LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 206 del 24.11.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore MANFRELLOTTI/S.S.NOLA 1925 ASD
RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore MANFRELLOTTI/S.S.NOLA 1925 ASD
La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 25.10.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore MANFRELLOTTI SALVATORE ricevuto a mezzo pec il 30.08.2023 ed inviato alla società in data 8.08.2023;
RILEVATA
l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);
PRESO ATTO
della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il suo legale di fiducia, nonché della costituzione ampiamente fuori termine della Società datata 29.09.2023, pertanto da ritenersi inammissibile;
VALUTATI
il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, nell’udienza del 25.10.2023, tramite il proprio legale;
OSSERVA
il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell’art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023 che prevedeva il compenso lordo di euro 10.000,00, con decorrenza dal 23.12.22 al 30.06.2023 oltre un rimborso forfettario delle spese di vitto e alloggio, nella misura stabilita e concordata pari ad euro 2.000,00. Il ricorrente esponeva di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi contrattuali, ma riceveva dalla società solo la minor somma di euro 6.000,00, e pertanto, lamentava di essere creditore dalla società NOLA 1925 ASD dell’importo complessivo di euro 6.000,00, ovvero euro 4.000,00 a titolo di somma dovuta e non percepita prevista nel predetto accordo economico e di euro 2.000,00 come rimborso spesa di vitto e alloggio, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria.
Preliminarmente, va rivelato come sopra riportato, che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall’art. 28 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D, risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società NOLA 1925 ASD pur ritualmente intimata, si è costituita in giudizio tardivamente, e pertanto, non si deve considerare ammissibile la documentazione depositata, e quindi, si ritiene non contestata la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell’accordo economico ritualmente depositato alla LND.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la società NOLA 1925 ASD, in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento in favore del sig. MANFRELLOTTI SALVATORE di euro 6.000,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla società NOLA 1925 ASD di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.