LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 206 del 24.11.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Domenico STRUMBO/A.S.D.RAGUSA CALCIO
RICORSO DEL CALCIATORE Domenico STRUMBO/A.S.D.RAGUSA CALCIO
La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 25.10.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9,
letto il ricorso del calciatore STRUMBO Domenico ricevuto a mezzo pec il 8.8.2023, regolarmente notificato alla ASD RAGUSA CALCIO
RILEVATA
l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)
PRESO ATTO
della mancata costituzione da parte della ASD RAGUSA CALCIO
VALUTATI
tutti gli scritti e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale (giusta delega depositata in atti) all’udienza dell’25.10.2023
OSSERVA
Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD RAGUSA CALCIO, per la stagione sportiva 2022/2023, a fronte di un compenso globale lordo di euro 12.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall’associazione la minor somma di euro 10.500,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell’ASD Ragusa Calcio al “pagamento della somma di Euro 1.500,00”.
La parte ricorrente, per il tramite del legale, in data 27.09.2023, ha inviato alla CAE una PEC - con annessa la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere – avendo la ASD RAGUSA CALCIO adempiuto all’obbligazione richiesta.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti per le causali di cui in motivazione, preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere. Dispone altresì che la tassa reclamo versata venga incamerata.