F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0121/TFN – SD del 13 Dicembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 6146/1057pf22-23/GC/SA/mg, depositato il 7 settembre 2023, nei confronti del sig. Enrico Menchini. – Reg. Prot. 54/TFN-SD

Decisione/0121/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0054/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici – Componente

Gaia Golia – Componente (Relatore)

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 5 dicembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6146/1057pf2223/GC/SA/mg del 7 settembre 2023, nei confronti del sig. Enrico Menchini,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. n. 6146/1057pf 22-23/GC/SA/mg del 5 settembre 2023, depositato il 7 settembre 2023 ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Enrico Menchini, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Viareggio, per rispondere della violazione dell’art. 42, commi 1 e 3, lettere a) e b), del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, per avere, in occasione della partita RETIGNANO-VILLAFRANCHESE del 29.04.2023, valevole quale semifinale play off per il campionato di terza categoria del C.R. TOSCANA, dalla tribuna e durante l’intera durata della predetta partita, urlato frasi offensive inizialmente all’indirizzo dell’assistente n. 2, sig. Alessio BRAGONI, posizionato vicino alla tribuna, per proseguire poi all’insegna dell’arbitro effettivo sig. Jacopo Tedeschi e dell’assistente n. 1, sig. Giacomo SERGIAMPIETRI; precisamente diceva testualmente: “Non corri, non stai mai in linea, non sai tenere la bandierina in mano, la bandierina mettitela su per il culo, siete inguardabili, se fossi stato io l’osservatore avrei dato a tutti l’8,20,... testa e teste di cazzo, siete vergognosi, vaffanculo, mongolo e handicappato”.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla comunicazione a mezzo PEC fatta pervenire alla Procura Federale dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri Toscana sig. Tiziano Reni in data 02.05.2023, con cui si trasmetteva la segnalazione inviata a mezzo mail il 01.05.2023 da Giacomo Sergiampietri, A.E. Calcio a 5 della Sezione di Carrara, il quale riferiva che durante lo svolgimento della semifinale playoff di terza categoria tra RETIGNANO e VILLAFRANCHESE del 29.04.2023 che lo vedeva impegnato come assistente 1, tra gli spettatori vi era una persona che ripetutamente si rivolgeva ai colleghi che stavano arbitrando l’incontro con toni e parole offensivi; di aver appreso l’identità del soggetto al termine della gara quando il dirigente accompagnatore della società di casa, il signor Franco Neri, entrava nello spogliatoio informando i presenti che il soggetto in questione, appartenente all’AIA, rispondeva al nome di Enrico Menchini, identità confermata anche da altro collega presente come Osservatore Arbitrale, sig. Mario Marchi.

Nel corso dell’attività istruttoria, venivano sentiti i sig.ri Sergiampietri, Marchi (osservatore inviato dal Presidente di sezione provinciale), Tedeschi (direttore di gara), Braconi (assistente 2) e Neri (dirigente accompagnatore del Retignano) i quali tutti confermavano di aver sentito il sig. Menchini proferire ripetutamente frasi offensive nei confronti di uno dei due assistenti, nonché dell'intera terna arbitrale.

In data 15.07.2023 veniva sentito il sig. Menchini, il quale negava gli addebiti, riferiva di essersi limitato a criticare qualche allineamento o segnalazione errata, trattandosi comunque di rilievi attinenti l'aspetto tecnico dell'attività arbitrale, senza proferire alcun tipo di offesa.

La Procura Federale, ritenendo istruito il procedimento e valutata la responsabilità disciplinare del sig. Enrico Menchini, provvedeva, con atto del 25.07.2023, alla notifica allo stesso della comunicazione di chiusura delle indagini con la quale gli contestava la violazione delle norme indicate.

Nessuna attività difensiva veniva posta in essere dall’avvisato di talché l’Ufficio si determinava, con atto del giorno 5 settembre 2023, depositato il 7 settembre 2023, a deferire innanzi a questo Tribunale il sig. Enrico Menchini ascrivendo allo stesso le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

Il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 26.09.2023.

All’udienza del 26.09.2023, nessuno compariva per il deferito e il Tribunale, rilevato che non risultava rispettato il termine di comparizione in favore del deferito, rinviava la trattazione del procedimento all’udienza del 24 ottobre 2023.

All’udienza del 24.10.2023, nessuno compariva per il deferito e il Presidente, rilevato che il Consiglio Federale avrebbe a breve affrontato la questione della competenza di questo Tribunale per i procedimenti relativi agli arbitri che svolgono attività a livello territoriale, in attesa di tale intervento dirimente, rinviava la trattazione del procedimento all’udienza del 5 dicembre 2023.

Il dibattimento

All’udienza del 05.12.2023 è comparso per la Procura Federale l’avv. Alessandro Avagliano, il quale si è riportato all’atto di deferimento chiedendone l’integrale accoglimento e ha concluso per l’affermazione della responsabilità del deferito e l’irrogazione della sanzione di mesi 6 (sei) di sospensione. Nessuno è comparso per il deferito.

La decisione

Il Tribunale ritiene sussistere la propria incompetenza a decidere il presente procedimento, essendo competente il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana.

Il tema del riparto delle competenze a giudicare gli associati AIA in ambito disciplinare, tra gli organi di giustizia sportiva di livello nazionale e quelli di livello territoriale, successivamente all’approvazione dell’ultimo Regolamento AIA, è stato già ripetutamente affrontato sia dal Tribunale Federale che dalla Corte Federale di Appello.

Il contrasto interpretativo attiene, in particolare, al criterio da adottare per risolvere l’antinomia, venutasi a creare a seguito della modifica del Regolamento AIA, tra l’art. 62 di detto Regolamento, che prevede l’assoggettamento di tutti gli associati AIA esclusivamente alla potestà disciplinare degli organi giudicanti della FIGC di livello nazionale, e gli artt. 84 e 92 del Codice di Giustizia Sportiva, i quali, invece, operano, per ciò che concerne il riparto delle competenze, una distinzione tra Tribunale Nazionale e Tribunale Territoriale, a seconda se l’attività degli associati AIA sia svolta a livello nazionale o territoriale.

Questo Tribunale, pur avendo attentamente considerato la giurisprudenza della Corte Federale di Appello medio tempore intervenuta, continua a ritenere che la suddetta antinomia debba essere risolta facendo ricorso al criterio gerarchico delle fonti, secondo quanto espressamente disposto dall’articolo 2, comma 6, dello Statuto Federale che pone il Regolamento dell’AIA al terzo livello, laddove di Codice di Giustizia Sportiva è posto al secondo, non rilevando in contrario, altrimenti alterandosi l’ordine Statutario di rilevanza, che quel Regolamento sia stato approvato dal Consiglio Federale. Invero, l’articolo 2, comma 6, dello Statuto pone, quale fonte di secondo livello (al pari delle Norme organizzative interne federali e del Codice di Giustizia Sportiva) “le altre disposizioni emanate (enfasi aggiunta) dal Consiglio Federale”, quali specificamente elencate nell’articolo 27, comma 2 prima parte, dello Statuto Federale; laddove la funzione approvativa (non, dunque, di emanazione) del Regolamento dell’AIA è attribuita al Consiglio Federale dalla seconda parte, lettera m, del medesimo articolo 27, comma 2. Né è certamente neppure ipotizzabile che lo Statuto Federale abbia voluto utilizzare le due espressioni verbali (emanare e approvare) indistintamente. Ciò posto, c’è comunque un rilievo, contenuto nella decisione di questo Tribunale n. 58/TFN-SD del 25.9.2023, sul quale il Tribunale medesimo non ha trovato considerazione diversa in sede di decisione di secondo grado. Si fa riferimento all’art. 33, comma 7, dello Statuto Federale, che statuisce che “Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale, in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI, nonché dalle disposizioni degli articoli 12 bis, 12 ter, 12 quater dello Statuto del CONI”. La disposizione statutaria, ad avviso di questo Collegio, non lascia spazio in detta materia a fonti di rango inferiore rispetto a quelle dalla stessa espressamente individuate, dovendosi quindi escludere che fonti regolamentari (nella specie l’art. 62 del Regolamento AIA) possano prevalere ridisegnando la competenza degli organi di giustizia sportiva come disciplinata dalle norme del Codice di Giustizia Sportiva (artt. 84 e 92). Diversamente opinando, risulterebbe evidente la violazione del principio Statutario; così come evidente è tale violazione insita nel citato articolo 62 del Regolamento AIA, il quale, in conseguenza di tale palese violazione, non può che essere ritenuto illegittimo e, conseguentemente, non può che essere disapplicato dall’Organo Giudicante.

Pertanto, in continuità con quanto ampiamente argomentato nei propri precedenti giurisprudenziali (Decisioni n. 57/TFN-SD del 21.9.2023, n. 58/TFN-SD del 25.9.2023, n. 103/TFN-SD del 24.11.2023, n.105/TFN-SD del 24.11.2023, n. 108/TFN-SD del 28.11.2023, n. 116/TFN-SD del 11.12.2023), questo Tribunale ritiene che l’applicabilità degli artt. 84 e 92 del Codice di Giustizia Sportiva, unica fonte dell’Ordinamento Federale statutariamente legittimata a stabilire le competenze degli Organi della Giustizia Sportiva, comporta la propria declaratoria di incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, essendo contestata la responsabilità disciplinare di un arbitro che ha, nella fattispecie di procedimento, esercitato la propria attività a livello territoriale toscano.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, cui rimette gli atti del procedimento, con salvezza dei diritti di prima udienza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2023.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Gaia Golia                                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 13 dicembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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