F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0122/TFN – SD del 15 Dicembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 12486/400pf22-23/GC/GR/ff dell’8 novembre 2023, depositato il 9 novembre 2023, nei confronti della società ASD Unione Sportiva Marano – Reg. Prot. 106/TFN-SD

Decisione/0122/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0106/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giorgia Marina Caccamo – Componente (Relatore)

Serena Callipari – Componente

Giammaria Camici – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 5 dicembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12486/400pf22- 23/GC/GR/ff del 9 novembre 2023, nei confronti della società ASD Unione Sportiva Marano,

la seguente

DECISIONE

La Procura Federale, con atto dell'8 novembre 2023, depositato il 9 novembre 2023, deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

la società ASD Unione Sportiva Marano per rispondere:

- a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1 del CGS per l'operato del proprio Presidente, sig. Provenzano Francesco, al quale erano contestate:

a) violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1 e 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1 delle NOIF per aver consentito o, comunque, non impedito al Sig. Gentile Francesco di svolgere nella stagione sportiva 2022 – 2023, a far tempo dal 17 novembre 2022, l’attività di allenatore della società ASD Unione Sportiva Marano (militante nel campionato di IIª Categoria, girone B, Cosenza), in mancanza di valido tesseramento in qualità di allenatore e per aver consentito allo stesso di richiedere il tesseramento in qualità di dirigente senza avanzare domanda di sospensione volontaria dal ruolo del Settore Tecnico;

b) violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale Presidente, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Trawally Alieu fino alla data del 17 novembre 2022 nonché per averne consentito l’utilizzo in occasione delle gare valevoli per il Campionato di IIª Categoria, girone B, Cosenza, nonché per aver consentito al calciatore di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità allo svolgimento della stessa.

- a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6, comma 2 del CGS, per l’operato dei sig.ri:

a) Gentile Francesco, al quale era contestata una violazione dell’art. 4, comma 1 del CGS in relazione agli artt. 33, comma 1, 37, comma 1 e 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione agli artt. 23, comma 2 e 38, comma 1 delle NOIF, per aver svolto, scientemente e consapevolmente nella stagione sportiva 2022-2023, a far tempo dal 17 novembre 2022, l’attività di allenatore per la società ASD Unione Sportiva Marano (militante nel campionato di IIª Categoria, girone B, Cosenza) benché privo di valido tesseramento e per aver richiesto il tesseramento in qualità di dirigente senza avanzare domanda di sospensione volontaria dal ruolo del Settore tecnico.

b) Conforti Armando, dirigente accompagnatore ufficiale in attesa di ratifica di tesseramento con la qualifica di Dirigente presso la società ASD Unione Sportiva Marano al quale era contestata una  violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF per avere lo stesso, in occasione delle gare valevoli per il Campionato di IIª Categoria, girone B, Cosenza, sottoscritto e consegnato  le distinte di gara nella quali era indicato il nominativo del calciatore sig. Trawally  Alieu, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso.

c) Trawally Alieu all’epoca dei fatti calciatore non tesserato fino alla data del 14 novembre 2022 ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’ambito e nell’interesse della società ASD Unione Sportiva Marano al quale era contestata una violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle NOIF per avere preso parte alle gare valevoli per il Campionato di IIª Categoria, girone B, Cosenza, senza averne titolo, perché non tesserato,  e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva.

La fase istruttoria

L’indagine della Procura Federale nasce da una comunicazione e-mail inviata il 29 novembre 2022 dal sig. Vivaqua Antonio (ex allenatore della società ASD Unione Sportiva Marano, esonerato dal 16 Novembre 2022) che segnalava che la Società stessa utilizzava come allenatore il sig. Gentile Francesco, non in organico e che aveva schierato in gare ufficiali tra i propri atleti il calciatore Trawally Alieu, non ancora tesserato.

Durante le attività istruttorie venivano sentiti oltre al segnalante, il sig. Provenzano Francesco - Presidente della Società ASD Unione Sportiva Marano - e il sig. Gentile Francesco. Veniva effettuata, in data 8 gennaio 2023, una visita ispettiva all’impianto in cui si teneva la gara ASD Unione Sportiva Marano vs Cleto, e venivano acquisite le distinte di gara della ASD Unione Sportiva Marano dalla 1^ alla 8^ giornata di campionato.

All’esito della notificazione della Comunicazione di Chiusura delle Indagini, i sig.ri Provenzano Francesco, Gentile Francesco e la società ASD Unione Sportiva Marano convenivano con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, pubblicata dalla FIGC in data 22 maggio 2023 con C.U. n. 372/AA.

Veniva esercitata l’azione disciplinare nei confronti dei sig.ri Conforti Armando (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale in attesa di ratifica di tesseramento con la qualifica di Dirigente presso la società ASD Unione Sportiva Marano, deferito per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in occasione delle gare valevoli per il Campionato di IIª Categoria, girone B, Cosenza, sottoscritto le distinte di gara contenenti  il nominativo del calciatore sig. Trawally Alieu, attestandone in tal modo, in maniera non veridica, il regolare tesseramento) e Trawally Alieu, poi conclusa con la Decisione 182/TFNSD 2022-2023 del 22 maggio 2023 (procedimento n. 0161/TFNSD/2022-2023).

La ASD Unione Sportiva Marano non provvedeva nel termine di 30 giorni al pagamento dell’ammenda fissata, in sede di accordo, in euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00).

La fase predibattimentale

In data 3 novembre 2023 la FIGC, con altro proprio C.U. n. 200/AA, dava atto della mancata ottemperanza e della risoluzione dell’accordo.

A seguito del deposito del deferimento, il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 5 dicembre 2023. La Società non si costituiva in giudizio. 

Il dibattimento

All’udienza di discussione - tenuta in modalità videoconferenza - era presente l’Avv.to Massimo Adamo in rappresentanza della Procura Federale, il quale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, dopo aver sottolineato il mancato adempimento da parte della società dell’accordo ex art. 126 CGS, ha chiesto l’irrogazione dell’ammenda di euro 1.200,00 (milleduecento/00).

La decisione

La responsabilità della società deferita è evidente, in quanto le violazioni contestate, nel procedimento a quo sono ampiamente provate a carico di soggetti che agivano nell’ambito organizzativo della ASD Unione Sportiva Marano che - ex art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva - in quanto sodalizio sportivo, ha responsabilità disciplinare per l’inosservanza di norme federali da parte dei suoi legali rappresentanti e dei soggetti che operano al suo interno o nel suo interesse.

In relazione al primo comma, si configura la responsabilità diretta della ASD Unione Sportiva Marano per l’operato del Presidente sig. Provenzano Francesco, in quanto - affermata incidentalmente la sua responsabilità per i fatti contestati in ragione del suo ruolo, stante anche le piccole dimensioni della società e, comunque, il suo dovere organizzativo e di vigilanza - la responsabilità della società sussiste automaticamente in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lega il “rappresentato” a coloro che hanno il potere di agire.

In relazione al secondo comma, essendo dimostrata e accertata con decisione di questo Tribunale la responsabilità dei signori Conforti Armando e Trawally Alieu e oggi incidentalmente affermata la responsabilità del sig. Gentile, stante le risultanze documentali circa la sua funzione di allenatore in assenza di tesseramento, la stessa risulta necessariamente imputabile a titolo di responsabilità oggettiva, indipendentemente da qualunque valutazione in merito all’antigiuridicità della condotta societaria nonché da qualsivoglia giudizio di colpevolezza a suo diretto carico. Tale responsabilità, proprio in ragione della sua natura oggettiva, configura un trasferimento automatico in capo all’ente dell’effetto delle condotte di tutte le persone che agiscono al suo interno. Risulta equa la sanzione richiesta dalla Procura Federale, stante, in particolare, la gravità dell’impiego del calciatore in assenza di tesseramento con conseguente mancanza di assicurazione per i suoi eventuali infortuni

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD Unione Sportiva Marano la sanzione di euro 1.200,00 (milleduecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2023.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Giorgia Marina Caccamo                                                          Carlo Sica

 

Depositato in data 15 dicembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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