F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0066/CSA pubblicata del 5 Dicembre 2023 – A.C. Legnano 1913 SSD ARL – Sig. Nemanja Mladenovic

 

Decisione/0066/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0078/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0078/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.C. Legnano 1913 SSD ARL in data 07.11.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 43 del 02.11.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 20.11.2023, l’Avv. Andrea Galli; ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.C. Legnano 1913 SSD ARL ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Nemanja Mladenovic (cfr. Com. Uff. n. 43 del 02.11.2023), in relazione alla gara Legnano / Piacenza del 01/11/2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al tesserato della società Legnano la sanzione della squalifica per quattro gare effettive “Per avere, a gioco fermo, nel corso di una rissa tra calciatori delle due squadre, colpito un calciatore avversario con

una manata al volto, provocandogli fuoruscita di sangue”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, evidenziando una presunta condotta scorretta dei calciatori del Piacenza, i quali avevano continuato a giocare la palla nonostante un calciatore del Legnano si trovasse a terra dolorante, circostanza dalla quale era scaturito un parapiglia nel corso del quale il calciatore Mladenovic non aveva colpito l’avversario Silva al volto con una manata e conseguentemente non poteva aver causato il graffio al volto calciatore del Piacenza, che presumibilmente era stato colpito da un altro partecipante al parapiglia.

La reclamante ha concluso domandando la riduzione della squalifica.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 20 novembre 2023 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Nel referto dell’Arbitro, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che il calciatore Mladenovic:“Al 10 del 2 t., a gioco fermo, in seguito ad una mass confrontation che determinava una mischia tra molti calciatori di entrambe le squadre, dapprima battibeccava animatamente e reciprocamente con il calciatore avversario n. 28 Silva Jacopo e successivamente lo colpiva con una manata sul volto all’altezza del naso determinando in questi un lieve sanguinamento da graffio”.

La dinamica complessivamente emergente dal referto arbitrale smentisce la versione fornita dalla reclamante, diretta a negare la condotta addebitata al calciatore Mladenovic, il quale, al contrario, ha colpito a gioco fermo il giocatore avversario Silva Jacopo con una manata al viso provocandogli una fuoriuscita di sangue.

Dalla corretta e incontestabile ricostruzione dell’episodio deriva l’indubitabile connotazione violenta del gesto addebitato al tesserato, tenendo conto della parte del corpo attinta e delle conseguenze - seppur lievemente - lesive, del gesto. Alla luce degli elementi qualificanti il fatto in esame, pertanto, nel caso di specie il calciatore sanzionato risulta aver posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 C.G.S.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo risulta congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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