LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 175 del 27.10.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Federico RUGGERI/A.C.CITTA’ DI CASTELLO

RICORSO DEL CALCIATORE Federico RUGGERI/A.C.CITTA’ DI CASTELLO

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 12 maggio 2023 il sig. Federico Ruggeri, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la A.C. Città di Castello SSD ARL, un accordo economico per la stagione sportiva 2021/2022.

In particolare, l’associazione si obbligava a corrispondere l’importo lordo di euro 3.500,00 in favore del calciatore a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico):

La associazione, ritualmente intimata a mezzo pec in data 12 maggio 2023, non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto il minor importo di euro 3.150,00 dalla associazione e, ha chiesto la condanna della medesima al versamento dell’importo di euro 350,00 a saldo di quanto dovuto.

In data 4 ottobre 2023 è stata udita la parte ricorrente, la quale ha insistito per l’accoglimento delle proprie richieste.

La Commissione

PRESO ATTO

letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, vista la mancata costituzione della associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della A.C. Città di Castello SSD ARL;

accertata l’esistenza del credito del sig. Federico Ruggeri, così come documento dall’accordo economico, così come indicato nella parte motiva;

VALUTATO

l’inadempimento incontestato quantificato euro 350,00, così come indicato nell’atto introduttivo del presente procedimento;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la A.C. Città di Castello SSD ARL al pagamento in favore del sig. Federico Ruggeri della somma di € 350,00, da rifondersi osservando la disciplina fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla A.C. Città di Castello SSD ARL di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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