F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0110/TFN – SD del 29 Novembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 11477/299pf22-23 GC/SA/mg del 30 ottobre 2023, depositato il 2 novembre 2023, nei confronti della società ASD Pol. Afragolese 1944 – Reg. Prot. 95/TFN-SD

Decisione/0110/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0095/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Valentino Fedeli – Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 23 novembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 11477/299pf22-23 GC/SA/mg del 30 ottobre 2023, depositato il 2 novembre 2023, nei confronti della società ASD Pol. Afragolese 1944,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Nei minuti finali dell’incontro Brindisi – Afragolese, disputatosi in Brindisi il 30.10.2022 e valevole per il Campionato Serie D girone H, scaturivano episodi di tensione nel settore tribuna, costituiti da offese e provocazioni alla delegazione ospite.

In relazione a tali fatti, il sig. Raffaele Niutta, presidente della società Afragolese, nel corso di una trasmissione televisiva del successivo 31 ottobre, rilasciava dichiarazioni lesive dell’onore e della reputazione di persone tesserate per la società Brindisi ed anche della realtà territoriale, nella quale detta società svolgeva la propria attività.

La Procura Federale, informata del fatto ed acquisite le prove relative alle dichiarazioni ed al contesto nelle quali esse erano state pronunciate, notificava al Niutta e, per quanto di ragione, alla società Afragolese la comunicazione di conclusioni indagini, in seguito alla quale tra la Procura e gli indagati veniva raggiunto un accordo ai sensi dell’art. 126 CGS.

Nulla avendo rilevato la Procura generale dello sport sui contenuti dell’accordo, la FIGC, a mezzo del C.U. n. 358/AA del 15 giugno 2023, lo rendeva esecutivo, salvo poi dichiarare risolto quello riguardante la società Afragolese, che aveva omesso di corrispondere nei termini l’ammenda di 500,00, concordata come sanzione finale.

La risoluzione dell’accordo veniva pubblicata sul CU n. 181/AA del 20 ottobre 2023.

Tale essendo il contesto, la Procura Federale, con atto del 30 ottobre 2023, prot. 11477/299pf22-23 GC/SA/mg, ha deferito a questo Tribunale la società ASD Afragolese 1944 con la stessa motivazione delle violazioni contestate nella CCI “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS dei comportamenti tenuti dal sig. Raffaele Niutta, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante del predetto sodalizio che durante il programma televisivo trasmesso dall’emittente Stereo5tv in data 31.10.2022, rilasciava dichiarazioni gravemente lesive dell’onore e della reputazione di altri tesserati, in particolare della dirigenza della SSD Brindisi Calcio, della medesima società affiliata, con frasi gravemente offensive e denigratorie dell’intera realtà sportiva brindisina”.

La fase predibattimentale

La società ASD Polisportiva Afragolese 1944 ha fatto pervenire a questo Tribunale la memoria a difesa datata 20 novembre 2023, redatta dal proprio difensore avv. Eduardo Chiacchio, con la quale ha dedotto che il mancato pagamento dell’accordo di cui all’art. 126 CGS era dipeso da una mera dimenticanza e/o errore scusabile, circostanza questa comprovata dal fatto che la Società, non appena avuta contezza del decadimento del patteggiamento, pronunciato il 20 ottobre 2023, il 21 ottobre 2023 aveva immediatamente eseguito il bonifico istantaneo di 500,00. Ha altresì dedotto che il pagamento di cui sopra era avvenuto ben prima della notificazione dell’atto di deferimento datato 30 ottobre 2023 e che, nella fattispecie, può e deve trovare piena cittadinanza l’istituto della non punibilità per la particolare tenuità del fatto; ha concluso per il proscioglimento da ogni addebito e, in via subordinata, per l’applicazione di una sanzione aumentata di circa un terzo rispetto a quella patteggiata e/o comunque in misura inferiore rispetto al minimo edittale.

Il dibattimento

All'udienza del 23 novembre 2023, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Maurizio Gentile, il quale si è riportato al deferimento e ne ha chiesto l’accoglimento, richiedendo l'irrogazione della sanzione dell’ammenda di 1.000,00 (mille), pari alla sanzione base di cui all’accordo non onorato, aumentata di 1/3, per complessivi 1.333,00 (milletrecentotrentatré), a detrarre l’importo versato.

Si è altresì collegato per la Società deferita l’avv. Eduardo Chiacchio, il quali si è riportato alla memoria difensiva, che ha illustrato, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi precisate.

La decisione

La Società, unitamente alla memoria, ha depositato, tra l’altro, copia del C.U. n. 181/AA della Presidenza federale, pubblicato il 20 ottobre 2023, di risoluzione dell’accordo raggiunto dalla Società con la Procura Federale, che a sua volta era stato reso noto con il C.U. n. 358/AA del 15 maggio 2023; copia del detto accordo, che aveva individuato la sanzione base di 1.000,00, ridotta alla metà, sanzione finale 500,00; copia del bonifico di 500,00 eseguito dalla Società il 21 ottobre 2023 in favore della FIGC con la causale “ammenda C.U. n. 358/AA del 15.05.2023”.

Risulta dagli atti del procedimento che l’attuale deferimento era stato notificato alla Pec della Società il 2 novembre 2023.

L’art. 126 CGS, in forza del quale la Società, l’11 aprile 2023, aveva sottoposto alla Procura Federale la propria richiesta di applicazione di una sanzione ridotta, che era stata resa esecutiva con C.U. n. 358/AA, prevede che nel caso in cui non sia data completa esecuzione dell’accordo, la FIGC, su comunicazione del competente Ufficio, prende atto della intervenuta risoluzione dell’accordo a mezzo del C.U. e, esclusa la possibilità di concluderne altro ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, demanda alla Procura Federale di procedere per quanto di sua competenza.

È circostanza pacifica che la Società non ha eseguito il pagamento della somma che era a suo carico nel termine perentorio di gg. 30 (trenta), decorrente dalla data del 15 giugno 2023, di pubblicazione del C.U. di cui sopra.

Tale inadempimento non trova alcuna causa suscettibile di costituirne un’attenuante; infatti, è di tutta evidenza che le ragioni addotte dalla deferita per giustificare il mancato adempimento dell’accordo non possono consentire l’applicazione dell’art. 13 CGS a motivo dell’inconsistenza del richiamo della società all’errore scusabile; è altresì ininfluente la circostanza, dedotta dalla difesa della deferita, che il cambiamento dell’organigramma societario poteva rendere giustificabile il mancato puntuale pagamento della sanzione.

Quanto infine alla ulteriore richiesta della società di proscioglimento, in quanto non vi sarebbero i presupposti per la sua punibilità a ragione della particolare tenuità del fatto, non può non osservarsi che l’istituto richiamato dalla deferita e mutuato in relazione all’art. 131 Codice Penale è del tutto estraneo all’ordinamento della giustizia sportiva, che non lo prevede; la richiesta va pertanto disattesa.

Tuttavia, la circostanza, anch’essa indiscutibile, che il pagamento della sanzione finale è stato comunque effettuato, induce questo Tribunale a ridurre il chiesto dalla Procura federale alla sola somma di 1.000,00, che costituisce la sanzione base dell’accordo tra la stessa Procura e la Società, dalla quale andrà detratto l’importo di 500,00 già versato da quest’ultima.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD Pol. Afragolese 1944 la sanzione di euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda, dalla quale andrà dedotta la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) già corrisposta dalla società.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 novembre 2023.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                                Carlo Sica

 

Depositato in data 29 novembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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