F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0113/TFN – SD del 5 Dicembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 12338/639pf22-23/GC/GR/ff del 7 novembre 2023, depositato l’8 novembre 2023, nei confronti della società Ostia Mare Lidocalcio Srl – Reg. Prot. 103/TFN-SD

Decisione/0113/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0103/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici – Componente

Valentino Fedeli – Componente (Relatore)

Gaia Golia – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 5 dicembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12338/639pf22-23/GC/GR/ff dell’8 novembre 2023, nei confronti della società Ostia Mare Lidocalcio Srl,

 la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 12338/639pf22-23/GC/GR/ff dell’8 novembre 2023, nei confronti della società Ostia Mare Lidocalcio Srl, per rispondere:

a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere rispettivamente dal proprio Presidente, sig. Roberto Di Paolo, e dal sig. Fabrizio Perrotti, soggetto che ha svolto attività rilevante ex art. 2 CGS nell’interesse della predetta società, così come riportati nei seguenti capi di incolpazione contenuti nella Comunicazione di Conclusione delle indagini notificata: “sig. Roberto Di Paolo, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società AS Ostia Mare Lidocalcio Srl, violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38, comma 1, delle NOIF, e all’art. 33, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per aver affidato, dal 17 gennaio 2023 al 19 gennaio 2023, la squadra della propria società di appartenenza militante nel Campionato di Serie D – Girone E, al sig. Fabrizio Perrotti, senza provvedere al suo preventivo tesseramento, avvenuto soltanto in data 20 gennaio 2023”; “sig. Fabrizio Perrotti, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società AS Ostia Mare Lidocalcio Srl: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 38, comma 1 delle NOIF e degli artt. 33, comma 1 e 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico in quanto ha indebitamente assunto, dal 17 gennaio 2023 al 19 gennaio 2023, la conduzione tecnica della squadra della società AS Ostia Mare Lidocalcio Srl militante nel Campionato di Serie D – Girone E senza provvedere al preventivo tesseramento per tale società, avvenuto soltanto in data 20 gennaio 2023”.

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, del CGS vigente, la Procura Federale e la società Ostia Mare Lidocalcio Srl, hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e udito in udienza l’Avv. Massimo Adamo, in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica nei confronti della società Ostia Mare Lidocalcio Srl la sanzione di euro 266,67 (duecentosessantasei/67) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2023.

 

IL RELATORE                                                        IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                                Carlo Sica

 

Depositato in data 5 dicembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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