F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0115/TFN – SD del 7 Dicembre 2023 (motivazioni) – Deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12351/91pf23-24/GC/GR/ff, depositato in data 8 novembre 2023, nei confronti di: Sole Lanteri, Fabio Cordiale, Marco Pizzorno, U.S. Borgio Verezzi- Reg. Prot. 102/TFN-SD

Decisione/0115/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0102/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente

Antonella Arpini – Componente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Paolo Clarizia – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 30 novembre 2023, sul deferimento del Procuratore Federale n. 12351/91pf23-24/GC/GR/ff del 7 novembre 2023, depositato l'8 novembre 2023, nei confronti dei sigg.ri Sole Lanteri, Fabio Cordiale, Marco Pizzorno, nonché nei confronti della società US Borgio Verezzi, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 12351/91pf23-24/GC/GR/ff del 7 novembre 2023, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1. il sig. Lanteri Sole, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, co. 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Borgio Verezzi, per rispondere della violazione dell’art. 4, co. 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33, co. 1, e 37, co. 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 38, co. 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in assenza di tesseramento, svolto attività di allenatore del settore giovanile per la società U.S. Borgio Verezzi per l’intera stagione sportiva 2022 – 2023;

2. il sig. Cordiale Fabio, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società U.S. Borgio Verezzi, per rispondere della violazione dell’art. 4, co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 33, co. 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 38, co. 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, benché a conoscenza del mancato tesseramento del sig. Lanteri Sole per la U.S. Borgio Verezzi, omesso di porre in essere, lungo l’intera stagione sportiva 2022 2023, qualsivoglia condotta orientata ad impedire che questi svolgesse attività di allenatore del settore giovanile in assenza di tesseramento ovvero a regolarizzare la sua posizione di tesseramento;

3. il sig. Pizzorno Marco, all’epoca dei fatti Presidente e Rappresentante Legale della società U.S. Borgio Verezzi, per rispondere della violazione dell’art. 4, co. 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 33, co. 1, del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38, co. 1, delle N.O.I.F. per avere omesso di procedere al regolare tesseramento del sig. Lanteri Sole nonché per avere consentito, o comunque non impedito, che lo stesso svolgesse attività di allenatore del settore giovanile per la U.S. Borgio Verezzi in assenza di tesseramento lungo l’intera stagione sportiva 2022 - 2023;

4. la società U.S. Borgio Verezzi a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, co. 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Lanteri Sole, dal sig. Cordiale Fabio e dal sig. Pizzorno Marco, così come riportati nei capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto “Presunta condotta antiregolamentare del tecnico Sole Lanteri - UEFA C cod.130.266 - per aver svolto attività per la società USD Borgio Verezzi in mancanza di tesseramento e presunta attività di proselitismo”, iscritto nel registro della Procura federale in data 19.7.2023 al n. 91 pf 23-24, trae origine dalla segnalazione del C.R. Liguria - LND del 23 giugno 2023, prot. 31260, contenente: l’esposto a firma del sig. Marco Pizzorno, Presidente della U.S. Borgio Verezzi; la posizione di tesseramento e l’AS400 del sig. Lanteri Sole; l’organigramma della U.S. Borgio Verezzi.

Nel corso delle indagini, sono stati sentiti i signori Cordiale Fabio, dirigente della U.S. Borgio Verezzi; Pizzorno Marco, Presidente della U.S. Borgio Verezzi; D’Angelo Alessandro, dirigente della U.S. Albenga e Lanteri Sole, come da verbali in atti.

Sono inoltre stati acquisiti i documenti dettagliatamente indicati nell’atto di deferimento, tra cui, per quanto qui di rilievo, le posizioni di tesseramento del sig. Lanteri Sole al Settore Tecnico e al Dipartimento Interregionale; le posizioni di tesseramento del sig. Acquarone Marcello e del sig. D’angelo Alessandro, rispettivamente, al Settore Tecnico e al Dipartimento Interregionale; i fogli censimento della U.S. Albenga al Dipartimento Interregionale; n. 4 distinte di gara della società U.S. Borgio Verezzi per incontri disputati nella stagione sportiva 2022-2023.

La Comunicazione di Conclusione delle Indagini del 26.8.2023 risulta essere stata ritualmente notificata alle parti.

All’esito della CCI nessuno dei soggetti incolpati ha chiesto di essere ascoltato o ha presentato memorie difensive.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 30.11.2023, le parti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 30.11.2023, tenuta in modalità video conferenza, l’avv. Giulia Conti, per la Procura federale, riportatasi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Lanteri Sole, mesi 6 (sei) di squalifica;

- per il sig. Cordiale Fabio, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Pizzorno Marco, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la U.S. Borgio Verezzi, euro 900,00 (novecento/00) di ammenda.

Nessuno è comparso per i deferiti.

All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

Il Collegio ritiene provata con ragionevole certezza la responsabilità dei deferiti.

La documentazione acquisita nel corso delle indagini (distinte gare e posizione di tesseramento del sig. Lanteri Sole al Settore Tecnico e al Dipartimento Interregionale), nonché le dichiarazioni rese dagli incolpati, infatti, hanno confermato che nella stagione 2022-2023, il sig. Lanteri Sole, sebbene tenuto al rispetto dello Statuto e delle norme federali (art. 37, co. 1, Reg.to S.T.), ha svolto attività di allenatore in favore della U.S. Borgio Verezzi in assenza di tesseramento, che invece era tenuto a richiedere ex artt. 37, co. 1, del Reg. S.T. e 38, co. 1, delle NOIF in quanto Allenatore Uefa C registrato con il codice 130266.

È lo stesso Lanteri a dichiarare: “Io ero Responsabile Tecnico e quindi allenavo un po' tutte le squadre giovanili. Io ero un allenatore del Settore Giovanile della società”.

Ed il sig. Pizzorno, all’epoca dei fatti Presidente del sodalizio, alla richiesta di conferma del collaboratore della Procura sulla presenza del Lanteri in panchina nel corso della stagione ha dichiarato: “Si, confermo. Non so se ha saltato qualche partita, ma se era presente andava regolarmente in campo e quindi veniva segnato nella distinta”.

Il signor Cordiale Fabio, dal canto suo, oltre a confermare che “Durante tutta la stagione lui (i.e.: Lanteri) è sempre andato in campo regolarmente”, ha dichiarato che il tesseramento del tecnico “non è mai andato a buon fine perché lui non era in regola con il pagamento del bollettino al Settore Tecnico”.

Tale ultima affermazione conferma che il Cordiale e lo stesso Pizzorno erano a conoscenza dell’assenza del tesseramento, per quanto il Pizzorno, che pure ha dichiarato che il Lanteri era stato inutilmente sollecitato dalla “dalla segreteria e dal Signor Cordiale a pagare per poter regolarizzare il suo tesseramento”, abbia strumentalmente cercato di collocare l’avvenuta conoscenza della circostanza solo alla fine della stagione sportiva.

In definitiva, resta accertata la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS in via autonoma ed in relazione agli artt. 33, co. 1, 37, co. 1, del Reg.to S.T. e 38, co. 1, delle NOIF da parte del sig. Lanteri Sole, e dell’art. 4, comma 1, CGS in via autonoma ed in relazione agli artt. 33, co. 1, e 37, co. 1, del Reg.to S.T. da parte dei signori Cordiale Fabio e Pizzorno Marco.

Dei fatti ascritti ai ridetti risponde anche la U.S. Borgio Verezzi, a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, co. 1, CGS quanto al sig. Pizzorno Marco, ed a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, co. 2, CGS quanto ai signori Cordiale Fabio e Lanteri Sole, quest’ultimo anche quale soggetto che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento sportivo in favore della stessa (art. 2, co. 1, del CGS).

In punto sanzioni, da ultimo, il Collegio ricorda che spetta “all’organo procedente, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto fra l’infrazione e il fatto che assume rilevanza disciplinare e stabilire, quindi, la misura della sanzione da irrogare nel caso concreto. Si deve anche, in generale, ricordare che, secondo l’art. 12, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, sono gli organi di giustizia sportiva che stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari. […]. Spetta, quindi, al Giudice federale determinare la tipologia e l’ammontare della sanzione, in relazione alla gravità dei fatti contestati dalla Procura Federale e, poi, accertati nel giudizio” (Coll. Garanzia CONI - dec. n. 40 depositata l’8.5.2023).

La sanzione, ovviamente, deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS ampiamente e diffusamente esplicitati da CFA - S.U. n. 110-2022/2023, “onde poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita” e, tanto, comporta che sia “necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo”.

In ragione di quanto precede, in adesione alle richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale, pertanto, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Sole Lanteri, mesi 6 (sei) di squalifica;

- per il sig. Fabio Cordiale, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Marco Pizzorno, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società US Borgio Verezzi, euro 900,00 (novecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 novembre 2023.

 

IL RELATORE                                                                 IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                                        Carlo Sica

 

Depositato in data 7 dicembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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