F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0116/TFN – SD del 11 Dicembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 2172/117pf23-24/GC/CAMS/ep dell’8 novembre 2023, nei confronti del sig. Francesco Garenna – Reg. Prot. 101/TFN-SD

Decisione/0116/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0101/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giorgia Marina Caccamo – Componente

Serena Callipari – Componente (Relatore)

Giammaria Camici – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 5 dicembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12172/117pf23-24/GC/CAMS/ep dell'8 novembre 2023, nei confronti del sig. Francesco Garenna,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto dell’8 novembre 2023 la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il sig. Garenna Francesco, all’epoca dei fatti Arbitro Effettivo appartenente alla sezione AIA di Cosenza, per rispondere della violazione dell’art. 42 commi 1, 2, 3 let. a), b) e c) del Regolamento AIA, nonché degli artt. 5, 6.7 e 7.3 del Codice Etico e di Comportamento AIA, per avere lo stesso leso l’onore, il prestigio e il decoro del Presidente della Sezione AIA di Cosenza, A.B. Francesco Scarcelli, con la seguente dichiarazione trasmessa dallo stesso a mezzo registrazione audio Whatsapp mediante utenza telefonica: “Non perdi occasione per essere un grandissimo cretino; invece di chiamarmi, e di dirmi “senti paga la quota sezionale così da settembre ricominci ad arbitrare”, non mi hai neanche chiamato, perchè a te non te ne frega niente delle persone; a te ti interessa solo dei tuoi amici, punto e basta; che perdi un ragazzo, e che un ragazzo esce dall’AIA, a te non te ne frega un ***, sei stato per l’ennesima volta un grandissimo cretino, speriamo di non rivederci mai più”.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla segnalazione a mezzo PEC pervenuta alla Procura Federale dal Presidente della sezione AIA di Cosenza, con la quale veniva trasmesso, in allegato, un file contenente un messaggio vocale whatsapp dal contenuto ritenuto offensivo e per il quale asseriva che il mittente fosse l’arbitro Francesco Garenna, appartenente alla sezione AIA di Cosenza.

Nel corso dell’attività istruttoria venivano acquisiti i seguenti documenti:

1) esposto del giorno martedì 11 luglio 2023 trasmesso a mezzo e-mail in Procura federale dall’A.B. Francesco Scarcelli Presidente Sezione AIA Cosenza - con indicazione di tesseramento e dati anagrafici dell'A.E. Garenna Francesco; 2) file audio allegato all’esposto del giorno 11 luglio 2023.

In data 25.9.2023 la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini con la quale contestava la violazione delle norme indicate e, successivamente, non essendo stata espletata alcuna attività difensiva da parte dell’avvisato, in data 8.11.2023 disponeva il deferimento innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava, per la discussione, l’udienza del 5 dicembre 2023.

La parte deferita non depositava memoria.

Il dibattimento

All’udienza di discussione del 5 dicembre 2023, tenuta in modalità videoconferenza, è comparso l’Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per l’affermazione della responsabilità del deferito e per l’irrogazione della sanzione di mesi quattro di sospensione.

Nessuno è comparso per il deferito.

La decisione

Il Tribunale ritiene sussistere la propria incompetenza a decidere il presente procedimento, essendo competente il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – LND.

Il tema del riparto delle competenze a giudicare gli associati AIA in ambito disciplinare, tra gli organi di giustizia sportiva di livello nazionale e quelli di livello territoriale, successivamente all’approvazione dell’ultimo Regolamento AIA, è stato già ripetutamente affrontato sia dal Tribunale Federale che dalla Corte Federale di Appello.

Il contrasto interpretativo attiene, in particolare, al criterio da adottare per risolvere l’antinomia, venutasi a creare a seguito della modifica del Regolamento AIA, tra l’art. 62 di detto Regolamento, che prevede l’assoggettamento di tutti gli associati AIA esclusivamente alla potestà disciplinare degli organi giudicanti della FIGC di livello nazionale, e gli artt. 84 e 92 del Codice di Giustizia Sportiva, i quali, invece, operano, per ciò che concerne il riparto delle competenze, una distinzione tra Tribunale Nazionale e Tribunale Territoriale, a seconda se l’attività degli associati AIA sia svolta a livello nazionale o territoriale.

Questo Tribunale, pur avendo attentamente considerato la giurisprudenza della Corte Federale di Appello medio tempore intervenuta, continua a ritenere che la suddetta antinomia debba essere risolta facendo ricorso al criterio gerarchico delle fonti, secondo quanto espressamente disposto dall’articolo 2, comma 6, dello Statuto Federale che pone il Regolamento dell’AIA al terzo livello, laddove di Codice di Giustizia Sportiva è posto al secondo, non rilevando in contrario, altrimenti alterandosi l’ordine Statutario di rilevanza, che quel Regolamento sia stato approvato dal Consiglio Federale. Invero, l’articolo 2, comma 6, dello Statuto pone, quale fonte di secondo livello (al pari delle Norme organizzative interne federali e il Codice di Giustizia Sportiva) “le altre disposizioni emanate (enfasi aggiunta) dal Consiglio Federale”, quali specificamente elencate nell’articolo 27, comma 2 prima parte, dello Statuto Federale; laddove la funzione approvativa (non, dunque, di emanazione) del Regolamento dell’AIA è attribuita al Consiglio Federale dalla seconda parte, lettera m, del medesimo articolo 27, comma 2. Né è certamente neppure ipotizzabile che lo Statuto Federale abbia voluto utilizzare le due espressioni verbali (emanare e approvare) indistintamente.

Ciò posto, c’è comunque un rilievo, contenuto nella decisione di questo Tribunale n. 58/TFN-SD del 25.9.2023, sul quale il Tribunale medesimo non ha trovato considerazione diversa in sede di decisione di secondo grado. Si fa riferimento all’art. 33, comma 7, dello Statuto Federale, che statuisce che “Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale, in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI, nonché dalle disposizioni degli articoli 12 bis, 12 ter, 12 quater dello Statuto del CONI”. La disposizione statutaria, ad avviso di questo Collegio, non lascia spazio in detta materia a fonti di rango inferiore rispetto a quelle dalla stessa espressamente individuate, dovendosi quindi escludere che fonti regolamentari (nella specie l’art. 62 del Regolamento AIA) possano prevalere ridisegnando la competenza degli organi di giustizia sportiva come disciplinata dalle norme del Codice di Giustizia Sportiva (artt. 84 e 92). Diversamente opinando, risulterebbe evidente la violazione del principio Statutario; così come evidente è tale violazione insita nel citato articolo 62 del Regolamento AIA, il quale, in conseguenza di tale palese violazione, non può che essere ritenuto illegittimo e, conseguentemente, non può che essere disapplicato dall’Organo Giudicante.

Pertanto, in continuità con quanto ampiamente argomentato nei propri precedenti giurisprudenziali (Decisioni n. 57/TFN-SD del 21.9.2023, n. 58/TFN-SD del 25.9.2023, n. 103/TFN-SD del 24.11.2023, n.105/TFN-SD del 24.11.2023, n. 108/TFN-SD del 28.11.2023), questo Tribunale ritiene che l’applicabilità degli artt. 84 e 92 del Codice di Giustizia Sportiva, unica fonte dell’Ordinamento Federale statutariamente legittimata a stabilire le competenze degli Organi della Giustizia Sportiva, comporta la propria declaratoria di incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – LND, essendo contestata la responsabilità disciplinare di un arbitro che ha, nella fattispecie di procedimento, esercitato la propria attività a livello territoriale calabrese.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, cui rimette gli atti del procedimento, con salvezza dei diritti di prima udienza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2023.

 

IL RELATORE                                                           IL PRESIDENTE

Serena Callipari                                                                 Carlo Sica

 

Depositato in data 11 dicembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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