F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0114/TFN – SD del 5 Dicembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 1637/365pf22-23/GC/PM/mg, depositato il 3 novembre 2023, nei confronti del sig. Fabrizio Lucchesi – Reg. Prot. 98/TFN-SD
Decisione/0114/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0098/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentina Aragona – Componente
Giammaria Camici – Componente (Relatore)
Valentino Fedeli – Componente
Gaia Golia – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 5 dicembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1637/365pf2223/GC/PM/mg del 3 novembre 2023, nei confronti del sig. Fabrizio Lucchesi,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 1637/365pf22-23/GC/PM/mg del 31 ottobre 2023, depositato il 3 novembre 2023, nei confronti del sig. Fabrizio Lucchesi, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di direttore generale della ASD Monterosi Tuscia FC, per rispondere:
a) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 32, co. 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dall’art. 39, co. 3, delle NOIF FIGC per aver consentito e permesso, e comunque non controllato e/o evitato, ai sig.ri Rapisarda Santo e Barbaro Danilo, nel periodo antecedente al tesseramento dei sopra indicati soggetti con la soc. ASD Monterosi Tuscia FC, avvenuto in data 27.09.22, di allenarsi con la suddetta società a decorrere dal 27.08.22 e sino al 26.09.22;
b) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dall’art. 94, delle NOIF FIGC per aver consentito, e comunque non vigilato, la richiesta del sig. Giuseppe Basile, fatta ai genitori dei sig.ri Rapisarda Santo e Barbaro Danilo in nome e per conto della soc. ASD Monterosi Tuscia FC, di una somma di denaro pari a euro 7.500,00 versata poi Procura Federale 4 in favore di una società dello stesso Basile ovvero la Sport Service Management Group S.r.l.s., per l’attività di tutoraggio e assistenza (compreso vitto e alloggio) fornita in favore dei sigg.ri Rapisarda Santo e Barbaro Danilo nel periodo nel quale gli stessi sono stati a Monterosi.
L’accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Fabrizio Lucchesi, hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Cristiano Pasero in rappresentanza della Procura Federale e l’Avv. Mattia Grassani in rappresentanza del sig. Fabrizio Lucchesi, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica nei confronti del sig. Fabrizio Lucchesi la sanzione di euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2023.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Carlo Sica
Depositato in data 5 dicembre 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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