LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 175 del 27.10.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo ROSSINI/F.B.CCASALE ASD

RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo ROSSINI/F.B.CCASALE ASD

La C.A.E. riunitasi in data 04 ottobre 2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9; letto il ricorso del calciatore Riccardo ROSSINI  regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 22 giugno 2023 alla società FBC Casale ASD, ed inviato a questa Commissione in pari data, con il quale dato atto che: a)  per la stagione sportiva 2022/2023  era tesserato con la società FBC Casale ASD ed aveva sottoscritto, ai sensi dell’art. 94 ter delle N.O.I.F., un accordo economico che prevedeva il compenso lordo annuo forfettariamente determinato in € 30.658,00, oltre l’indennità ai sensi dell’art. 3 dell’accordo economico di € 34.341,00 e così per un totale di € 64.999,00, con data di decorrenza al 24.08.2022 ; b) che aveva assolto regolarmente alle proprie obbligazioni mentre la Società alla data del 25 ottobre 2022 risultava aver versato il solo importo pari ad € 500,00, oltre ad € 1.000,00 versati in data 12.04.2023; c) era stato trasferito in data 02.12.2022 in favore della ASD Città di Vastese e , pertanto, la Società FBC Casale ASD risultava debitrice in favore del calciatore della somma di € 20.900,00 maturata dalla data di decorrenza indicata nell’accordo economico- 24.08.2022- alla data del trasferimento – 02.12.2022- , somma così determinata:

- Somma prevista nell’accordo economico (€ 30.658,00+ € 34.341,00)=€ 64.999,00

- Durata dell’accordo economico  dal 24.08.2022 al 30.06.2023 = gg. 311;

- Somma giornaliera dovuta in virtù dell’accordo economico: 64.999,00: 311= € 209,00

- Durata dell’accordo economico: dal 24.08.2022 al 02.12.2022= gg. 100

- Somma dovuta per la durata dell’accordo economico: 209x100= € 20.900,00

Dalla somma così determinata va detratta quella di € 1.500,00 , già corrisposta al calciatore

Alla luce delle considerazioni e calcoli effettuati, il ricorrente chiedeva di condannare la società al pagamento in suo favore della somma di € 19.400,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Preso atto che il ricorso risulta regolarmente notificato e che sono state assolte le prescrizioni di cui all’art. 28, 4° comma del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e che la società, benchè ritualmente citata, non si è costituita;

Ascoltato il difensore del calciatore nel corso della seduta, che si è riportato al ricorso chiedendone l’integrale accoglimento;

OSSERVA

Il Ricorso è fondato e, dunque, va accolto.

Il calciatore ha prodotto l’accordo economico sottoscritto con la società FBC Casale ASD per la stagione sportiva 2022/2023 che prevedeva il compenso lordo annuo forfettariamente determinato in € 30.658,00, oltre l’indennità ai sensi dell’art. 3 dell’accordo economico di € 34.341,00 e così per un totale di € 64.999,00, con data di decorrenza al 24.08.2022  e che ha dichiarato di essere stato trasferito in data 02.12.2022 ad altra Società e di aver percepito dalla Società FBC Casale ASD, per il periodo del vincolo contrattuale, la sola somma di € 1.500,00. Ritiene la Commissione che il ricorrente ha correttamente determinato la somma di cui aveva diritto alla corresponsione, nel rispetto dell’accordo economico sottoscritto e relativamente al periodo di vigenza del medesimo. 

La società, benché ritualmente intimata, non si è costituita né ha fatto pervenire scritti a contestazione di quanto dedotto in ricorso sicché, in mancanza di obiezioni o dissenzi, e preso atto della correttezza dei calcoli, si deve ritenere che le somme vantate dal ricorrente, documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico, sono quelle determinate nel ricorso.

Accertata, pertanto, la fondatezza del ricorso, nei termini indicati, si ritiene che la società FBC Casale ASD debba essere condannata al pagamento dell’importo di € 19.400,00, oltre interessi maturati (la rivalutazione monetaria non si ritiene dovuta non ricorrendone le condizioni di legge).

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causale di cui in motivazione, condanna la società FBC Casale ASD  al pagamento in favore del sig. ROSSINI RICCARDO della somma di Euro 19.400,00  oltre interessi, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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