F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0059/CSA pubblicata del 24 Novembre 2023 – ASD Monterotondo Scalo/Sig. Dario Alberto Polverin
Decisione/0059/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0082/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Componente (relatore)
Antonino Tumbiolo - Componente
Franco Granato - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo 0082/CSA/2023-2024, proposto dalla società ASD Real Monterotondo Scalo, in data 11.11.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 43 del 2.11.2023;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 20 novembre 2023, l'Avv. Fabio Di Cagno;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 11.11.2023, preceduto da regolare preannuncio, la società ASD Real Monterotondo Scalo ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 43 del 2.11.2023, con la quale è stata comminata al proprio tecnico sig. Dario Alberto Polverini la sanzione della squalifica per n. 4 giornate effettive di gara, “per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara, allontanato” .
Episodio accaduto nel corso dell’incontro Roma City F.C. – Real Monterotondo Scalo, disputatosi in Riano (RM) in data 1.11.2023 e valevole per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone F.
La sanzione risulta così comminata sulla scorta del referto arbitrale, ove si legge, con riferimento all’allenatore della Real Monterotondo Scalo sig. Polverini Dario Alberto, che “a fine primo tempo lo stesso mi diceva vaffanculo, accompagnato pure dal linguaggio del corpo con il gesto del braccio”.
La reclamante sostiene che, a fine primo tempo, il proprio allenatore si era limitato ad intrattenere una discussione con l’Arbitro, “seppur in modo vigoroso”, circa una mancata sanzione ad un calciatore avversario, all’esito della quale, allontanandosi contrariato, si era lasciato andare ad un gesto di stizza ed a pronunciare l’epiteto riportato nel referto, ma il tutto come mero sfogo personale e non già rivolgendosi al Direttore di gara.
Conclude pertanto per una congrua riduzione della sanzione, sul presupposto che il comportamento del Poverini, pur biasimevole, non possa configurare violazione dell’art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.
La ricostruzione del fatto prospettata dalla reclamante risulta smentita da quanto riportato, con estrema precisione, nel referto arbitrale che, come noto, assume valore di prova privilegiata ex art. 61, comma 1, C.G.S..
Il Direttore di gara, a tale proposito, precisa che l’epiteto (di indubbia portata offensiva) veniva rivolto proprio a lui (“mi diceva”), per di più accompagnato dal gesto del braccio. E ciò vieppiù appare verosimile, alla luce del fatto (non contestato) che il tutto è avvenuto al termine di una concitata discussione che il Polverini aveva avuto appunto con esso Direttore di gara per protestare contro la mancata adozione di un provvedimento disciplinare nei confronti di un calciatore della compagine avversaria.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce