LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 233 del 21.12.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro ORCHI/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902
RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro ORCHI/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902
Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato l’8 settembre 2023, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Alessandro ORCHI (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Civitavecchia (Prov. RM) il 10 aprile 1993, ha esposto quanto segue:
a. nella stagione sportiva 2022/2023 è stato tesserato – con durata del contratto dal 13 settembre 2022 al 30 giugno 2023 - con la ASD Vastese Calcio 1902 (nel seguito, anche, la società) con un contratto che prevedeva un compenso lordo annuo pari a euro 13.600,00 (tredicimilaseicento/00) ed un’indennità pari a euro 8.000 (ottomila/00) per vitto e alloggio;
b. il calciatore ha ricevuto dalla Società euro 14.442,20 (quattordicimilaquattrocentoquarantadue/20), rimanendo, quindi, creditore nei confronti della Società di euro 7.157,80 (settemilacentocinquantasette/80).
Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento della somma di euro 7.157,80 (settemilacentocinquantasette/80) oltre interessi e rivalutazione e che il ricorso venisse discusso in pubblica udienza.
La società si è costituita, con PEC inviata al Legale del Calciatore e alla CAE, il 6 ottobre 2023 (da subito la CAE rileva la tardiva costituzione in giudizio della società in quanto l’articolo 28 comma 5 del Regolamento della LND dispone che la costituzione in giudizio debba avvenire nel termine essenziale di quindici giorni dalla data di notifica del ricorso, nella fattispecie avvenuta l’8 settembre).
Brevemente, dunque, sul contenuto della memoria della Società, che espone che il calciatore ha fatto pervenire un certificato medico datato 28 dicembre 2022 nel quale è attestato che il tesserato necessitava di n. 20 giorni di riposo per problemi gastrointestinali e che la società si era resa disponibile a far visitare il calciatore dal proprio medico ufficiale.
Il calciatore, continua la memoria, ha rifiutato di farsi visitare dal medico della società ed è tornato - dopo n. 25 giorni - il 24 gennaio 2023.
L’articolo 9 del contratto prevede che, ove il calciatore non abbia fornito la prestazione o l’abbia fornita in misura ridotta senza giustificati motivi, ovvero in conseguenza di malattia o infortunio indipendenti dall’attività sportiva, la società ha diritto a ridurre proporzionalmente l’importo, in relazione alle assenze. Richiamando questo articolo del contratto sottoscritto con il calciatore, la società ha fatto presente che - nonostante i tentativi effettuati dalla società - il calciatore è risultato assente. Per questo motivo, in base al calcolo dei giorni di assenza, la società con questo atto chiede alla CAE di sottrarre dalla somma richiesta dal calciatore euro 1855,50.
La società ha altresì contestato l’assenza dal 17 maggio al 30 giugno quando il calciatore, seppure convocato, non si è presentato: questo fatto, sempre secondo i calcoli della società, farebbe scendere l’ammontare dovuto al calciatore ad euro 2.258,83.
Infine, la società sul tema del vitto contesta il comportamento del calciatore assumendo che avrebbe pagato euro 391,82 per tre mesi in un ristorante che non è stato utilizzato dal calciatore. Quindi la somma dovuta si ridurrebbe a euro 1.087,37 importo questo al quale pagamento a favore del calciatore la società chiede di essere condannata.
Con successive controdeduzioni, il calciatore in merito alla memoria della società:
- contesta la tardività della notifica;
- osserva, per mero tuziorismo difensivo e senza accettazione del contraddittorio, che:
- il calciatore è stato assente per motivi di salute, come da certificato;
- non avrebbe potuto sottoporsi, a causa delle condizioni di salute, ad ulteriori visite e che, comunque, la società è rimasta silente sul tema;
- non esistono obblighi di farsi assistere o visitare dal medico incaricato dalla società;
- l’articolo 9 non può applicarsi alla fattispecie in questione dovendosi invece applicarlo ad assenze per comportamenti gravi del calciatore quali, a titolo esemplificativo, l’arbitrario abbandono dell’attività sportiva; un infortunio in conseguenza di attività extracalcistiche; la reclusione in carcere;
- in merito al periodo post chiusura campionato, il calciatore una volta convocato si è recato al campo di allenamento dove ha rilevato l’assenza degli staff tecnico e medico nonché del materiale per potersi allenare. Quindi, il calciatore non ha potuto sostenere gli allenamenti per esclusiva colpa della società che gli ha negato l’ultimo mese di attività previsto nel contratto con evidenti danni in termini di preparazione atletica. Su questo specifico tema, il calciatore si è riservato azioni successive;
- circa l’accordo con il ristorante, il calciatore non ne sapeva nulla e, comunque, nelle fatture prodotte dalla società non è indicato il numero dei pasti di cui avrebbe usufruito. Peraltro, nel periodo dell’infortunio il calciatore non risiedeva in loco e, quindi, non avrebbe potuto usufruire dei pasti. Altresì, da contratto, l’accordo era per un riconoscimento economico da parte della società e non già per il pagamento diretto della stessa.
Quindi il calciatore ha concluso le proprie controdeduzioni chiedendo:
1. di dichiarare inammissibile la costituzione in giudizio e la relativa documentazione prodotta dalla società perché notificata oltre il termine essenziale previsto l’articolo 28 comma 5 del Regolamento della LND;
2. di condannare la società al pagamento al pagamento della somma di euro 7.157,80 (settemilacentocinquantasette/80).
La causa è venuta in discussione all’udienza del 21 novembre 2023, alla quale ha partecipato il Legale del calciatore che ha confermato le richieste contenute negli scritti difensivi.
A parere della CAE, non può non considerarsi la tardività della memoria presentata dalla società, intervenuta oltre il termine essenziale dettato dall’articolo 28, comma 5 del Regolamento della LND.
Va rilevato infine che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la ASD Vastese Calcio 1902 a riconoscere al Sig. Orchi, come in epigrafe individuato, la somma di euro 7.157,80 (settemilacentocinquantasette/80) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
- ordina alla ASD Vastese Calcio 1902 di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.