F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0126/TFN – SD del 19 Dicembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 6715/1026pf22-23/GC/CAMS/mg dell’11 settembre 2023, depositato il 13 settembre 2023, nei confronti del sig. Buonomo Renato – Reg. Prot. 59/TFN-SD

Decisione/0126/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0059/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Giorgia Marina Caccamo – Componente

Serena Callipari – Componente

Giammaria Camici – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 12 dicembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6715/1026pf22-23/GC/CAMS/mg del 13 settembre 2023, nei confronti del sig. Renato Buonomo,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto dell’11.9.2023, depositato il successivo 13 settembre, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Renato Buonomo, all'epoca dei fatti associato A.I.A., con la qualifica di Arbitro Effettivo inquadrato a livello provinciale, appartenente alla Sezione A.I.A. di Taranto, per rispondere della violazione dell'art. 42, comma 1 e comma 4, lettera e) del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri (aggiornato al C.U. FIGC n.144/A, Allegato A del 15.3.2023), in quanto (successivamente all’avvenuta direzione della gara del 16.4.2023 del campionato categoria Allievi Under 17 secondo livello provinciale, Massafra Calcio-Gioventù Palagiano), precisamente in data 17.4.2023, intratteneva sul proprio profilo social network "Instagram" una conversazione con il calciatore del Massafra, sig. Lorenzo Basile, in ordine alla gara suindicata.

La fase istruttoria

L’indagine traeva origine dalla segnalazione inoltrata alla Procura Federale dal sig. Christian Greco, Presidente della Sezione A.I.A. di Taranto, in data 26 aprile 2023.

In particolare, il sig. Greco riferiva di essere venuto a conoscenza, attraverso lo screenshot di due messaggi, che a seguito della gara U17-Provinciale di Taranto, Massafra – Palagiano, disputata a Massafra il 16.04.2023 e diretta dall’arbitro Buonomo, quest’ultimo, il giorno successivo, contattato sul proprio profilo social Instagram da un calciatore della società Massafra, intratteneva con lo stesso una conversazione attinente la suddetta gara.

Alla segnalazione del sig. Greco era allegato lo screenshot dei due messaggi.

La Procura Federale, ricevuta la notizia, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro, in data 17.5.2023, il procedimento disciplinare n. 1026pf22-23, avente ad oggetto: “Segnalazione del Presidente della sezione AIA di Taranto in ordine ai contatti intercorsi tra un tesserato e l'AE Renato Buonomo successivamente alla gara Massafra-Palagiano del 16 Aprile 2023”.

In sede istruttoria, la Procura acquisiva la segnalazione trasmessa dal Presidente della Sezione AIA di Taranto con i relativi allegati, il referto della gara Massafra-Palagiano, i fogli di censimento delle due società e procedeva all’audizione del sig. Renato Buonomo, il quale non negava di aver scambiato, con il calciatore del Massafra, Lorenzo Basile, i messaggi riportati nello screenshot allegato alla segnalazione inoltrata alla Procura.

Il sig. Buonomo riferiva altresì che per tale vicenda era stato sospeso dalla Sezione AIA di Taranto.

Notificato l’avviso di conclusione delle indagini e poi l’atto di deferimento, il Presidente del Tribunale fissava per la trattazione del procedimento l’udienza del 12 ottobre 2023.

Il dibattimento

All’udienza del 12 ottobre 2023 compariva solo l’Avv. Alessandro Boscarino, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, dopo aver dato atto che l’atto di deferimento era stato notificato, sia presso la madre del Buonomo, ossia nel medesimo luogo in cui era stata notificata la comunicazione di conclusione delle indagini andata a buon fine, sia a mezzo raccomandata a/r presso l’indirizzo di residenza del destinatario e che tale raccomandata era stata restituita al mittente con la dicitura “destinatario sconosciuto”, chiedeva la remissione in termini per la rinotifica dell’atto di deferimento.

Il Tribunale, in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura Federale, rinviava la trattazione del procedimento all’udienza del 5 dicembre 2023.

All’udienza del 5 dicembre, compariva ancora una volta solo l’Avv. Alessandro Boscarino, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, dopo aver dato atto che anche la rinotifica dell’atto di deferimento non era andato a buon fine, chiedeva una ulteriore remissione in termini al fine di provvedere alla rinotificazione del deferimento presso la Sezione AIA di appartenenza del sig. Renato Buonomo.

Il Tribunale, pertanto, rinviava all’udienza del 12 dicembre 2023, riducendo a giorni 4 i termini di comparizione e con salvezza dei diritti di prima udienza.

A tale ultima udienza compariva l’Avv. Alessandro Boscarino, in rappresentanza della Procura Federale, il quale si riportava all’atto di deferimento, sottolineando di aver provveduto alla notifica presso la sezione A.I.A. di appartenenza del Buonomo e chiedeva irrogarsi, nei confronti del medesimo sig. Renato Buonomo, la sanzione di mesi 2 di sospensione.

La decisione

Il Tribunale ritiene sussistere la propria incompetenza a decidere il presente procedimento, essendo competente il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia.

Il tema del riparto delle competenze a giudicare gli associati AIA in ambito disciplinare, tra gli organi di giustizia sportiva di livello nazionale e quelli di livello territoriale, successivamente all’approvazione dell’ultimo Regolamento AIA, è stato già ripetutamente affrontato sia dal Tribunale Federale che dalla Corte Federale di Appello.

Il contrasto interpretativo attiene, in particolare, al criterio da adottare per risolvere l’antinomia, venutasi a creare a seguito della modifica del Regolamento AIA, tra l’art. 62 di detto Regolamento, che prevede l’assoggettamento di tutti gli associati AIA esclusivamente alla potestà disciplinare degli organi giudicanti della FIGC di livello nazionale, e gli artt. 84 e 92 del Codice di Giustizia Sportiva, i quali, invece, operano, per ciò che concerne il riparto delle competenze, una distinzione tra Tribunale Nazionale e Tribunale Territoriale, a seconda se l’attività degli associati AIA sia svolta a livello nazionale o territoriale.

Questo Tribunale, pur avendo attentamente considerato la giurisprudenza della Corte Federale di Appello medio tempore intervenuta, continua a ritenere che la suddetta antinomia debba essere risolta facendo ricorso al criterio gerarchico delle fonti, secondo quanto espressamente disposto dall’articolo 2, comma 6, dello Statuto Federale che pone il Regolamento dell’AIA al terzo livello, laddove di Codice di Giustizia Sportiva è posto al secondo, non rilevando in contrario, altrimenti alterandosi l’ordine Statutario di rilevanza, che quel Regolamento sia stato approvato dal Consiglio Federale.

Invero, l’articolo 2, comma 6, dello Statuto pone, quale fonte di secondo livello (al pari delle Norme organizzative interne federali e del Codice di Giustizia Sportiva) “le altre disposizioni emanate (enfasi aggiunta) dal Consiglio Federale”, quali specificamente elencate nell’articolo 27, comma 2, prima parte, dello Statuto Federale; laddove la funzione approvativa (non, dunque, di emanazione) del Regolamento dell’AIA è attribuita al Consiglio Federale dalla seconda parte, lettera m), del medesimo articolo 27, comma 2. Né è certamente neppure ipotizzabile che lo Statuto Federale abbia voluto utilizzare le due espressioni verbali (emanare e approvare) indistintamente.

Ciò posto, c’è comunque un rilievo, contenuto nella decisione di questo Tribunale n. 58/TFN-SD del 25.9.2023, sul quale il Tribunale medesimo non ha trovato considerazione diversa in sede di decisione di secondo grado.

Si fa riferimento all’art. 33, comma 7, dello Statuto Federale, che statuisce che “Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale, in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI, nonché dalle disposizioni degli articoli 12 bis, 12 ter, 12 quater dello Statuto del CONI ”.

La disposizione statutaria, ad avviso di questo Collegio, non lascia spazio in detta materia a fonti di rango inferiore rispetto a quelle dalla stessa espressamente individuate, dovendosi quindi escludere che fonti regolamentari (nella specie l’art. 62 del Regolamento AIA) possano prevalere ridisegnando la competenza degli organi di giustizia sportiva come disciplinata dalle norme del Codice di Giustizia Sportiva (artt. 84 e 92). Diversamente opinando, risulterebbe evidente la violazione del principio Statutario; così come evidente è tale violazione insita nel citato articolo 62 del Regolamento AIA, il quale, in conseguenza di tale palese violazione, non può che essere ritenuto illegittimo e, conseguentemente, non può che essere disapplicato dall’Organo Giudicante.

Pertanto, in continuità con quanto ampiamente argomentato nei propri precedenti giurisprudenziali (Decisioni n. 57/TFN-SD del 21.9.2023, n. 58/TFN-SD del 25.9.2023, n. 103/TFN-SD del 24.11.2023, n.105/TFN-SD del 24.11.2023, n. 108/TFN-SD del 28.11.2023, n. 116/TFN-SD del 11.12.2023, n. 121/TFN-SD del 13.12.2023), questo Tribunale ritiene che l’applicabilità degli artt. 84 e 92 del Codice di Giustizia Sportiva, unica fonte dell’Ordinamento Federale statutariamente legittimata a stabilire le competenze degli Organi della Giustizia Sportiva, comporta la propria declaratoria di incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, essendo contestata la responsabilità disciplinare di un arbitro che ha, nella fattispecie di procedimento, esercitato la propria attività a livello territoriale pugliese.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, cui rimette gli atti del procedimento, con salvezza dei diritti di prima udienza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2023.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Francesca Paola Rinaldi                                            Roberto Proietti

 

Depositato in data 19 dicembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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