F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0127/TFN – SD del 21 Dicembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 8003/974pf 22-23/GC/SA/mg del 25 settembre 2023, depositato il 27 settembre 2023, nei confronti dei signori Nicolas Cafagna e Tullio Fiaschetti, nonché nei confronti della società ASD Virtus Faiti – Reg. Prot. 70/TFN-SD

 

Decisione/0127/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0070/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Salvatore Accolla – Componente (Relatore)

Antonella Arpini – Componente

Gaetano Berretta – Componente

Giammaria Camici – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 12 dicembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8003/974pf 2223/GC/SA/mg del 27 settembre 2023, nei confronti dei sigg.ri Nicolas Cafagna e Tullio Fiaschetti, nonché nei confronti della società ASD Virtus Faiti,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

 Con atto del 25 settembre 2023, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il sig. Nicolas Cafagna, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Latina, per rispondere della violazione dell’art. 42, comma 1 e comma 3, lettere a) e c), del Regolamento A.I.A. e dell’art. 6.7 del Codice etico dell’Associazione Italiana Arbitri, per avere, in data 2 aprile 2023 ed in occasione della gara A.S.D. Virtus Faiti – SS Cosma Damiano valevole per il campionato Allievi Under 17 Provinciali del C.R. Lazio, reagito alla condotta offensiva e irriguardosa posta in essere nei suoi confronti dal dirigente dell’A.S.D. Virtus Faiti, sig. Tullio Fiaschetti - il quale, posto al di fuori del terreno di gioco, proferiva la seguente frase: “E corri un po’ e che ***, ma che ti ammonisci, ***”- rispondendo con le seguenti parole dal contenuto parimenti offensivo ed irriguardoso: “Lei deve stare calmo altrimenti quell’idiota lì fuori fa casino”; per avere, successivamente, reagito anche all’ulteriore frase dal contenuto intimidatorio proferita nei suoi confronti dal sig. Tullio Fiaschetti: “Che guardi tanto qui ti aspetto”, replicando con il medesimo tono minaccioso: “Tranquillo, io da lì esco”;

- il sig. Tullio Fiaschetti, all’epoca dei fatti direttore generale dell’A.S.D. Virtus Faiti, per rispondere della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 36 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in data 2 aprile 2023 ed in occasione della gara A.S.D. Virtus Faiti – SS Cosma Damiano valevole per il campionato Allievi Under 17 Provinciali del C.R. Lazio, proferito nei confronti dell’AE, sig. Nicolas Cafagna, la seguente frase dal contenuto offensivo ed irriguardoso: “E corri un po’ e che ***, ma che ti

ammonisci, ***”, nonché la seguente frase dal tono intimidatorio: “Che guardi tanto qui ti aspetto”;

- la società A.S.D. VIRTUS FAITI a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato, sig. Tullio FIASCHETTI, così come sopra descritti.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla trasmissione, in data 14 aprile 2023, da parte della Delegazione Provinciale di Latina del C.R. Lazio della L.N.D. dell’esposto, a firma del sig. Tullio Fiaschetti, dirigente dell’A.S.D. VIRTUS FAITI, nel quale venivano segnalato che, in occasione della gara Virtus Faiti – SS. Cosma Damiano del 2 aprile 2023, valevole per il campionato Allievi Under 17 Provinciali del C.R. Lazio, l’arbitro designato per la gara, sig. Nicolas Cafagna della Sezione A.I.A. di Latina, avrebbe proferito nei suoi confronti delle minacce, nonché espressioni di contenuto gravemente offensivo ed irriguardoso.

Nel corso dell’attività istruttoria venivano sentiti gli interessati, dalle cui audizioni emergeva che nel corso della gara vi sarebbe stato tra di loro uno scambio di minacce e di frasi di contenuto gravemente offensivo ed irriguardoso nei termini riportati successivamente anche nell’atto di deferimento sopra richiamato.

I fatti erano sostanzialmente confermati anche nella memoria notificata dal sig. Cafagna, in data 27 agosto 2023, a seguito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini del 21 luglio 2023, nella quale quest’ultimo riconosceva gran parte degli addebiti.

Quindi la Procura federale si determinava, con l’atto sopra menzionato, a deferire innanzi a questo Tribunale gli incolpati, ascrivendo loro le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 24 ottobre 2023.

A tale udienza, il Tribunale, in considerazione del preannunciato prossimo pronunciamento del Consiglio Federale sulla questione della competenza del Tribunale Federale Nazionale per i procedimenti relativi agli arbitri che svolgono attività a livello territoriale, rinviava la trattazione del procedimento all’udienza del 12 dicembre.

Il dibattimento

All’udienza del 12 dicembre 2023, svoltasi in videoconferenza, compariva l’Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno era presente per le parti.

La Procura Federale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento concludeva per l’accoglimento del deferimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Nicolas Cafagna, mesi 6 (sei) di sospensione;

- per il sig. Tullio Fiaschetti, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ASD Virtus Faiti, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

La decisione

Il Tribunale ritiene sussistere la propria incompetenza a decidere il presente procedimento, essendo competente il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – LND.

Come già evidenziato in precedenti decisioni (tra le altre, n. 190/TFNSD dell’1.6.2023, n. 47/ TFNSD del 12.9.2023, n. 57/TFNSD del 21.9.2023, n. 58/TFN-SD del 25.9.2023, n. 103/TFN-SD del 24.11.2023, n. 105/TFN-SD del 24.11.2023, n. 108/TFN-SD del 28.11.2023, n. 116/TFN-SD del 11.12.2023, n. 121/TFN-SD del 13.12.2023, n. 124/TFN-SD del 19.12.2023 e n. 126/TFN-SD del 19.12.2023) l’orientamento del Tribunale, dal quale non si crede sussistano ragioni per discostarsi, è quello di ritenere comunque applicabili, nelle fattispecie in cui deve essere valutata la condotta disciplinare tenuta da un associato AIA, anche alla luce dell’art. 62 del nuovo Regolamento AIA, gli artt. artt. 84 e 92 del CGS. Con la conseguenza che, laddove si sia in presenza, come nel caso di specie, di un procedimento a carico di un arbitro che esercita la propria attività a livello territoriale, la competenza a decidere è del Tribunale Federale Territoriale.

Le motivazioni per cui, a parere del Tribunale, a fronte del nuovo articolo 62 del Regolamento AIA, che sottopone alla potestà disciplinare del TFN tutti gli associati AIA, a prescindere dalla territorialità o meno dell’attività esercitata, debbano continuare a trovare applicazione, in tema di competenza a giudicare gli associati AIA in ambito disciplinare, gli artt. 84 e 92 CGS, sono riportate nel precedente di questo Tribunale (decisione n. 57/TFNSD-2023-2024 del 21 settembre 2023), secondo cui “Il tema del riparto delle competenze a giudicare gli associati AIA in ambito disciplinare, tra gli organi di giustizia sportiva di livello nazionale e quelli di livello territoriale, successivamente alle modifiche apportate al Regolamento AIA, è stato già affrontato sia dal Tribunale Federale e sia dalla Corte Federale di Appello, con esiti opposti.

Il contrasto interpretativo insorto tra i due organi di giustizia sportiva attiene, in particolare, al criterio da adottare per risolvere l’antinomia, venutasi a creare a seguito della modifica del Regolamento AIA, tra l’art. 62 di detto Regolamento, che prevede l’assoggettamento di tutti gli associati AIA esclusivamente alla potestà disciplinare degli organi giudicanti della FIGC di livello nazionale, e gli artt. 84 e 92 del Codice di Giustizia Sportiva, i quali, invece, operano, per ciò che concerne il riparto delle competenze, una distinzione tra Tribunale Nazionale e Tribunale Territoriale, a seconda se l’attività degli associati AIA sia svolta a livello nazionale o territoriale.

Secondo il Tribunale, difatti, la suddetta antinomia deve risolversi facendo ricorso al criterio gerarchico delle fonti, che, quindi, determinerebbe la prevalenza e, pertanto, l’applicazione delle norme contenute nel Codice di giustizia sportiva (nella specie gli artt. 84 e 92) rispetto alle norme contenute nel Regolamento AIA e, dunque, rispetto all’art. 62 dello stesso Regolamento.

Secondo la Corte Federale di Appello, invece, l’antinomia tra le succitate norme deve risolversi applicando il criterio cronologico in virtù del quale lex posterior derogat priori, con la conseguenza che, essendo la fonte che ha riconosciuto la competenza del TFN a decidere sulle condotte degli associati AIA successiva nel tempo rispetto alle disposizioni del Codice di giustizia sportiva in questione, tale fonte debba prevalere sulle stesse, radicando, in tal modo, la competenza del Tribunale Nazionale Federale a decidere le vertenze disciplinari di tutti gli associati AIA, senza tener conto della territorialità o meno dell’attività svolta.

2. Ciò premesso, il Collegio ritiene di dover dare continuità all’orientamento espresso dal Tribunale con le decisioni n. 190/TFNSD dell’1.6.2023 e n. 47/ TFNSD del 12.9.2023.

La Corte Federale di Appello, come innanzi detto, ritenendo applicabile il criterio cronologico, afferma la prevalenza dell’art. 62 Regolamento AIA rispetto agli articoli 84 e 92 CGS (cfr. decisione n. 9/CFA del 17.7.2023).

La Corte, per giungere a tali conclusioni, parte da uno specifico presupposto: la equiordinazione tra il Codice di Giustizia Sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale.

In particolare, la Corte Federale di Appello sostiene sussistere tale equiordinazione tra il Codice di giustizia sportiva e il Comunicato ufficiale del Consiglio Federale n. 74/A, con il quale quest’ultimo manifesta la scelta di attribuire al Tribunale nazionale la competenza a decidere le controversie di tutti gli associati AIA.

Nella succitata decisione, difatti, la Corte Federale di Appello afferma: per individuare tale gerarchia delle fonti nell’ordinamento sportivo federale occorrerebbe fare riferimento all’art. 2 dello Statuto F.I.G.C., rubricato «Principi fondamentali», il quale, al comma 6, prevede che «Le fonti dell’ordinamento federale sono nell’ordine: 1) lo Statuto federale; 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di giustizia sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio federale; 3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell’AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile» (Corte sportiva d’appello nazionale, SS.UU., n. 90/2017/2018), là dove la disposizione statutaria evidenzia – con una scelta forse opinabile ma chiara – la equiordinazione tra Codice di giustizia sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio federale.

Orbene, il comunicato ufficiale del Consiglio federale n. 74/A, nelle premesse, dispone: “ravvisata l’esigenza di prevedere che gli associati dell’AIA siano assoggettati esclusivamente alla potestà disciplinare degli Organi della FIGC con attribuzione delle funzioni disciplinari rispettivamente alla Procura federale FIGC e agli Organi Giudicanti della FIGC di livello nazionale di primo e secondo grado”.

Appare evidente, pertanto, la scelta inequivoca del Legislatore federale, nell’assegnare “all’AIA il termine del 15 dicembre 2022, per adeguare il proprio Regolamento ai “Principi informatori dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri”, di attribuire la competenza, in primo grado a “livello nazionale” e, quindi, al Tribunale federale nazionale.

Senonché, a parere del Tribunale, non può ritenersi condivisibile la fonte (il CU n. 74/A del Consiglio federale) indicata e posta dalla Corte di appello in relazione al Codice di giustizia sportiva al fine di individuare quale norma sia da ritenere applicabile e, quindi, quale criterio della gerarchia delle fonti sia utilizzabile.

La fonte da prendere in considerazione è, difatti, solo ed esclusivamente il Regolamento AIA e, in particolare, l’art. 62 di detto Regolamento. È tale norma, invero, che dispone, in contrasto con gli artt. 84 e 92 CGS, che gli associati AIA siano sottoposti alla potestà disciplinare del Tribunale Federale Nazionale.

Come correttamente evidenziato dal Tribunale con la decisione n. 47 del 12.9.2023, il Regolamento AIA non viene emanato dal Consiglio Federale, bensì dalla stessa AIA. La circostanza che il Consiglio Federale detti i principi informatori cui le Leghe e l’AIA devono adeguarsi non può certo comportare una identificazione del Consiglio Federale con l’organo che ha emanato l’atto che recepisce tali principi, nella specie il Regolamento AIA.

Il Consiglio Federale si limita ad approvare, successivamente all’emanazione, il Regolamento.

Il comma 3 dell’art. 32 dello Statuto FIGC, difatti, recita: “L’AIA adotta i propri regolamenti che sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l’approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all’AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l’AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o l’AIA possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello”.

Né può ritenersi che attraverso tale approvazione si attribuisca al Consiglio Federale la paternità dell’atto. Come noto, difatti, e come meglio si specificherà in seguito, l’approvazione di un atto non rientra nella fase costitutiva dell’atto, ma serve esclusivamente ad attribuire all’atto stesso, una volta verificatane la legittimità, efficacia.

In definitiva, la fonte dell’ordinamento sportivo da prendere in considerazione al fine della risoluzione dell’antinomia determinatasi a seguito dell’introduzione del nuovo Regolamento AIA è proprio tale ultimo atto.

Nella scala gerarchica delle fonti dell’ordinamento sportivo detto atto è certamente subordinato rispetto al Codice di Giustizia Sportiva, con la conseguenza che il criterio da applicare al fine della risoluzione dell’antinomia determinatasi a seguito dell’introduzione del nuovo Regolamento AIA non è quello cronologico, non essendo le due fonti equiordinate, bensì quello gerarchico.

In altri termini, utilizzando il criterio gerarchico, ossia l’unico a cui poter far ricorso non essendo le fonti in questione, come detto, equiordinate, ne consegue che le uniche norme applicabili in tema di competenza a decidere sugli illeciti disciplinari degli associati AIA sono gli artt. 84 e 92 CGS.

3. Il motivo per cui le uniche norme applicabili in tema di competenza a giudicare, sotto il profilo disciplinare, gli associati AIA sono quelle del Codice di giustizia sportiva, trova fondamento anche in ulteriori circostanze. In primo luogo, l’art. 33, comma 7, dello Statuto FIGC stabilisce che: “Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale, in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI, nonché dalle disposizioni degli articoli 12 bis, 12 ter, 12 quater dello Statuto del CONI”.

Alla luce di tale disposizione, ammettere la prevalenza dell’art. 62 del Regolamento AIA rispetto agli artt. 84 e 92 del CGS significherebbe consentire che una norma del Regolamento AIA possa incidere sulla materia processuale e sulla competenza degli organi di giustizia sportiva, ossia su questioni la cui disciplina è statutariamente riservata al Codice di Giustizia Sportiva.

3.1. Non solo. La circostanza che lo Statuto riservi al Codice di Giustizia Sportiva la disciplina delle competenze degli organi di giustizia sportiva consente di risolvere l’antinomia creatasi tra le succitate disposizioni in virtù anche di un ulteriore criterio risolutivo, diverso da quello gerarchico e cronologico: il criterio della competenza.

Tale criterio, difatti, prevede che qualora l’ordinamento riservi ad una fonte la competenza a regolare una determinata materia, questa stessa fonte prevalga su ogni altra, a prescindere dal grado gerarchico di appartenenza e dal fattore cronologico.

È evidente, dunque, che se lo Statuto riserva esclusivamente al Codice di Giustizia Sportiva la competenza a regolare la materia processuale e, in particolare, la competenza degli organi di giustizia sportiva, tale fonte debba prevalere sulle altre, sia che si tratti del Regolamento AIA sia che si tratti del Comunicato Ufficiale del Consiglio Federale.

4. Da ultimo, come correttamente evidenziato dal Tribunale federale nella decisione innanzi citata, lo Statuto del CONI, all’art. 7, comma 5, lettera L), prevede che la Giunta Nazionale di tale organismo: “l) approva, ai fini sportivi, gli statuti, i regolamenti per l’attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, valutandone la conformità alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale, rinviandoli eventualmente entro il termine di novanta giorni alle Federazioni sportive nazionali ed alle Discipline sportive associate per le opportune modifiche”. A sua volta, il secondo comma dell’art. 27 dello Statuto FIGC, prevede che: “Il Consiglio Federale emana: le norme organizzative interne; il Codice di giustizia sportiva e la disciplina antidoping, da trasmettere alla Giunta nazionale del CONI, per l’esame di cui allo Statuto del CONI”.

4.1 Ne consegue che, laddove si volesse anche ammettere la possibilità per l’art. 62 del Regolamento AIA di incidere sulle norme del Codice di Giustizia Sportiva, addirittura disapplicandole, lo stesso avrebbe dovuto essere preventivamente sottoposto all’attenzione della Giunta Nazionale del CONI per la sua approvazione, come richiesto dall’art. 7 dello Statuto del CONI. La carenza di tale necessario e inderogabile passaggio rende la norma inefficace, con la conseguenza che le uniche norme di riferimento sono e restano quelle di cui agli artt. 84 e 92 del CGS.

L’applicabilità degli artt. 84 e 92 CGS comporta, in definitiva, la declaratoria di incompetenza di questo Tribunale per essere competente il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – LND, essendo contestata la responsabilità disciplinare di un arbitro che esercita la propria attività a livello territoriale.

Anche con riferimento al sig. Tullio Fiaschetti e alla società deferita sussiste, ai sensi dell’art. 84 del CGS l’incompetenza a decidere di questo Tribunale poiché gli episodi contestati attengono alla gara di un campionato (campionato Allievi Under 17 Provinciali del C.R. Lazio) non di livello nazionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, cui rimette gli atti del procedimento, con salvezza dei diritti di prima udienza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2023.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Salvatore Accolla                                                     Roberto Proietti

 

Depositato in data 21 dicembre 2023.

 

 IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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