F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0111/TFN – SD del 1 Dicembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 11817/29pf23- 24/GC/GR/ff del 2 novembre 2023, depositato il 3 novembre 2023, nei confronti dei sig.ri Erik Villa + altri – Reg. Prot. 97/TFN-SD
Decisione/0111/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0097/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentina Aragona – Componente
Giammaria Camici – Componente
Andrea Fedeli – Componente (Relatore)
Valentino Fedeli – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 23 novembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 11817/29pf2324/GC/GR/ff del 2 novembre 2023, depositato il 3 novembre 2023, nei confronti dei sigg.ri Erik Villa, Moreno Schieda, Carlo Pelizzari, Walter Duci e Marcello Gozzini, nonché delle società ASD Fara Olivana Con Sola e CSD Uesse Sarnico 1908,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
In data 8 giugno 2023 il sig. Federico Perelli, in qualità di Presidente dell'associazione A.D.A. (Allenatori Dilettanti Associati A.P.S.) di Bergamo, ha segnalato, a mezzo PEC, alla Procura Federale FIGC di esser venuto a conoscenza che il sig. Erik VILLA svolgeva il ruolo di vice-allenatore in una squadra militante in 1° Categoria non essendo abilitato con la qualifica "Uefa C". Inoltre, lo stesso Villa, tesserato con la società "Fara Olivana Con Sola", avrebbe svolto attività di tecnico contemporaneamente presso un'altra società affiliata alla FIGC di nome "Uesse Sarnico".
All’esito dell’istruttoria, nell’ambito della quale sono stati acquisiti documenti e rese audizioni, la Procura Federale ha notificato, in data 21 settembre 2023, ai sigg.ri Moreno SCHIEDA, Carlo PELIZZARI, Erik VILLA, Walter DUCI, Marcello GOZZINI e alle società A.S.D. FARA OLIVANA CON SOLA e C.S.D. UESSE SARNICO 1908 la Comunicazione di Conclusione delle Indagini. Considerato che nessuno dei soggetti incolpati ha chiesto di essere ascoltato o ha presentato memorie difensive, con atto notificato il 3 novembre 2023 la Procura Federale ha deferito:
1) il sig. Erik VILLA, allenatore tesserato per la società A.S.D. FARA OLIVANA CON SOLA all’epoca dei fatti, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 33, comma 1, 37, comma 1, e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per aver svolto, nelle stagioni sportive 2021 – 2022 e 2022 – 2023, in costanza di tesseramento come allenatore per la società A.S.D. Fara Olivana con Sola, attività di responsabile del settore tecnico e di allenatore della squadra dalle categoria “Primi Calci” della società C.S.D. Uesse Sarnico 1908 e, comunque, per aver svolto, nelle predette stagioni sportive, attività di consulenza tecnica in favore della società C.S.D. Uesse Sarnico 1908;
2) il sig. Moreno SCHIEDA, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. FARA OLIVANA CON SOLA, per rispondere:
della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 33, comma 1, e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art.38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza dell’A.S.D. FARA OLIVANA CON SOLA, consentito e, comunque, non impedito lo svolgimento da parte del sig. Erik VILLA, nelle stagioni sportive 2021 – 2022 e 2022 – 2023, in costanza di tesseramento come allenatore per la società A.S.D. Fara Olivana con Sola, dell’attività di responsabile del settore tecnico e di allenatore della squadra dalle categoria “Primi Calci” della società C.S.D. Uesse Sarnico 1908 e, comunque, lo svolgimento da parte del predetto tesserato, nelle stagioni sportive 2021 – 2022 e 2022 – 2023, di attività di consulenza tecnica in favore della società C.S.D. Uesse Sarnico 1908;
3) il sig. Carlo PELIZZARI, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società A.S.D. FARA OLIVANA CON SOLA, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 33, comma 1, e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 38, comma 1 e 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale Vice Presidente dell’A.S.D. FARA OLIVANA CON SOLA, consentito e, comunque, non impedito pur essendone pienamente consapevole lo svolgimento da parte del sig. Erik VILLA, nella stagione sportiva 2022 – 2023, in costanza di tesseramento come allenatore per la società A.S.D. Fara Olivana con Sola, dell’attività di responsabile del settore tecnico e di allenatore della squadra dalle categoria “Primi Calci” della società C.S.D. Uesse Sarnico 1908 e, comunque, lo svolgimento da parte del predetto tesserato, nella stagione sportiva 2022 – 2023, di attività di consulenza tecnica in favore della società C.S.D. Uesse Sarnico 1908;
4) il sig. Walter DUCI, all’epoca dei fatti Presidente della società C.S.D. Uesse Sarnico 1908, per rispondere:
della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 33, comma 1, e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 38, comma 1 e 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale Presidente della società C.S.D. Uesse Sarnico 1908, consentito e, comunque, non impedito lo svolgimento da parte del sig. Erik VILLA, nelle stagioni sportive 2021 – 2022 e 2022 – 2023, in costanza di tesseramento come allenatore per la società A.S.D. Fara Olivana con Sola, dell’attività di responsabile del settore tecnico e di allenatore della squadra dalle categoria “Primi Calci” della società C.S.D. Uesse Sarnico 1908 e, comunque, lo svolgimento da parte del predetto tesserato, nelle stagioni sportive 2021 – 2022 e 2022 – 2023, di attività di consulenza tecnica in favore della società C.S.D. Uesse Sarnico 1908;
5) il sig. Marcello GOZZINI all’epoca dei fatti direttore generale della società C.S.D. Uesse Sarnico 1908, per rispondere:
della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 33, comma 1, e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 38, comma 1 e 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale direttore generale della società C.S.D. Uesse Sarnico 1908, consentito e, comunque, non impedito lo svolgimento da parte del sig. Erik VILLA, nelle stagioni sportive 2021 – 2022 e 2022 – 2023, in costanza di tesseramento come allenatore per la società A.S.D. Fara Olivana con Sola, dell’attività di responsabile del settore tecnico e di allenatore della squadra dalle categoria “Primi Calci” della società C.S.D. Uesse Sarnico 1908 e, comunque, lo svolgimento da parte del predetto tesserato, nelle stagioni sportive 2021 – 2022 e 2022 – 2023, di attività di consulenza tecnica in favore della società C.S.D. Uesse Sarnico 1908;
6) la società A.S.D. FARA OLIVANA CON SOLA per rispondere:
a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai propri tesserati, sig. Moreno SCHIEDA (Presidente), Carlo PELIZZARI (Vice Presidente) ed Erik VILLA (allenatore), così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; 7) la società C.S.D. UESSE SARNICO 1908 per rispondere:
a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai propri tesserati, Walter DUCI (Presidente) e Marcello GOZZINI (direttore generale), nonché al cui interno e nel cui interesse ha posto in essere i comportamenti sopra descritti il sig. Erik VILLA (allenatore) così come descritti nei precedenti capi di incolpazione”.
Il dibattimento
Fissato il dibattimento, i deferiti non si sono costituiti.
All’udienza del 23 novembre 2023, tenutasi in modalità di videoconferenza, ha partecipato l’Avv. Maurizio Gentile in rappresentanza della Procura Federale, il quale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Moreno Schieda, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per il sig. Walter Duci, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per il sig. Erik Villa, mesi 9 (nove) di squalifica;
- per il sig. Carlo Pelizzari, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per il sig. Marcello Gozzini, mesi 9 (nove) di inibizione;
- per la società ASD Fara Olivana Con Sola, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda;
- per la società CSD Uesse Sarnico 1908, euro 900,00 (novecento/00) di ammenda.
Sono comparsi personalmente il sig. Walter Duci e il sig. Marcello Gozzini, in proprio ed in rappresentanza dalla società CSD Uesse Sarnico 1908, i quali hanno esposto brevi considerazioni a difesa della società, sottolineando la totale buonafede del proprio operato.
La decisione
Il Tribunale ritiene che vada affermata la responsabilità del sig. Erik Villa, del sig. Carlo Pelizzari, del sig. Marcello Gozzini, della società ASD Fara Olivana Con Sola e della società CSD Uesse Sarnico 1908, giacchè le violazioni loro contestate risultano provate per tabulas.
Dalla documentazione depositata in atti, ed in particolare dal referto di gara relativo alla partita di playoff San Biagio – Fara Olivana con Sola del 4 giugno 2023, valevole per il campionato di 1° categoria del C.R. Lombardia, dai fogli di censimento della società A.S.D. FARA OLIVANA CON SOLA relativi alla stagione sportiva 2022 – 2023, dai fogli di censimento della società C.S.D. UESSE SARNICO 1908 relativi alla stagione sportiva 2022– 2023 nonché dai verbali di audizione dei sigg.ri Fulvio Ferrari, Carlo Pellizzari, Walter Duci, Marcello Gozzini ed Erik Villa è, infatti, emerso quanto segue.
Il sig. Erik Villa è tesserato nella società "Fara Olivana Con Sola" e ivi svolge sia un'attività continuativa di collaboratore della 1° squadra (pur risultando formalmente nella distinta come allenatore aggiunto della squadra dilettanti 1° categoria), sia le mansioni di tecnico/allenatore nel settore giovanile.
Nel corso dell’istruttoria è stato accertato che, contestualmente a tale attività, il sig. Erik Villa collabora con la società "Uesse Sarnico" come aiuto sul campo nel settore giovanile con altri allenatori nell'ambito, principalmente, dei primi calci. La Procura ha, inoltre, verificato che anche presso tale società il sig. Erik Villa percepisce un rimborso spese per le presenze occasionali nelle attività di allenamento e nei vari "Open Day Scuola Calcio" estivi organizzati dalla società stessa.
Alla luce di quanto sopra, il sig. Erik Villa ha condotto una duplice attività in entrambe le società in violazione dagli artt. 33, comma 1, e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell’art. 38, comma 1 e 4, delle N.O.I.F.
Le suindicate disposizioni risultano violate anche dai sigg.ri Carlo Pelizzari e Marcello Gozzini.
Nel corso dell'audizione del 26 luglio 2023, infatti, il sig. Carlo Pellizzari, Vice-Presidente della società "Fara Olivana Con Sola", ha affermato di essere consapevole della duplice attività del sig. Erik Villa nelle due società.
Anche il sig. Marcello Gozzini, direttore generale della società "Uesse Sarnico", nel corso dell'audizione dell’8 agosto 2023, ha rappresentato di essere pienamente consapevole del tesseramento del sig. Villa nella società “Fara Olivana Con Sola” riconoscendo di averlo impiegato come consulente sul campo a disposizione di altri tecnici, retribuendolo mensilmente con circa euro 400 mediante regolari bonifici bancari.
In relazione al quantum della sanzione da irrogare, dalle dichiarazioni rese dai deferiti nel corso delle audizioni, emerge la scarsa rilevanza dei fatti commessi che giustifica una riduzione delle sanzioni richieste dalla Procura; risulta, di conseguenza, maggiormente aderente al quadro istruttorio la condanna del sig. Erik Villa a mesi 4 (quattro) di squalifica, mentre il sig. Carlo Pelizzari va condannato a mesi 2 (due) di inibizione ed il sig. Marcello Gozzini a mesi 3 (tre) di inibizione, tenuto conto della maggiore gravità della posizione di quest’ultimo rispetto a quella del sig. Carlo Pelizzari risultando, lo stesso, pienamente consapevole di impiegare e retribuire un soggetto già tesserato presso altra società.
Le società ASD Fara Olivana Con Sola, per la quale è tesserato il sig. Erik Villa ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Carlo Pellizzari ha posto in essere gli atti ed i comportamenti contestati, risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, con euro 300,00 (trecento/00) di ammenda mentre la società CSD Uesse Sarnico 1908, nel cui interesse ha posto in essere i comportamenti contestati il sig. Marcello Gozzini è sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, con euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per le stesse motivazioni di cui alla posizione del proprio direttore generale.
Alla luce dell’esito dell’istruttoria svolta dalla Procura, di contro, il Tribunale ritiene che i sigg.ri Moreno Schieda e Walter Duci vadano prosciolti.
Nel corso dell’audizione del 26 luglio 2023, infatti, il sig. Carlo Pellizzari ha affermato che, a causa delle gravi condizioni di salute in cui versa, il sig. Moreno Schieda, Presidente della società "Fara Olivana Con Sola", non segue più nulla in merito a tutte le attività della società.
Il sig. Walter Duci, nel corso dell’audizione dell’8 agosto 2023 ha affermato di non conoscere il sig. Erik Villa e di non interessarsi in alcun modo della parte tecnica e agonistica, occupandosi esclusivamente della parte amministrativa. Tale circostanza è stata, peraltro, confermata, nel corso dell’audizione (8 agosto 2023) del sig. Marcello Gozzini, direttore generale della società "Uesse Sarnico", il quale ha chiarito di occuparsi di tutta “la gestione e la responsabilità delle attività complessive della società”.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i sigg.ri Moreno Schieda e Walter Duci.
Irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Erik Villa, mesi 4 (quattro) di squalifica;
- per il sig. Carlo Pelizzari, mesi 2 (due) di inibizione;
- per il sig. Marcello Gozzini, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per la società ASD Fara Olivana Con Sola, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda;
- per la società CSD Uesse Sarnico 1908, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 23 novembre 2023.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Andrea Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 1° dicembre 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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