LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 206 del 24.11.2023 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Marta LORRAI/ASD ROVIGO ORANGE

 

RICORSO DELLA CALCIATRICE Marta LORRAI/ASD ROVIGO ORANGE

La C.A.E. riunitasi in data 25.10.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso della calciatrice Lorrai Marta, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 08.08.2023 alla società Asd Rovigo Orange ed inviato a questa Commissione in data 30.08.2023

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio della ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all’udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue: la ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società Asd Rovigo Orange, militante nel campionato nazionale di serie A Calcio a 5, in relazione alla stagione sportiva 2022/2023 per un compenso annuo lordo di Euro 6.600,00 La stessa espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 4.117,00, con la conseguenza che sarebbe creditrice nei confronti della società medesima del residuo importo di Euro 2.483,00, di cui in questa sede chiede il pagamento. Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società Asd Rovigo Orange, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dalla ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto in data 09.09.2022 e regolarmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società Asd Rovigo Orange, accoglie integralmente la domanda formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore della sig.ra Lorrai Marta della somma di Euro 2.483,00 (duemilaquattrocentoottantatre/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società Asd Rovigo Orange di comunicare al Comitato Regionale Veneto i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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