LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 160 del 05.10.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Antonio MESINA/F.B.C.CASALE ASD

RICORSO DEL CALCIATORE Antonio MESINA/F.B.C.CASALE ASD

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità la CAE) ritualmente notificato alla Società FBC Casale ASD (di seguito, la società) il 30 maggio 2023 e proseguito in data ignota alla CAE (agli atti di parte ricorrente è un ricorso con timbro di protocollo della LND del 7 giugno 2023), il calciatore Antonio MESINA (di seguito, il calciatore), nato a Nuoro l’11 gennaio 1993, ha esposto che:

ha sottoscritto per la stagione sportiva 2022/2023 con la società un accordo economico che prevedeva un compenso pari a euro 30.680,00 (trentamilaseicentoottanta) al quale dovevano aggiungersi euro 8.000,00 (ottomila) a titolo di rimborso forfettario per spese di vitto e alloggio;

- il 3 dicembre 2022 il calciatore si è trasferito alla Sanremese Calcio;

- il tutto comportava la rideterminazione del dovuto al calciatore in euro 15.471,00 (quindicimilaquattrocentosettantuno/oo), importo non meglio dettagliato nel ricorso;

- la società ha corrisposto al calciatore euro 5.000,00 (cinquemila);

- la società è debitrice nei confronti del calciatore di una somma pari a euro 10.471,50 (diecimilaquattrocentosettantuno/50).

In considerazione di quanto sopra, il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la Società al pagamento in suo favore di euro 10.471,50 oltre interessi e spese di lite.

Da subito, si osserva che nel contratto prodotto dal calciatore in giudizio non è presente alcun timbro di deposito.

Il Legale del calciatore, con PEC inviata alla CAE il 6 luglio 2023, ha trasmesso una proposta conciliativa ricevuta dalla società ed accettata, con condizione, dal calciatore. In particolare il calciatore, con PEC inviata alla società il 6 luglio 2023, ha fatto presente che nulla è stato versato dalla società e, per questo motivo, ha rinnovato la richiesta presentata con il ricorso.

Nello specifico, con detta proposta transattiva, inviata per PEC il 26 giugno 2023, la società ha proposto al calciatore, a chiusura della vicenda, euro 9.000,00 (novemila) da pagarsi con un bonifico non appena fosse arrivata la risposta positiva del calciatore.

Il calciatore, con PEC inviata il 26 giugno 2023 ed effettivamente ricevuta dalla società, si è dichiarato disposto a conciliare a patto che il pagamento dell’importo proposto dalla società fosse pervenuto entro il seguente 29.

All’udienza del 20 luglio 2023 la CAE – avendo ritenuto necessario lasciare alla società la possibilità di pagare la somma che si era impegnata a riconoscere al calciatore con la proposta transattiva accolta da quest’ultimo – ha deciso di rinviare la causa alla prima udienza successiva, già allora fissata per il 13 settembre 2023, per la verifica dell’eventuale avvenuto pagamento da parte della società a favore del calciatore.

All’udienza del 13 settembre 2023, non rilevandosi agli atti alcun pagamento a favore del calciatore, neppure nei termini indicati nella proposta conciliativa ricevuta dalla società di cui sopra, la CAE ritiene di dover accogliere il ricorso presentato dal calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna il FBC Casale ASD a riconoscere al Sig. Mesina, come in epigrafe individuato, la somma di 10.471,50 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;

- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.  ordina al FBC Casale ASD di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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