LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 233 del 21.12.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Antonio DI NARDO/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902
RICORSO DEL CALCIATORE Antonio DI NARDO/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902
Con ricorso, ritualmente presentato alla L.N.D. - Commissione Accordi Economici in data 13.11.2023, e trasmesso via PEC all’ASD VASTESE CALCIO 1902 in pari data, il sig. Di Nardo Antonio, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione, esponendo di aver concluso con la società ASD VASTESE CALCIO 1902 un accordo economico con decorrenza dal 08.08.2022 fino al 30.06.2023. In particolare, la Società si obbligava a corrispondere la somma annua lorda di euro 30.000,00 ex art. 2 del predetto accordo, ed euro 8.000,00 a titolo di vitto e alloggio ex art. 4, per un complessivo importo di euro 38.000,00, in favore del calciatore Di Nardo Antonio, a fronte della sua prestazione sportiva.
Il ricorrente chiedeva per la stagione sportiva 2022/2023, la condanna della Società, per il mancato pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 12.286,00.
Inoltre, l’istante riportava nel presente ricorso, ai fini di una completa narrazione dei fatti, alcune decisioni e comportamenti discutibili della Società nei confronti dei propri tesserati. In particolare, la Società, in via del tutto strumentale, prima convocava i calciatori per la prosecuzione degli allenamenti a campionato terminato (campionato finito con la retrocessione dopo la partita dei play-out), in data 17 e 18 maggio 2023, e poi, non provvedeva a mettere a disposizione degli stessi, lo staff tecnico, medico e del materiale sportivo utile per lo svolgimento dell’attività sportiva, in palese violazione degli obblighi imposti dalla normativa federale. Successivamente, solo in data 19.05.2023, dopo reiterate richieste di chiarimenti alla Società, i giocatori prendevano atto della presenza di un allenatore al campo di allenamento, mandato dalla società, che poi, dopo opportuni accertamenti, risultava un allenatore non tesserato nella società.
Il ricorrente faceva presente, inoltre, che nel periodo degli allenamenti programmati dalla società, e precisamente dal 15 al 21 maggio, di aver subito numerose minacce da parte dei sostenitori locali e precisamente, in data 18.05.2023, da un soggetto non identificato, veniva minacciato sotto la propria abitazione e avvisato che, se non fosse andato via da Vasto, lo avrebbero picchiato. Le minacce perpetrate nei suoi confronti continuavano anche successivamente, tanto da subire il danneggiamento alla propria autovettura (foto che allegava) in data 19.05.2023. Il calciatore, preoccupato da tali episodi, stante anche l’assenza della Società che non tutelava la sua incolumità, avvertiva un forte stato di ansia tanto da essere costretto a sottoporsi ad opportuna visita medica ove, veniva rilasciata prognosi dal 22.05.2023 al 31.05.2023, prontamente comunicata alla società debitrice in data 22.05.2023. Il ricorrente in data 30.05.2023 si sottoponeva ad ulteriore visita specialistica, presso la clinica Neuromed, ove, riscontrate gravi patologie (depressione, ansia ecc.) ricondotte quest’ultimi agli eventi verificatesi e sopra descritti, si prescriveva al calciatore di proseguire gli allenamenti in luogo diverso. Anche tale certificazione veniva prontamente trasmessa alla Società in data 01.06.2023 e nessuna contestazione veniva promossa dalla stessa.
Con memoria di costituzione e difesa datata 06.10.2023, inviata via pec, la società ASD VASTESE CALCIO 1902 eccepiva l’infondatezza della pretesa del reclamante, in quanto, la somma richiesta dallo stesso non era congrua. In particolare, la resistente ritiene non giustificabile l’assenza del Di Nardo, in quanto, non è stata data la possibilità alla Società di poter verificare l’esatta dinamica dei fatti (minacce e danneggiamenti) ed intervenire in maniera da permettere al calciatore di far svolgere regolarmente gli allenamenti. Per questo motivo, la Società, richiamava l’applicazione dell’art.9 dell’accordo economico sottoscritto dalle parti, e precisamente, nella parte in cui è prevista una riduzione dell’importo concordato ove il calciatore non abbia fornito la prestazione senza giustificati motivi, a seguito di malattia o infortunio indipendenti dall’attività sportiva, e chiedeva una riduzione dell’importo dovuto, ricalcolato dalla Società per i giorni di assenza agli allenamenti, che sarebbe pari ad euro 7.635,40.
La Società, infine, invitava la Commissione adita, a ridurre la somma richiesta da parte ricorrente prevista all’art. 4 dell’accordo economico, riferito al vitto e alloggio, depositando copie di bonifici generici nonché convenzione con un ristoratore, che risulterebbero prove di pagamento di pasti consumati dal sig. Di Nardo.
Il ricorrente, tramite il suo legale di fiducia, in data 13.11.2023 produceva ulteriori memorie di replica, ribadendo la tempestività adottata dal calciatore ad informare la società sulle problematiche fisiche riscontrate, precisando che la stessa Società nulla faceva per tutelare il proprio calciatore. Inoltre, la Società non ha mai contestato le patologie prodotte dai certificati medici e la prosecuzione degli allenamenti individuali in altra struttura. Mentre, per quanto riguarda la convenzione con il ristoratore e le fatture prodotte dalla società, queste risultano del tutto sconosciute poiché, il calciatore provvedeva personalmente al pagamento dei pasti così come previsto nel predetto accordo. Il calciatore comunque, si rendeva disponibile, nonostante la società avesse autorizzato ad usufruire di pasti gratuiti, a titolo di benefit/regalie, per gli ottimi risultati individuali ottenuti, a ridurre il quantum richiesto nel ricorso introduttivo, riferito al vitto, per pasti (verbalmente offerti) consumati (13 pasti) e quantificati in euro 169,00. Il ricorrente concludeva, in via preliminare di dichiarare inammissibile la costituzione di parte convenuta, in quanto generica per non aver quantificato la riduzione dell’importo dovuto al calciatore relativo al vitto, invitando la stessa Commissione adita a ridurre sensibilmente la cifra da corrispondere al calciatore, e nel merito richiedere la somma richiesta nel ricorso introduttivo.
All’udienza del 13.11.20023, è comparso solo il procuratore di fiducia del calciatore, il quale si è riportato ai propri scritti difensivi, già assunti. Preliminarmente, va rivelato come sopra riportato, che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall’art. 28 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D. La Commissione, letti gli atti difensivi ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, ritiene la domanda del calciatore ricorrente, sig. Di Nardo Antonio, fondata nella misura che si precisa nel seguito.
La invocata riduzione dell’importo concordato in riferimento all’assenza del calciatore per la mancata prestazione sportiva senza giustificati motivi, non può essere accolta in quanto, è prassi della Commissione, valutare per la formazione del suo convincimento, prove depositate, ed in questo caso il calciatore produceva documenti tali che dimostravano il tempestivo invio tramite pec dei certificati medici alla Società, senza che ci siano state tempestive risposte o contestazioni da parte della stessa.
Per quanto riguarda la riduzione indicata dalla Società, della somma prevista all’art. 4 riferito al vitto, provata dal deposito della convenzione con il ristoratore e con le fatture generiche allegate e prodotte, che a suo dire proverebbero il pagamento dei pasti consumati dal Di Nardo, non possono essere accolte, in quanto, nessuna convenzione è stata sottoscritta dal ricorrente e che lo stesso disconosceva. Mentre, la Commissione, prende atto della richiesta di ridurre il quantum della somma indicata nel ricorso introduttivo, relativo al vitto, specificati nelle memorie integrative pari ad euro 169,00, e precisamente per i 13 pasti consumati
Deve, pertanto, trovare la domanda proposta dal ricorrente, parzialmente accolta, per cui la somma ancora dovuta dalla ASD VASTESE CALCIO 1902 al sig. Di Nardo Antonio nella stagione 2022/2023 è pari ad euro 12.117,00, ottenuta dal calcolo così effettuato: riduzione della somma richiesta da parte ricorrente pari ad euro 12.286,00, detratta dei pasti consumati e riportati nelle memorie integrative da parte ricorrente pari ad euro 169,00.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie parzialmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la società ASD VASTESE CALCIO 1902, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Di Nardo Antonio di euro 12.117,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla società ASD VASTESE CALCIO 1902 di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.