LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 160 del 05.10.2023 – Delibera –

 

RICORSO DEL CALCIATORE Michele PISANU/S.S.AREZZO SRL

La C.A.E. riunitasi in data 13.09.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del collaboratore della gestione sportiva MICHELE PISANU, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. alla società S.S.D. AREZZO SRL e successivamente trasmesso a questa Commissione,

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola;

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione;

OSSERVA

quanto segue:

Il sig. MICHELE PISANU espone di aver sottoscritto apposito accordo economico con la S.S.D. AREZZO SRL per lo svolgimento dell’attività sportiva per la stagione 2021/2022.

Il ricorrente ha ritualmente adito codesta Commissione con ricorso notificato per ottenere il pagamento delle somme previste dal predetto accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., il quale prevedeva un compenso annuo lordo di Euro 27.500,00.

Lo stesso espone di aver regolarmente svolto le prestazioni sportive, ma ciononostante la società la S.S.D. AREZZO SRL avrebbe corrisposto solo l’importo di € 26.005,00, ragion per cui l’odierno ricorrente risulterebbe creditore di € 1.495,00.

La S.S.D. AREZZO SRL, ritualmente evocata, si è costituita in giudizio assumendo che gli importi pretesi dal ricorrente sarebbero stati imputati ad imposte e tributi derivanti dall’applicazione dell’accordo economico, ragion per cui il calciatore non avrebbe diritto di pretenderne il pagamento diretto in quanto trattasi di somme già versate all’erario da parte della stessa società. Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

Nel merito, va osservato che la S.S.D. AREZZO SRL ha depositato le certificazioni uniche emesse nei confronti del calciatore, l’una nell’anno 2022 per i redditi dell’anno 2021, l’altra nel 2023 e relativa ai redditi dell’anno 2022. In particolare, da quest’ultimo documento emerge come le ritenute a titolo di imposta e l’addizionale regionale indicate nella certificazione unica 2022 ammontano ad € 1.990,65, importi che sommati a quelli già corrisposti al calciatore in misura pari ad € 26.005,00, restituiscono un ammontare complessivamente finanche superiore al compenso annuo lordo di Euro 27.500,00, previsto dall’accordo economico.

Sebbene all’udienza tenutasi in data 13 settembre 2023 la parte ricorrente abbia contestato la mancanza di prova relativa all’avvenuto pagamento delle imposte riportate nella C.U. 2023, deve ritenersi che tale elemento non incide direttamente sul thema decidendum in quanto trattasi di importi, quelli azionati, che la società ha comunque il dovere di versare all’erario, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia fiscale e tributaria, dovendosi conseguentemente escludere che il ricorrente possa lamentarne in questa sede il mancato pagamento diretto, ciò che ha rappresentato l’oggetto della domanda sviluppata da parte del calciatore nel proprio ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la ragioni di cui in motivazione, rigetta il ricorso

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

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