell’avvenuta impugnazione da parte della Procura Federale di una propria decisione che confermava l’incompetenza di questo Tribunale Nazionale per i procedimenti disciplinari riguardanti gli appartenenti all’AIA inquadrati in Organi non nazionali, in attesa della decisione della Corte Federale d’Appello, rinviava con ordinanza la trattazione del procedimento all’udienza del 14 novembre 2023.

Il dibattimento

All’udienza del 14.11.2023 per la Procura Federale è comparso l’avv. Alessandro Avagliano, il quale si è riportato all’atto di deferimento chiedendone l’integrale accoglimento e ha concluso per l’affermazione della responsabilità del deferito e l’irrogazione della sanzione di mesi 3 (tre) di sospensione. Nessuno è comparso per il deferito.

La decisione

Il Tribunale ritiene sussistere la propria incompetenza a decidere il presente procedimento, essendo competente il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – LND.

Il tema del riparto delle competenze a giudicare gli associati AIA in ambito disciplinare, tra gli organi di giustizia sportiva di livello nazionale e quelli di livello territoriale, successivamente all’approvazione dell’ultimo Regolamento dell’AIA, è stato già ripetutamente affrontato sia dal Tribunale Federale che dalla Corte Federale di Appello.

Il contrasto interpretativo attiene, in particolare, al criterio da adottare per risolvere l’antinomia, venutasi a creare a seguito del cennato Regolamento AIA, tra l’art. 62 di detto Regolamento, che prevede l’assoggettamento di tutti gli associati AIA esclusivamente alla potestà disciplinare degli organi giudicanti della FIGC di livello nazionale, e gli artt. 84 e 92 del Codice di Giustizia Sportiva, i quali, invece, operano, per ciò che concerne il riparto delle competenze, una distinzione tra Tribunale Nazionale e Tribunale Territoriale, a seconda se l’attività degli associati AIA sia svolta a livello nazionale o territoriale.

Questo Tribunale, pur avendo attentamente considerato la giurisprudenza della Corte Federale di Appello medio tempore intervenuta, continua a ritenere che la suddetta antinomia debba essere risolta facendo ricorso al criterio gerarchico delle fonti, secondo quanto espressamente disposto dall’articolo 2, comma 6, dello Statuto Federale che pone il Regolamento dell’AIA al terzo livello, laddove il Codice di Giustizia Sportiva è posto al secondo, non rilevando in contrario, altrimenti alterandosi l’ordine Statutario di rilevanza, che quel Regolamento sia stato approvato dal Consiglio Federale. Invero, l’articolo 2, comma 6, dello Statuto pone, quale fonte di secondo livello (al pari delle Norme organizzative interne federali e il Codice di Giustizia Sportiva) “le altre disposizioni emanate (enfasi aggiunta) dal Consiglio Federale”, quali specificamente elencate nell’articolo 27, comma 2 prima parte, dello Statuto Federale; laddove la funzione approvativa (non, dunque, di emanazione) del Regolamento dell’AIA è attribuita al Consiglio Federale dalla seconda parte, lettera m, del medesimo articolo 27, comma 2. Né è certamente neppure ipotizzabile che lo Statuto Federale abbia voluto utilizzare le due espressioni verbali (Emanare e Approvare) indistintamente. Ciò posto, c’è comunque un rilievo, contenuto nella decisione di questo Tribunale n. 58/TFN-SD del 25.9.2023, sul quale il Tribunale medesimo non ha trovato considerazione diversa in sede di decisione di secondo grado.

Si fa riferimento all’art. 33, comma 7, dello Statuto Federale che statuisce che “ Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale, in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI, nonché dalle disposizioni degli articoli 12 bis, 12 ter, 12 quater dello Statuto del CONI”.

La disposizione statutaria, ad avviso di questo Collegio, non lascia spazio in detta materia a fonti di rango inferiore rispetto a quelle dalla stessa espressamente individuate, dovendosi quindi escludere che fonti regolamentari (nella specie l’art. 62 del Regolamento AIA) possano prevalere ridisegnando la competenza degli organi di giustizia sportiva come disciplinata dalle norme del Codice di Giustizia Sportiva (artt. 84 e 92).

Diversamente opinando, risulterebbe evidente la violazione del principio Statutario; così come evidente è tale violazione insita nel citato articolo 62 del Regolamento AIA, il quale, in conseguenza di tale palese violazione, non può che essere ritenuto illegittimo e, conseguentemente, non può che essere disapplicato dall’Organo Giudicante.

Pertanto, in continuità con quanto ampiamente argomentato nei propri precedenti giurisprudenziali (Decisioni n. 57 – TFN-SD del 21.9.2023, n. 58 – TFN-SD del 25.9.2023), questo Tribunale ritiene che l’applicabilità degli artt. 84 e 92 CGS, unica fonte dell’Ordinamento Federale statutariamente legittimata a stabilire le competenze degli Organi della Giustizia Sportiva,  comporti la propria declaratoria di incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – LND, essendo contestata la responsabilità disciplinare di un arbitro che ha, nella fattispecie di procedimento, esercitato la propria attività a livello territoriale ligure.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, cui rimette gli atti del procedimento, con salvezza dei diritti di prima udienza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 14 novembre 2023.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Gaia Golia                                                                         Carlo Sica

 

Depositato in data 24 novembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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