LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 175 del 27.10.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Luigi PALUMBO/S.S.CHIETI F.C. S.R.L.
RICORSO DEL CALCIATORE Luigi PALUMBO/S.S.CHIETI F.C. S.R.L.
La C.A.E. riunitasi in data 04.10.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore LUIGI PALUMBO, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. alla società SSD CHIETI FC 1922 e successivamente trasmesso a questa Commissione,
PRESO ATTO
- della costituzione in giudizio del ricorrente, il quale ha adito la C.A.E. per l’adempimento dell’accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.S.D. SSD CHIETI FC 1922, che per la stagione sportiva 2022/2023 prevede un compenso annuo lordo di Euro 22.964,00. Lo stesso espone di aver introdotto un primo ricorso per l’adempimento di quanto dovuto dalla società sino al 27.03.2023, al quale fa seguito un secondo ricorso con il quale egli lamenta l’inadempimento degli importi dovuti dalla società per il periodo compreso tra il 28.03.2023 e la data del 30.06.2023, non avendo ricevuto il pagamento delle somme dovute per il periodo in considerazione e assumendo perciò di essere creditore dell’importo pari ad Euro 6.712,51;
VALUTATA
- la documentazione pervenuta alla C.A.E. e datata 29.09.2023, con la quale il calciatore ha rilasciato dichiarazione debitamente sottoscritta dal calciatore nella quale si dà atto dell’avvenuto pagamento dell’importo di € 2.000,00 a beneficio del ricorrente, il quale ha dichiarato nella scrittura allegata alla suddetta comunicazione di ritenersi integralmente soddisfatto a seguito dell’avvenuto pagamento dei predetti importi a saldo e stralcio di quanto dovuto dalla società in relazione alla pretesa per cui è causa;
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la ragioni di cui in motivazione, dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.