LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 206 del 24.11.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Simone VALLARELLI/A.S.D.BOVALINO CALCIO A CINQUE

RICORSO DEL CALCIATORE Simone VALLARELLI/A.S.D.BOVALINO CALCIO A CINQUE

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 25.10.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Simone Vallarelli del 2.8.2023, ricevuto a mezzo pec il 30.8.2023 e regolarmente notificato alla ASD Bovalino calcio a cinque l’8.8.2023 (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti)

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.), l’inammissibilità della memoria di costituzione della resistente (in quanto trasmessa il 17.10.2023 e, dunque, oltre il termine di 15 giorni prescritto dall’art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

del successivo deposito della memoria integrativa del calciatore (il 17.10.2023) nonché della richiesta di discussione in pubblica udienza;

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione (fermo il profilo di inammissibilità sopra rilevato), e udite le parti, virtualmente avvisate e presenti all’udienza del 25.10.2023;

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ex art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD Bovalino calcio a cinque per la stagione sportiva 2022/2023 (con decorrenza dal 31.10.2022), nel quale è previsto un compenso globale annuo lordo di euro 10.400,00.

Il sig. Vallarelli, in particolare, ha dedotto che l’associazione, nonostante lui avesse adempiuto a tutti i propri obblighi, gli avrebbe corrisposto il minor importo di euro 5.200,00 e, conseguentemente, ne ha chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 5.200,00. La resistente associazione si è costituita – tardivamente – depositando una memoria con la quale ha eccepito: - di aver assegnato al ricorrente una stanza matrimoniale in una casa con altri calciatori ma che, di lì a poco, lo stesso aveva chiesto un alloggio individuale dove poter stare con la propria fidanzata; - di aver accettato tale richiesta a patto che una parte di quanto pattuito, pari ad euro 200,00 mensili, fosse compensato per coprire i maggiori costi di affitto tra la stanza matrimoniale e l’alloggio singolo; - che il vitto, che contrattualmente era previsto nel compenso mensile, era consegnato settimanalmente al calciatore e calcolato in circa euro 50,00 a settimana (per complessivi euro 1.600,00, stante gli otto mesi di permanenza nel club);  - che sui consumi relativi alle utenze dell’immobile – anticipate sempre dalla resistente – aveva inciso notevolmente la circostanza che la fidanzata del calciatore avesse vissuto con lui fino al giugno 2023; - che nella prima decade di febbraio 2023 il presidente aveva annunciato ai calciatori che i compensi sarebbero stati dimezzati in caso di retrocessione e che chi non era d’accordo avrebbe potuto lasciare subito la squadra senza conseguenza alcuna; - che quasi tutti i calciatori, tra cui il sig. Vallarelli, avevano accettato di continuare a giocare assumendosi il rischio di veder dimezzato il compenso in caso di retrocessione (circostanza peraltro, poi, verificatasi); - che, per effetto delle predette circostanze, il sig. Vallarelli a fronte di un compenso concordato in euro 1.300,00 mensili al lordo del vitto e della differenza per l’alloggio singolo, avrebbe dovuto percepire euro 900,00 mensili da novembre a febbraio (per complessivi euro 3.600,00) mentre, da marzo a giugno, avrebbe dovuto percepire metà del compenso – come da accordi verbali – sempre al netto delle somme per vitto e alloggio (per complessivi euro 1.400,00), per una cifra totale di euro 5.000,00. La associazione ha concluso, dunque, chiedendo: - di “accogliere la presente memoria e dichiarare che nulla è dovuto dalla ASD Bovalino Calcio a cinque al sig.Vallarelli Simone a titolo di compensi per la stagione 2022-2023”; - in via istruttoria prova per testi sui capitoli di prova articolati. Il calciatore, con memoria integrativa trasmessa il 17.10.2023: - ha eccepito preliminarmente la tardività della costituzione e delle produzioni avversarie ex art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D., con conseguente “nullità assoluta ed insanabile e/o l’inammissibilità delle stesse”; - ha eccepito, nel merito, come l’associazione non avesse dimostrato di aver provveduto ad alcun ulteriore pagamento rispetto a quanto dichiarato dal calciatore e come nessun altro accordo economico fosse stato sottoscritto tra le parti per sostituire e/o modificare quello precedentemente depositato che, dunque, era l’unico valido ed efficace tra le parti; - si è opposta alle prove testimoniali richieste; - ha confermato le conclusioni contenute nell’atto introduttivo. In occasione dell’udienza del 25.10.2023 sono comparsi i difensori delle parti (per il ricorrente un sostituto processuale, giusta delega depositata agli atti), nonché il legale rappresentante della società resistente, i quali si sono riportati ai propri scritti difensivi, insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

Preliminarmente deve rilevarsi – ai sensi dell’art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D. – l’inammissibilità della memoria di costituzione e della documentazione (ad essa allegata) trasmesse dalla resistente, in quanto il loro invio è avvenuto ben oltre il “termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento del ricorso”.

Orbene questa Commissione ben conosce e condivide l’indirizzo al quale il Tribunale Federale Nazionale da tempo aderisce per il quale “è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali” (Decisione n. 87/TFN/SVE/2021-2022, in cui si richiama il precedente n. 56/2018 del Collegio di Garanzia dello Sport, citato anche nella recentissima Decisione n. 18/TFNSVE-2022-2023), ma non può d’altronde, nel caso di specie, sottrarsi al chiaro disposto dell’art. 28, comma 5, Regolamento L.N.D. il quale dispone sia la perentorietà del termine de quo sia – in conformità ai ben noti principi processualcivilistici – la rilevabilità d’ufficio – nel caso di specie, peraltro, eccepita anche dal ricorrente – della “inammissibilità della costituzione” (si ricorda, infatti, che i termini perentori, al loro spirare, determinano ineluttabilmente, ex se, la decadenza dal potere di compiere l'atto e non possono essere né abbreviati, né prorogati dal giudice nemmeno per accordo delle parti).

La documentazione depositata dalla resistente (peraltro limitata al Comunicato Ufficiale attestante la retrocessione dell’associazione, non essendo state allegate, invece, le “ricevute affitto” indicate nella narrativa della memoria di costituzione), conseguentemente, non potrebbe, dunque, avere quel “pieno valore probatorio” previsto dell’art. 28, comma 6, Regolamento L.N.D. (non essendo stata depositata “in conformità alle disposizioni regolamentari”) né, conseguentemente, essere utilizzata ai fini della presente decisione.

La C.A.E. ritiene, dunque, fondato il ricorso considerato che la controversia non può che essere decisa sulla base dell’accordo economico, il quale offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la sua conclusione, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. Con riferimento al quantum debeatur si deve, invece, tenere conto dell’importo medio tempore corrisposto dalla ASD Bovalino calcio a cinque nella misura dichiarata dal ricorrente nell’atto introduttivo e, peraltro, confermato anche dalla stessa resistente.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la ASD Bovalino calcio a cinque debba essere condannata al pagamento dell’importo precisato nelle conclusioni pari ad euro 5.200,00. 

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la ASD Bovalino calcio a cinque, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Simone Vallarelli dell’importo di euro 5.200,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla ASD Bovalino calcio a cinque di comunicare alla Divisione Calcio A/5 i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

 

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