F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0057/CSA pubblicata del 21 Novembre 2023 – S.S.D. Tritium Calcio 1908 A RL

Decisione/0057/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0076/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0076/CSA/2023-2024, proposto dalla società S.S.D. Tritium Calcio 1908 A RL in data 03.11.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 43 del 02.11.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 06.11.2023, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S.D. Tritium Calcio 1908 A RL ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 43 del 02.11.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone B, Tritium Calcio/Casatese del 01.11.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società Tritium la sanzione dell’ammenda di Euro 2.000,00 e una gara a porte chiuse “Per avere propri sostenitori, per la intera durata della gara, profferito espressioni offensive e minacciose all'indirizzo della Terna Arbitrale. Inoltre, nel corso del secondo tempo, i medesimi sostenitori lanciavano un petardo che cadeva a circa 2 metri da un A.A. causando all'Ufficiale di gara un abbassamento dell'udito che perdurava fino al termine della gara”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento contestato nella circostanza per cui è causa, chiedendo la riduzione dell’ammenda ad un importo non superiore a Euro 1.000,00 e l’annullamento della sanzione della disputa di una gara a porte chiuse.

La reclamante, in particolare, ha dedotto di essere una società dilettantistica di ridottissime dimensioni, per la quale l’ammenda inflitta nei termini quantificati dal Giudice Sportivo risulta eccessivamente gravosa, percependo un incasso di poche centinaia di euro per ogni gara interna. Circa il lancio del petardo ha evidenziato trattarsi sicuramente di un gesto deprecabile e da condannare, ma imputabile ad un soggetto non riconducibile ai tesserati della società reclamante, bensì ad uno spettatore isolato, e comunque non diretto a recare danno a persone, cose e tanto meno indirizzato alla terna arbitrale.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 6 novembre 2023 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione.

Al fine di una corretta delibazione della controversia in esame, giova condurre un’attenta analisi delle risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, dai quali risulta quanto segue.

Referto Arbitrale: “I tifosi locali hanno rivolto insulti ripetuti alla terna arbitrale durante tutta la gara oltre ad aver appositamente acceso, lanciato e fatto esplodere un petardo a 2 metri dall' aa2 al 23' st. vedere allegato rapporto aa2”.

Segnalazione Assistente Dell'arbitro n°2 : Mihai Irimca: “Per tutta la durata della partita un nutrito gruppo dei tifosi locali ha rivolto insulti alla terna arbitrale, dicendo 'siete delle merde,  figli di puttana, siete dei coglioni', oltre ad usare espressioni blasfeme in più occasioni avvicinandosi alla rete in modo intimidatorio. Poi al minuto 23 del secondo tempo è stato lanciato un petardo a circa 2 metri da me provocandomi poi problemi di udito per i restanti minuti della gara. Infine dopo aver lanciato il petardo minacciavano di lanciarne altri”.

Tali risultanze degli atti ufficiali di gara confermano gli accadimenti come refertati dall’Arbitro e dal proprio Assistente e risultano rivestire indubbiamente il carattere di particolare gravità come stabilito dall’art.25, comma 3, del C.G.S., nonché del comma 4, a norma del quale in tali casi è prevista l’applicabilità di una o più sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), in combinato disposto con il comma 7, riguardante le società non appartenenti all’ambito professionistico.

Risulta, infatti, confermato che i sostenitori del Tritium hanno:

- rivolto insulti alla terna arbitrale per tutta la durata della gara, proferendo termini gravemente offensivi e insultanti, cui si sono aggiunte espressioni blasfeme proferite in più occasioni vicino alla rete di recinzione con fare intimidatorio;

- lanciato un petardo a circa 2 metri dall’Assistente Arbitrale n.2, provocandogli problemi di udito per i restanti minuti della gara.

La condotta refertata risulta, pertanto, confermata in tutta la sua gravità, specie per quanto concerne l’episodio del lancio del petardo, che ha causato grave disagio ad uno dei componenti la terna arbitrale, manifestandosi, quindi, in tutta la sua pericolosità, a nulla rilevando il fatto che il gesto possa essere stato compiuto da soggetto non riconducibile alla società, stante il chiaro tenore letterale delle norme sopra richiamate, che prevedono la responsabilità delle società per fatti commessi da propri sostenitori.

Questa Core Sportiva, tuttavia, ritiene di poter accedere alla riduzione della sanzione dell’ammenda in ragione di oggettivi termini di valutazione in applicazione del disposto di cui all’art.12, comma 1, del C.G.S., tenuto conto delle circostanze oggettive e soggettive emerse nella presente controversia, considerati anche i minimi e massimi edittali come indicati dal comma 7 dell’art. 25, del C.G.S.

La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, pertanto, merita di essere rideterminata con riduzione dell’ammontare dell’ammenda a Euro 1.000,00, con conferma nel resto.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad 1.000,00 (mille).

Conferma nel resto.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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