LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 233 del 21.12.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Francesco VISCOMI/SSD ARL U.S.PISTOIESE 1921
RICORSO DEL CALCIATORE Francesco VISCOMI/SSD ARL U.S.PISTOIESE 1921
La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 21.11.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Francesco Viscomi dell’11.9.2023, ricevuto a mezzo pec il 27.9.2023 e regolarmente notificato, in pari data, alla SSD ARL US Pistoiese 1921 (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti),
RILEVATA
l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.), l’inammissibilità della memoria di costituzione della resistente (in quanto trasmessa il 26.10.2023 e, dunque, oltre il termine di 15 giorni prescritto dall’art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.);
PRESO ATTO
del successivo deposito delle controdeduzioni del calciatore (il 13.11.2023) nonché della richiesta di discussione in pubblica udienza;
VALUTATI
tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione (fermo il profilo di inammissibilità sopra rilevato) e udito il legale del ricorrente, virtualmente avvisato e presente, all’udienza fissata (nessuno è comparso, invece, per la resistente seppure ritualmente avvisata);
OSSERVA
Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico (pluriennale) ex art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la SSD ARL US Pistoiese 1921 nel quale è previsto, per la stagione sportiva 2022/2023 (con decorrenza dal 23.7.2022), un compenso globale annuo lordo di euro 30.658,00, oltre ad euro 16.242,00 a titolo di indennità pluriennale ed euro 8.000,00 a titolo di vitto e alloggio.
Il sig. Viscomi, in particolare, ha dedotto che l’associazione, nonostante lui avesse adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni, gli avrebbe corrisposto il minor importo di euro 41.843,00 e, conseguentemente, ne ha chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 13.057,00 “ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia a seguito dell’attività istruttoria”.
La resistente associazione si è costituita – tardivamente – depositando una memoria con la quale ha chiesto il rigetto integrale del ricorso ed eccepito: - che il ricorrente avrebbe percepito tutto quanto pattuito nell’accordo economico, come dimostrato dalle Certificazioni Uniche relative agli anni 2022 e 2023 in quanto – sommando “l’ammontare lordo corrisposto” riportato nelle predette certificazioni: euro 21.960,00 ed euro 32.940,00 – gli importi corrisposti sarebbero pari, appunto, ad euro 54.900,00, con la conseguenza che nulla sarebbe dovuto all’istante; - che questa Commissione, con la decisione sub n. 11 contenuta nel C.U. n.160 del 5.10.2023, aveva rigettato le (analoghe) richieste di un calciatore rilevando come la mancanza di prova circa l’avvenuto pagamento delle imposte riportate nella Certificazione Unica non potesse incidere “… direttamente sul thema decidendum, in quanto trattasi di importi, quelli azionati, che la società ha comunque il dovere di versare all’erario, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia fiscale e tributaria”.
Il calciatore con Controdeduzioni trasmesse il 13.11.2023: - ha eccepito, preliminarmente e in via principale, l’inammissibilità della memoria di costituzione e delle produzioni avversarie ex art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.; - ha eccepito, in via subordinata, l’infondatezza delle richieste di controparte in quanto contrarie al consolidato orientamento del Tribunale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche che, con plurime decisioni, ha fissato, da un lato, il principio per il quale “in assenza di prova, non solo del pagamento degli importi dovuti ma anche dei relativi oneri fiscali, l’accertamento o la liquidazione devono essere sempre eseguiti al lordo delle somme, secondo quanto previsto nell’accordo economico in quanto il sodalizio è considerato debitore” (citando, per tutte, TFN - SVE n. 23-2022/2023, seppur la decisione in questione è, invero, la n. 32 che, peraltro, ha confermato una decisione di questa Commissione pubblicata nel C.U. n. 325 del 26.4.2023) e precisato, dall’altro lato, come sia del tutto irrilevante la produzione della mera Certificazione Unica; - ha evidenziato, inoltre, un’ingiustificata applicazione delle ritenute relativamente all’anno 2022 per l’inquadramento del calciatore quale lavoratore e non già quale “non professionista” (che avrebbe dovuto, dunque, determinare l’applicazione dell’art. 67 TUIR), così come di ritenute IRPEF non dovute per le buste paga del 2023; - ha precisato come alcun pagamento sia stato effettuato in relazione alla busta paga del mese di giugno 2023, ad ulteriore riprova del debito della società; - ha concluso chiedendo in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità della costituzione avversaria e della documentazione allegata e, nel merito, la condanna della resistente al pagamento della somma ancora dovuta pari ad euro 13.057,00, oltre interessi.
In occasione dell’udienza del 21.11.2023 è comparso unicamente il legale del ricorrente, il quale si è riportato ai propri scritti difensivi, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate. Preliminarmente deve rilevarsi – ai sensi dell’art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D. – l’inammissibilità della memoria di costituzione e della documentazione (ad essa allegata) trasmesse dalla resistente, in quanto il loro invio è avvenuto ben oltre il “termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento del ricorso”.
Orbene questa Commissione ben conosce e condivide l’indirizzo al quale il Tribunale Federale Nazionale da tempo aderisce per il quale “è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali” (Decisione n. 87/TFN/SVE/2021-2022, in cui si richiama il precedente n. 56/2018 del Collegio di Garanzia dello Sport, citato anche nella recentissima Decisione n. 18/TFNSVE-2022-2023), ma non può d’altronde, nel caso di specie, sottrarsi al chiaro disposto dell’art. 28, comma 5, Regolamento L.N.D. il quale dispone sia la perentorietà del termine de quo sia – in conformità ai ben noti principi processualcivilistici – la rilevabilità d’ufficio – nel caso di specie, peraltro, eccepita anche dal ricorrente – della “inammissibilità della costituzione” (si ricorda, infatti, che i termini perentori, al loro spirare, determinano ineluttabilmente, ex se, la decadenza dal potere di compiere l'atto e non possono essere né abbreviati, né prorogati dal giudice nemmeno per accordo delle parti).
La documentazione depositata dalla resistente (peraltro limitata alle sole certificazioni uniche che, come da costante giurisprudenza anche del Tribunale Federale Nazionale, non possono costituire, invero, prova dell’avvenuto versamento delle ritenute), conseguentemente, non potrebbe, dunque, avere quel “pieno valore probatorio” previsto dell’art. 28, comma 6, Regolamento L.N.D. (non essendo stata depositata “in conformità alle disposizioni regolamentari”) né, conseguentemente, essere utilizzata ai fini della presente decisione.
La C.A.E. ritiene, dunque, fondato il ricorso considerato che la controversia non può che essere decisa sulla base dell’accordo economico, il quale offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la sua conclusione, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. Con riferimento al quantum debeatur si deve, invece, tenere conto dell’importo medio tempore corrisposto dalla SSDaRL US Pistoiese 1921 nella misura dichiarata dal ricorrente nell’atto introduttivo e, peraltro, confermato – quanto agli importi corrisposti direttamente al calciatore – anche dalla stessa resistente.
Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la SSD ARL US Pistoiese 1921 debba essere condannata al pagamento dell’importo precisato nelle conclusioni pari ad euro 13.057,00 oltre interessi.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la SSD ARL US Pistoiese 1921, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. Francesco Viscomi dell’importo di euro 13.057,00, oltre interessi, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla SSD arl US Pistoiese 1921 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.