F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0119/TFN – SD del 12 Dicembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 12928 /951pf22-23/GC/blp del 13 novembre 2023, nei confronti della società Imolese Calcio 1919 SSDARL. – Reg. Prot. 108/TFN-SD
Decisione/0119/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0108/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Roberto Proietti – Presidente
Antonella Arpini – Componente (Relatore)
Gaetano Berretta – Componente
Giammaria Camici – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Claudio Sottoriva – Componente aggiunto (Relatore)
Luca Voglino – Componente aggiunto (Relatore)
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 12 dicembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12928 /951pf22-23/GC/blp del 13 novembre 2023, nei confronti della società Imolese Calcio 1919 SSDARL,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 12928 /951pf22-23/GC/blp del 13 novembre 2023, nei confronti della società Imolese Calcio 1919 Srl:
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. FRASSETTO Stefano, Amministrazione Unico e legale rappresentante pro tempore della società Imolese Calcio 1919 S.r.l., alla data del 31/03/2023, per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), delle NOIF, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2023, della relazione semestrale al 31 dicembre 2022;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria in relazione agli obblighi che l’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), delle NOIF pone a carico anche alle Società in modo diretto.
L’accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la società Imolese Calcio 1919 SSDARL, hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e udito in udienza il Dott. Luca Scarpa in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica nei confronti della società Imolese Calcio 1919 SSDARL la sanzione di euro 773,00 (settecentosettantatre/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2023.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Antonella Arpini Roberto Proietti
Claudio Sottoriva
Luca Voglino
Depositato in data 12 dicembre 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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